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        <title>Ultime pubblicazioni leggi Italiane</title>
        <description><![CDATA[Tutte le News Leggi Italiane, sempre a Tua disposizione, sul Tuo desktop o sul tu browser]]></description>
        <link>http://www.leggiitaliane.it/</link>
        <lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 18:50:00 GMT</lastBuildDate>
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            <title>Locale inagibile per infiltrazioni ed obbligo del locatore di risarcire il danno</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/-normativa-condominiale-/894-locale-inagibile-per-infiltrazioni-ed-obbligo-del-locatore-di-risarcire-il-danno</link>
            <description><![CDATA[<p style="text-align: justify">In una recente pronuncia la Cassazione ha statuito che il locatore deve risarcire il conduttore anche se le infiltrazioni che hanno reso inagibile l'immobile affittato provengono da parti comuni dell'edificio. Alla base della suddetta pronuncia vi è il rilievo per cui sul proprietario grava l'obbligo di custodire il bene in modo che sia sempre efficiente. Infatti, nel caso in cui nell'immobile locato l'utilizzazione dei locali divenga inagibile a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti da parti comuni dell'edificio, &quot;sussiste l'obbligazione principale del locatore in ordine al mantenimento della cosa locata in stato da servire all'uso convenuto. Né rileva che il proprietario non abbia la detenzione del bene dal momento che rimane a suo carico l'obbligo di effettuare visite periodiche e di eseguire gli opportuni interventi (Cass. civ., Sez. III, 28/06/2010 n. 15372).</p>
<p style="text-align: justify">In tale pronuncia, pertanto, viene sancito l'obbligo del locatore di rendere sempre perfettamente agibile l'immobile concesso in locazione, a prescindere dal fatto per cui il danno provenga da terzi.</p>
<p style="text-align: justify">Attenzione, le infiltrazioni devono provocare in capo al conduttore un danno grave e documentabile. Inoltre, cosa non meno importante, le suddette infiltrazioni devono rendere l'abitazione inagibile.</p>
<p style="text-align: justify">1) A seguito di ciò, nel caso in cui il locale &ldquo;affittato&rdquo; sia diventato inagibile, e con tale fattispecie si intende solo ed esclusivamente l'impossibilità di continuare ad abitare quella particolare unità abitativa, il conduttore, oltre al risarcimento del danno può anche legittimamente omettere di versare il canone di locazione.</p>
<p style="text-align: justify">Infatti, in base ad un consolidato orientamento della Cassazione, &ldquo;in tema di locazione al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio &quot;inadimplenti non est adimplendum&quot;, la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di appello aveva limitato il periodo di inutilizzabilità dell'immobile locato - con conseguente esonero del conduttore dal pagamento dei canoni della locazione e degli accessori - a quello di effettiva inagibilità dei locali, danneggiati dall'acqua utilizzata per spegnere un incendio sviluppatosi nel condominio). (Cass. civ., Sez. III, 10/01/2008, n.261, Cass. civ. Sez. III, 01/06/2006, n. 13133, Cass. civ. Sez. III, 13/07/2005, n. 14739 ecc...)</p>
<p style="text-align: justify">2) D'altro canto, nell'ipotesi in cui le infiltrazioni abbiano reso solo parzialmente inagibile l'appartamento, il conduttore può chiedere al Giudice la diminuzione del canone mensile. Sul punto è chiara la Suprema Corte nello statuire che &ldquo;in relazione ai contratti di locazione di immobili urbani, qualora l'immobile locato venga a versare, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale (nel caso di specie, le infiltrazioni di umidità derivanti dalle fatiscenti tubature condominiali avevano reso l'immobile almeno in parte inagibile), il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero canone, se non può validamente opporre l'eccezione di inadempimento, ha comunque diritto ad ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell'utilità che il conduttore consegue, a causa del limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente previsto&rdquo; (Cass. civ., Sez. III, 27/02/2004, n.3991).</p>
<p style="text-align: justify">3) Infine, nel caso in cui le infiltrazioni siano poca cosa e queste non giustifichino per nulla la &ldquo;sospensione&rdquo; da parte del conduttore del pagamento dell'affitto, il locatore, nell'ambito del procedimento di sfratto, oltre ad ottenere il suddetto provvedimento, otterrà anche la risoluzione del contratto di locazione, con il contestuale obbligo da parte dello stesso conduttore a versare tutti i canoni arretrati. Sul punto, &ldquo;in tema di locazione qualora il conduttore non contesti il credito esposto dal locatore, a titolo di canoni e spese, né chiede la riduzione del canone per vizi dell'immobile, ma chiede il ristoro dei danni subiti a causa delle infiltrazioni d'acqua all'interno dell'immobile locato e ad opporre in compensazione tale credito risarcitorio, se l'entità dei danni ascrivibili al locatore è di gran lunga inferiore rispetto al credito di quest'ultimo nei confronti del conduttore e, quindi, il rifiuto opposto da costui al pagamento, affermando di non dovere alcunché, è ingiustificato, va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione&rdquo; (Trib. Gallarate, 28/10/2005).</p>
<p style="text-align: left"><br />
fonte overlex<br />
--------------------------------------------------------------------------------<br />
Avv. Luigi Modaffari <br />
Avvocato&nbsp;</p>]]></description>
            <pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:36:50 GMT</pubDate>
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        </item>
        <item>
            <title>Insegne e tabelloni pubblicitari sotto accusa</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/diritto-commerciale-/893-insegne-e-tabelloni-pubblicitari-sotto-accusa</link>
            <description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Guadagnare con la propria casa si può: basta sfruttare le impalcature delle ristrutturazioni - permanenti per almeno un anno, un anno e mezzo - ed i muri ciechi per approvi tabelloni pubblicitari.</p>
<p style="text-align: justify">E&rsquo; prassi che oggetto di particolare interesse per gli operatori pubblicitari siano le strade adiacenti ai centri storici, in prossimità dei centri commerciali, delle zone fieristiche, le gradi arterie di scorrimento dove la visibilità è maggiore.</p>
<p style="text-align: justify">I pubblicitari hanno ripiegato in tal senso attesi gli elevati costi da sopportare (vgs. tasse pubblicitarie imposte dai Comuni strettamente connesse e proporzionate al rispetto del decoro delle zone interessate e della sicurezza stradale).</p>
<p style="text-align: justify">E&rsquo; frequente intravedere insegne pubblicitarie luminose collocate sui tetti di edifici ubicati in posti &ldquo;privilegiati&rdquo; dove all&rsquo;aumento delle visibilità corrisponde un aggravio di costi.</p>
<p style="text-align: justify">Anche le compagnie di telefonia mobile fino a qualche tempo fa &ldquo;piazzavano&rdquo; le proprie antenne radiotrasmittenti sui palazzi o sui tetti delle villette. Il &ldquo;modus operandi&rdquo; descritto è perdurato fin quando sul mercato delle antenne non si sono affacciate le aziende di gestione dei pubblici servizi per la gestione degli acquedotti sospesi o dei tralicci per l&rsquo;alta tensione.</p>
<p style="text-align: justify">La procedura d&rsquo;installazione merita l&rsquo;assenso della maggioranza &ldquo;regolamentare&rdquo; che nei condomini si identifica con la maggioranza dei condomini i quali, oltre a partecipare all&rsquo;assemblea, detengono i 2/3 dei millesimi.</p>
<p style="text-align: justify">E&rsquo; richiesta una maggioranza particolarmente qualificata in quanto l&rsquo;installazione di antenne, insegne o tabelloni luminosi potrebbe arrecare seri rischi alla salute pubblica. Infatti qualche attento studioso del fenomeno afferma che, causa la pericolosità degli aspetti trattati, sarebbe auspicabile sostituire la maggioranza regolamentare con l&rsquo;unanimità perchè trattasi di una servitù piuttosto che di semplice locazione.</p>
<p style="text-align: justify">Eventuali ricavi derivanti dall&rsquo;installazione sono imputabili ai singoli condomini proprietari dell&rsquo;immobile e trascritti nella categoria &ldquo;redditi diversi&rdquo; del Mod. 730 o del Mod. Unico ai fini della tassazione.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">fonte overlex Mazzaraco Mariagrazia</p>]]></description>
            <pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:34:44 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.leggiitaliane.it/diritto-commerciale-/893-insegne-e-tabelloni-pubblicitari-sotto-accusa</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Le invenzioni brevettabili : caratteristiche e requisiti</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/marchi-e-brevetti-/892-le-invenzioni-brevettabili--caratteristiche-e-requisiti</link>
            <description><![CDATA[<p style="text-align: left">Nel&nbsp; nostro attuale sistema giuridico viene definita INVENZIONE BREVETTABILE quella&nbsp; SOLUZIONE ORIGINALE&nbsp; DI UN PROBLEMA TECNICO contrapponendo l&rsquo; attività di trasformazione dell&rsquo; esistente&nbsp; all&rsquo; attività puramente conoscitiva.&nbsp; Tramite il c.d. CRITERIO DISCRETIVO affermato nell&rsquo; art.45 del CODICE DELLA PROPRIETA&rsquo; INDUSTRIALE vengono elencate le INVENZIONI CHE NON POSSONO ESSERE&nbsp; BREVETTATE che sono :</p>
<p style="text-align: left">1.LE SCOPERTE ,&nbsp; LE TEORIE SCIENTIFICHE , I METODI MATEMATICI<br />
2.I PIANI , I PRINCIPI , I METODI PER ATTIVITA&rsquo; INTELLETTUALI , PER GIOCO, PER ATTIVITA&rsquo; COMMERCIALI<br />
3.PROGRAMMI PER SOFTWARE O PER ELABORATORI ELETTRONICI<br />
4.LE PRESENTAZIONI DI INFORMAZIONI<br />
5.I METODI PER IL TRATTAMENTO CHIRURGICO O TERAPEUTICO DEL CORPO UMANO OPPURE ANIMALE <br />
6.I PROCEDIMENTI BIOLOGICI VOLTI ALL&rsquo; OTTENIMENTO DI NUOVE RAZZE ANIMALI <br />
I REQUISITI DI BREVETTABILITA&rsquo; sono :</p>
<p style="text-align: left">1.INDUSTRIALITA&rsquo;&nbsp; ossia quell&rsquo; attitudine dell&rsquo; invenzione ad avere una applicazione industriale per la quale il suo oggetto può essere fabbricato oppure utilizzato in qualsiasi genere di industria compresa quella agricola. ( Art. 49 CODICE DELLA PROPRIETA&rsquo; INDUSTRIALE)<br />
2.NOVITA&rsquo;&nbsp; ossia una invenzione è considerata nuova quando non è compresa nel c.d. STATO DELLA TECNICA&nbsp; intendendosi per stato della tecnica &ldquo; Tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, nel territorio dello Stato oppure all&rsquo; estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto, tramite una descrizione scritta oppure orale , una utilizzazione oppure un qualsiasi altro mezzo &ldquo;&nbsp; ( Art. 46 CODICE DELLA PROPRIETA&rsquo; INDUSTRIALE )<br />
3.ORIGINALITA&rsquo;&nbsp; ossia tale invenzione deve realizzare un notevole progresso tecnico in quel determinato settore tanto da non essere conosciuta per il tecnico medio del settore. ( Art.48 CODICE DELLA PROPRIETA&rsquo; INDUSTRIALE)<br />
4.LICEITA&rsquo; per cui le invenzioni per essere oggetto di brevetto NON devono essere&nbsp; contrarie a norme imperative, all&rsquo; ordine pubblico e al buon costume , ben sapendo che il BREVETTO&nbsp; è l&rsquo; ATTESTATO AMMINISTRATIVO CON IL QUALE SI ATTRIBUISCE&nbsp; ALL &lsquo; INVENTORE&nbsp; IL DIRITTO ESCLUSIVO DI GODERE, PER UN TEMPO DETERMINATO , DEI RISULTATI DI UNA NUOVA INVENZIONE NEL PIENO RISPETTO DI NORME IMPERATIVE NONCHE&rsquo; DI NORME INERENTI ALL&rsquo; ORDINE PUBBLICO OPPURE AL BUON COSTUME . ( ART. 50 CODICE DELLA PROPRIETA&rsquo; INDUSTRIALE) <br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: left">In base all&rsquo; art. 76 CODICE DELLA PROPRIETA&rsquo; INDUSTRIALE il brevetto è NULLO :</p>
<p style="text-align: left">1.QUANDO MANCA DI UNO SOLO DEI REQUISITI DI BREVETTABILITA&rsquo; <br />
2.SE RIENTRA FRA LE INVENZIONI NON BREVETTABILI <br />
3.SE LA DESCRIZIONE ALLEGATA NON COMPRENDE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER METTERE IN PRATICA TALE INVENZIONE<br />
4.SE L&rsquo; OGGETTO DEL BREVETTO SI ESTENDE OLTRE IL CONTENUTO DELLA DOMANDA INIZIALE<br />
5.SE IL TITOLARE DEL BREVETTO NON AVEVA DIRITTO DI OTTENERLO E L&rsquo; INVENTORE NON ABBIA FATTO VALERE I SUOI DIRITTI.<br />
La sentenza che accerta la nullità del brevetto viene immediatamente pubblicata ed ha efficacia retroattiva salvo i casi previsti dall&rsquo; art. 77 CODICE DELLA PROPRIETA&rsquo; INDUSTRIALE che sono :</p>
<p style="text-align: left">1.Gli atti già compiuti in esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato<br />
2.I Contratti&nbsp; già eseguiti , aventi ad oggetto l&rsquo; invenzione, conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità del brevetto<br />
3.I Pagamenti già effettuati ai prestatori di lavoro nonché ai ricercatori a titolo di equo premio.<br />
IL BREVETTO ATTRIBUISCE IL DIRITTO DI ESCLUSIVA SULL&rsquo; INVENZIONE PER 20 ANNI CHE DECORRONO DALLA DATA DI DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO. Tale termine non è né prorogabile, né rinnovabile.</p>
<p style="text-align: left">Tale diritto di esclusiva attribuito dal brevetto ha EFFICACIA SOLO NELL&rsquo; AMBITO DELLO STATO CHE LO HA RILASCIATO per il c.d. PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA&rsquo; anche se, a partire dal 01 GENNAIO 2008, è possibile ottenere la protezione dei&nbsp; disegni e modelli industriali in tutto il territorio dell&rsquo; UNIONE EUROPEA&nbsp; nell&rsquo; ambito della procedura di registrazione internazionale. <br />
&nbsp;</p>]]></description>
            <pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:32:55 GMT</pubDate>
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        </item>
        <item>
            <title>Outlook Express Errore 0x800C0133</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/software-utile-/891-outlook-express-errore-0x800c0133</link>
            <description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Sappiate che se si presenterà un giorno questo messaggio anomalo, contenente l'errore 0x800C0133, vorrà dire che avete raggiunto i 2 Gb di spazio in Outlook Express [Windows Xp]<br />
<br />
Consiglio: da Outlook Express create una nuova identità e riconfigurate l'account che avevate, adesso provate ad importare i file dbx del vecchio account, tranne quello da 2Gb;<br />
<br />
Tutti i messaggi di posta sono contenuti in file con estensione dbx, all'interno della cartella<br />
<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>c:\Documents and Settings\&quot;NomeUtente&quot;\impostazioni locali\dati applicazioni\identities\&quot;IdentityDirectory&quot;\Microsoft\Outlook Express\</strong></span><br />
<br />
In pratica se faceste il backup di questa cartella, vi portereste dietro tutta la vostra posta..occhio però.. per visualizzarla si dovrà o reimportare il tutto in un account fittizzio oppure usare dei programmini che siano in grado di aprire i file dbx autonomamente...</p>
<p style="text-align: left;"><strong>&nbsp;Altro suggerimento:</strong><br />
<br />
Il problema è che i file di Outlook Express (postainarrivo.dbx, postainviata.dbx, etc,etc) hanno la limitazione di ca 2Gb;<br />
<br />
[Soluzione Testata e Funzionante]<br />
<br />
-) se il file da 2 Gb è quello della posta in arrivo, fate così, suddividete i messaggi arrivati per anno, e spostateli in<br />
nuove cartelle (tasto dx su Cartelle Locali, Nuova Cartella) nominandole col numero di anno per esempio;<br />
<br />
-) a questo punto, una volta finito, chiudete Outlook, rechiamoci nella cartella dove riesodono i file dbx (c:\Documents and Settings\&quot;NomeUtente&quot;\impostazioni locali\dati applicazioni\identities\&quot;IdentityDirectory&quot;\Microsoft\Outlook Express\)&nbsp; e cancelliamo il file incriminato, quello da 2 Gb;<br />
<br />
-)&nbsp; riaprite Outlook, e come per magia, avrete il file Postainarrivo.dbx&nbsp; o quello che sia, da 74 kb, fresco fresco e pronto a ricevere messaggi!</p>
<p style="text-align: left;">Potrebbe accadere, in rari casi, che il file dbx che ha superato il limite non sia visibile all'interno della cartella Outlook Express; cioè, andando su, ad esempio, &quot;Posta in Arrivo&quot;, non viene visualizzato nulla.<br />
<br />
In questo caso l'unico sistema possibile per il recupero è l'utilizzo di software di terze parti, con i quali sarà possibile visualizzare i file dbx anche di dimensioni elevate, fino a 4Gb. Questi programmi permettono l'estrazione dei messaggi con estensione .eml, che potranno poi essere riorganizzati in outlook, semplicemente trascinandoli all'interno delle cartelle volute, occhio però a non raggiungere nuovamente i 2 gb</p>
<p style="text-align: left;">Grazie a <span style="font-family: Verdana;">K-sens</span></p>
<p style="text-align: left;">Fonte: http://sensasenso.altervista.org/smf/outlook-express-errore-0x800c0133-t51.0.html</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>]]></description>
            <pubDate>Sat, 21 Aug 2010 18:36:37 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.leggiitaliane.it/software-utile-/891-outlook-express-errore-0x800c0133</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Film Documentario Zeitgeist, guardate,scoprite e resterete stupiti</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/videostreamingfilm/890-film-documentario-zeitgeist-guardatescoprite-e-resterete-stupiti</link>
            <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zeitgeist, the Movie è un web film non profit del 2007, diretto, prodotto e distribuito da Peter Joseph; è uscito in lingua inglese sottotitolato in diverse lingue, tra cui l'italiano; è da ora disponibile, grazie al lavoro no profit dei ragazzi di Artelier Video, doppiato interamente in italiano. È un documentario diviso in tre parti, apparentemente distinte ma rivolte verso un unico messaggio: * La prima parte tratta della religione cristiana come fosse un mito, comparando la storia del Cristo con quella di diverse religioni precedenti, in particolare con il mito di Horus. Così facendo propone una lettura astronomica della Bibbia. * La seconda parte rivisita gli attentati dell'11 settembre 2001, i possibili artefici dell'attentato, chi possa averne tratto beneficio, e se potevano essere evitati. * La terza parte traccia un filoconduttore tra i grandi conflitti bellici che hanno coinvolto gli Stati Uniti, partendo dalla prima guerra mondiale sino alla seconda guerra del golfo, riconducendo il tutto alle logiche affaristiche dei maggiori cartelli bancari statunitensi e al ruolo principale della stessa Federal Reserv.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" style="width: 400px; height: 326px;" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-2026466362444585302&amp;hl=it&amp;fs=true" id="VideoPlayback" />]]></description>
            <pubDate>Sat, 21 Aug 2010 18:25:12 GMT</pubDate>
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        </item>
        <item>
            <title>Contratto Nazionale Metalmeccanici 2010</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/contratti-nazionali-del-lavoro/889-contratto-nazionale-metalmeccanici-2010</link>
            <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Contratto collettivo nazionale di lavoro 20 gennaio 2008 per le lavoratrici e i lavoratori addetti all&rsquo;industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.leggiitaliane.it/files/Contratto%20Metalmeccanici%202010.pdf" target="_blank">Download in formato PDF <br />
</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.leggiitaliane.it/files/Contratto%20Metalmeccanici%202010.pdf" target="_blank"><img height="100" width="100" src="http://www.leggiitaliane.it/images/stories/icona_pdf.jpg" alt="" /></a></p>]]></description>
            <pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:23:44 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.leggiitaliane.it/contratti-nazionali-del-lavoro/889-contratto-nazionale-metalmeccanici-2010</guid>
        </item>
        <item>
            <title>TRIBUTI - IVA - RIMBORSO - RIMESSIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE ...</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/sentenze-cassazione-/886-tributi-iva-rimborso-rimessione-in-via-pregiudiziale-alla-corte-di-giustizia-delle-comunita-europee</link>
            <description><![CDATA[<table style="width: 90%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td align="left">
<table style="width: 100%;" border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td width="20px"><img src="http://www.cortedicassazione.it/images/quadPop.gif" border="0" /></td>
<td align="left"><strong>ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 18721 DEL 17 AGOSTO 2010</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td width="10%" align="right">
<table style="width: 100%;" border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><!--input type="image" src="http://www.leggiitaliane.it//images/button/btnXMLUp.gif" alt="Estrazione XML Dati Ricorso" onMouseDown="this.src='/images/button/btnXMLDown.gif'" onMouseUp="this.src='/images/button/btnXMLUp.gif'" onClick='poponclick2("Export_Single.asp?NRG=< %=NRG%>",1 ,0 ,0 )'></td--> <!--
<td><a href="http://www.leggiitaliane.it/#" mce_href="http://www.leggiitaliane.it/#"><img border="0" onclick="window.print()" src="http://www.leggiitaliane.it//images/button/btnXMLUp.gif" mce_src="http://www.leggiitaliane.it/images/button/btnXMLUp.gif" alt="Estrazione XML Dati Ricorso" onMouseDown="this.src='/images/button/btnXMLDown.gif'" onMouseUp="this.src='/images/button/btnXMLUp.gif'"></a></td>
--></td>
<td><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2797"><br /></a></td>
<td><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2797"><br /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<table style="width: 90%;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>TRIBUTI - IVA - RIMBORSO - RIMESSIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">La Corte ha rimesso, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, le seguenti questioni interpretative:<br /> se i principi di effettività, di non discriminazione e di neutralità fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ostino ad una disciplina o prassi nazionale che ricostruiscono il diritto del cessionario/committente al rimborso dell’i.v.a. pagata a torto come indebito oggettivo di diritto comune, a differenza di quello esercitato dal debitore principale (cedente o prestatore del servizio) con un limite temporale, per il primo, assai più lungo di quello posto al secondo, sì che la domanda del primo, esercitata quando il termine per il secondo è da tempo scaduto, possa dar luogo a condanna al rimborso di quest’ultimo senza che lo stesso possa più chiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria; tutto ciò senza la previsione di alcuno strumento di collegamento, atto a prevenire conflitti o contrasti, tra i procedimenti instaurati o da instaurarsi dinanzi alle diverse giurisdizioni;<br /> se, a prescindere dall’ipotesi precedente, siano compatibili con i già riferiti principi, una prassi o giurisprudenza nazionale che consentano l’emanazione di una sentenza di rimborso a carico del cedente/prestatore del servizio a favore del cessionario/committente, il quale non aveva esercitato l’azione di rimborso dinanzi ad altro giudice nei termini a lui imposti, in affidamento di un’interpretazione giurisprudenziale, seguita dalla prassi amministrativa, secondo cui l’operazione era soggetta ad i.v.a..</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Testo Completo:</td>
<td>
<p><strong>Ordinanza interlocutoria n. 18721 del 17 agosto 2010<br /></strong><br /><em>(Sezione Quinta Tributaria, Presidente E. Altieri, Relatore E. Marigliano</em></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><br /><br />Documenti:</td>
<td><br /><br /> <!-- %= rsNOTIZIA("DocDescrizione") %><br --> <strong>Apri:</strong> <a href="http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18721_08_10.pdf" target="_blank"><img src="http://www.cortedicassazione.it/images/download.gif" border="0" alt="Apri" align="middle" /></a> <!-- b>Dimensione:</b>&nbsp;< %= sDimensione %>&nbsp;&nbsp; --> 										<strong>Formato:</strong> pdf</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
            <pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:30:39 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.leggiitaliane.it/sentenze-cassazione-/886-tributi-iva-rimborso-rimessione-in-via-pregiudiziale-alla-corte-di-giustizia-delle-comunita-europee</guid>
        </item>
        <item>
            <title>LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO PER ASSERITE MOLESTIE SESSUALI</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/sentenze/51-sentenze-varie-cassazione/885-avoro-subordinato-licenziamento-per-asserite-molestie-sessuali</link>
            <description><![CDATA[<table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="width: 90%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td align="left">
<table style="width: 100%;" border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td width="20px"><img src="http://www.cortedicassazione.it/images/quadPop.gif" border="0" /></td>
<td align="left"><strong>SENTENZA N. 18279 DEL 5 AGOSTO 2010</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td width="10%" align="right">
<table style="width: 100%;" border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><!--input type="image" src="http://www.leggiitaliane.it//images/button/btnXMLUp.gif" alt="Estrazione XML Dati Ricorso" onMouseDown="this.src='/images/button/btnXMLDown.gif'" onMouseUp="this.src='/images/button/btnXMLUp.gif'" onClick='poponclick2("Export_Single.asp?NRG=< %=NRG%>",1 ,0 ,0 )'></td--> <!--
<td><a href="http://www.leggiitaliane.it/#" mce_href="http://www.leggiitaliane.it/#"><img border="0" onclick="window.print()" src="http://www.leggiitaliane.it//images/button/btnXMLUp.gif" mce_src="http://www.leggiitaliane.it/images/button/btnXMLUp.gif" alt="Estrazione XML Dati Ricorso" onMouseDown="this.src='/images/button/btnXMLDown.gif'" onMouseUp="this.src='/images/button/btnXMLUp.gif'"></a></td>
--></td>
<td><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2796"><img src="http://www.cortedicassazione.it/images/button/btnStampaUp.gif" border="0" alt="Stampa" /></a></td>
<td><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2796"><img src="http://www.cortedicassazione.it/images/button/btnChiudiUp.gif" border="0" alt="Chiudi" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br /> 
<table style="width: 90%;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO PER ASSERITE MOLESTIE SESSUALI – OMESSA INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DELLA DIPENDENTE MOLESTATA – DIRITTO ALLA DIFESA DEL LICENZIATO E DIRITTO ALLA PRIVACY DELLA PERSONA MOLESTATA</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">La S.C. ha statuito che il richiamo ad opera di una parte processuale al doveroso rispetto del diritto (suo o di un terzo) alla privacy - cui il legislatore assicura in ogni sede adeguati strumenti di garanzia - non può legittimare una violazione del diritto di difesa, diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, comma 2, Cost.) che non può incontrare, nel suo esercizio, ostacoli ed impedimenti nell’accertamento della verità materiale a fronte di gravi addebiti (nella specie, asserite molestie sessuali nei confronti di una collega di lavoro), suscettibili di determinare ricadute pregiudizievoli per la controparte in termini di irreparabile vulnus alla sua onorabilità o la perdita di altri diritti fondamentali (come il diritto al posto di lavoro).</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Testo Completo:</td>
<td>
<p><strong>Sentenza n. 18279 del 5 agosto 2010<br /></strong><br /><em>(Sezione Lavoro, Presidente G. Vidiri, Relatore A. De Renzis)</em></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><br /><br />Documenti:</td>
<td><br /><br /> <!-- %= rsNOTIZIA("DocDescrizione") %><br --> <strong>Apri:</strong> <a href="http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18279_08_10.pdf" target="_blank"><img src="http://www.cortedicassazione.it/images/download.gif" border="0" alt="Apri" align="middle" /></a> <!-- b>Dimensione:</b>&nbsp;< %= sDimensione %>&nbsp;&nbsp; --> 										<strong>Formato:</strong> pdf</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
            <pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:25:55 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.leggiitaliane.it/sentenze/51-sentenze-varie-cassazione/885-avoro-subordinato-licenziamento-per-asserite-molestie-sessuali</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Nulle le cartelle esattoriali notificate direttamente a mezzo raccomandata </title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/fisco-incentivi-e-tasse-/871-nulle-le-cartelle-esattoriali-notificate-direttamente-a-mezzo-raccomandata-</link>
            <description><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><span>Autore: NoiConsumatori </span>  </td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Con la sentenza n. 909/05/09 del 23 ottobre scorso, la Commissione tributaria provinciale di Lecce ha affermato che è inesistente la notifica a mezzo posta degli atti di Equitalia eseguita direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato. E' inesistente la cartella esattoriale notificata da Equitalia a mezzo di raccomandata!</p>
<p>La vicenda trae origine dall’omesso versamento d’imposte (IVA, IRPEF e IRAP), contestato a un contribuente da parte dell’Amministrazione finanziaria. Essendo decorsi gli ordinari termini per il pagamento del richiesto, il Concessionario iscrive a ruolo il debito tributario e, successivamente, decorsi gli ordinari termini di legge, iscrive ipoteca sugli immobili del contribuente, ai sensi dell'art. 77, D.P.R. n. 602/73. Tale iscrizione, ritenuta illegittima dallo stesso contribuente, viene da questo tempestivamente impugnata.<br /><br />Il contribuente, in sede d’impugnazione, oltre a mettere in dubbio la legittimità dell’iscrizione ipotecaria, contesta l’inesistenza della notifica del provvedimento stesso, poiché questo non è stato notificato tramite agente notificatore abilitato ed autorizzato.<br /><br />Difatti, sebbene l’art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, secondo il contribuente, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato. Poiché, tuttavia, nel caso de quo, le condizioni di cui all’art. 26 cit. non sono state rispettate, il contribuente eccepisce l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato.<br /><br />Avverso tale eccezione, poi, l’Agente della riscossione, a sostegno della legittimità del suo operato, invoca, invece, il solo secondo periodo del succitato art. 26, primo comma, secondo il quale "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".<br /><br />Tuttavia, stando al parere della Commissione adita, mentre il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un’elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all'ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.<br /><br />In ragione di ciò, quindi, la Commissione tributaria, accogliendo le doglianze del contribuente, poiché nel caso de quo non risultano rispettate le condizioni tassative di cui all’art. 26 cit., dichiara la notifica dell’atto impugnato giuridicamente inesistente.<br /><br />Orbene, alla luce di quanto enunciato, si può concludere rilevando che, innanzitutto, la sentenza della C.T.P. di Lecce n. 909/05/09 del 23 ottobre scorso, risulta innovativa su un tema delicato qual è per l’appunto quello delle notifiche e, nello specifico di quelle a mezzo posta, colmo di incertezze, come da ultimo statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze n. 9493 e n. 9377 del 2009, che tuttavia hanno affrontato l’argomento relativamente all’aspetto oggettivo e non, come nel caso de quo, soggettivo.<br /><br />Ancor più importanti, infine, sono gli effetti che la sentenza in commento, laddove confermata dai giudici di grado superiore, potrebbe produrre nei confronti dell’Agente della riscossione, che, in ragione di tale pronuncia, assisterebbe alla dichiarazione d’inesistenza di tutte le notifiche, relative ai suoi atti, eseguite per posta direttamente e non da soggetto all’uopo abilitato così come prescritto dalla norma, peraltro con possibile condanna alle spese, come nel caso de quo.<em> (Commissione tributaria provinciale Lecce, Sentenza, Sez. V, 16/11/2009, n. 909)</em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
            <pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:57:39 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.leggiitaliane.it/fisco-incentivi-e-tasse-/871-nulle-le-cartelle-esattoriali-notificate-direttamente-a-mezzo-raccomandata-</guid>
        </item>
        <item>
            <title>I punti chiave della “riforma del Catasto”. ...</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/fisco-incentivi-e-tasse-/870-i-punti-chiave-della-riforma-del-catasto-ribadito-il-ruolo-centrale-dei-comuni-nellattivita-di-accertamento</link>
            <description><![CDATA[<div>
<div>Creazione di un’Anagrafe immobiliare integrata, operativa dal 1° gennaio 2011, <em>sprint</em> al decentramento delle funzioni catastali, lotta alle case fantasma, rafforzamento del potere istruttorio degli uffici, nuove norme riguardanti i contratti immobiliari</div>
<div>Questi i punti chiave della riforma del Catasto introdotta dal decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e illustrati dalla circolare n. <a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={3168720C-4E49-4FEA-A694-D4DAC1D64F40}" target="_blank">3/2010</a> del 10 agosto dell’Agenzia del Territorio.</div>
<div> </div>
<div>L’Anagrafe immobiliare integrata prenderà il via a partire dall’anno prossimo. A definire i tempi e le modalità di attuazione della nuova mega-bancadati, nata con l’obiettivo di individuare correttamente gli immobili, la relativa base imponibile e il soggetto titolare di diritti reali, saranno futuri decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze.</div>
<div> </div>
<div>Uno dei pilastri della riforma catastale, come sottolinea la circolare, è la collaborazione dei Comuni all’attività di accertamento. Dal prossimo anno il Territorio, con la collaborazione degli enti locali, svolgerà un’attività costante di monitoraggio, le cui modalità saranno stabilite dai Consigli tributari previsti dalle nuove norme. Gli enti locali, quindi, avranno pieno accesso ai dati catastali dell’Agenzia.</div>
<div> </div>
<div>Diventa più stringente, inoltre, l’attività di contrasto ai cosiddetti “immobili fantasma”. E’ il prossimo 30 settembre il termine ultimo entro il quale l’Agenzia del Territorio dovrà “stanare” i fabbricati non dichiarati, attività portata avanti con successo dal 2007 grazie all’ausilio di strumenti come foto aeree e mappe catastali. Entro il 31 dicembre 2010, invece, i titolari di diritti reali sugli immobili dovranno presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale. Lo stesso obbligo è valido per i titolari di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi che hanno causato variazioni di consistenza o destinazione. In caso di mancata dichiarazione, scatteranno i controlli da parte degli uffici territoriali, a cui sono stati rafforzati i poteri relativi ad accessi, ispezioni e verifiche.</div>
<div> </div>
<div>Le novità più importanti apportate in sede di conversione del Dl 78/2010 riguardano gli adempimenti relativi agli atti pubblici e le scritture autenticate tra vivi riguardanti il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti (esclusi gli atti costitutivi di diritti reali di garanzia come, ad esempio, quelli relativi alle concessioni di ipoteca.).</div>
<div>Tali tipologie di contratti devono includere necessariamente (pena la loro nullità) i dati sull’identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie catastali e la dichiarazione della loro conformità allo stato di fatto (quest’ultima può essere sostituita da una documentazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale).</div>
<div> </div>
<div>L’obbligo di presentazione della dichiarazione non sussiste per le porzioni immobiliari che devono essere dichiarate per completare il quadro del patrimonio immobiliare (aree urbane, unità in corso di costruzione o definizione) e per i cosiddetti <em>beni comuni non censibili</em>, comuni a più unità immobiliari e privi di rendita (androni, scale, aree di passaggio, cortili e terrazzi condominiali).</div>
<div> </div>
<div>Per quanto riguarda i <em>beni comuni censibili</em>, come l’alloggio del portiere, la dichiarazione è obbligatoria quando sia oggetto di autonomo trasferimento da parte dei condomini; in questo caso, infatti, l’unità perde la funzione di bene condominiale.</div>
L’Agenzia del Territorio permetterà, previa abilitazione, a notai, tecnici, iscritti agli albi professionali, incaricati della presentazione degli atti di aggiornamento catastale, di consultare telematicamente le planimetrie catastali<span>.</span></div>
<div>
<div id="node-2424">
<div>Alessandra Gambadoro</div>
<div>
<div> pubblicato in<a href="http://www.leggiitaliane.it/rubrica/normativa-e-prassi" rel="tag">Normativa e prassi</a></div>
</div>
</div>
</div>]]></description>
            <pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:50:55 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.leggiitaliane.it/fisco-incentivi-e-tasse-/870-i-punti-chiave-della-riforma-del-catasto-ribadito-il-ruolo-centrale-dei-comuni-nellattivita-di-accertamento</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Intercettazioni: quali novità si profilano?</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/component/content/article/44-news-leggi-e-decreti/869-intercettazioni-quali-novita-si-profilano</link>
            <description><![CDATA[<div>Intercettazioni: quali novità si profilano?
<p>giovedì 16 luglio 2009 di <a href="http://www.legali.com/spip.php?auteur248">avv. Giovanna Sorrentino</a></p>
</div>
<!-- cartouche -->
<div>
<p>La materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali è oggetto di riforma da parte del Disegno di legge n.1415 approvato dalla Camera e trasmesso al Senato in data 11.06.2009. L’intervento normativo riformula i presupposti di legge ed i criteri di ammissibilità delle intercettazioni e contempla limiti più rigorosi all’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.</p>
<p>Per espressa previsione all’art. 34 di tale disegno di legge le disposizioni in esso contenute non si applicheranno però ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.</p>
<p>La riforma si compone di 35 articoli.</p>
<p>L’art.1 del Disegno di legge n.1415 apporta modifiche all’art.36 comma1 c.p.p., introducendo una nuova lettera h-bis, che statuisce l’obbligo di astensione del giudice nell’ipotesi in cui renda pubblicamente dichiarazioni in merito ad un procedimento penale affidatogli. Si configurerebbe, infatti, anche in tale ipotesi, in aggiunta a quelle già contemplate dal codice di rito, un interesse del giudice tale da pregiudicare la sua imparzialità e terzietà rispetto ai fatti oggetto del procedimento.</p>
<p>L’art.2 del Disegno di legge in esame prevede una nuova ipotesi si sostituzione del P.M., apportando delle modifiche all’art.53 comma 2 c.p.p con l’aggiunta della lettera h-bis in cui si prevede che il Procuratore della Repubblica provveda alla sostituzione del PM quando questi risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato p.e p. all’art. 379-bis c.p., in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, dopo aver sentito il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’art.11c.p.p.</p>
<p>L’art.3 apporta delle modifiche all’art.103 c.p.p. estendendo il divieto di d’intercettazione anche all’ipotesi in cui questa venga eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati. Lo stesso articolo introduce inoltre nell’art.103 c.p.p. il comma 5bis, in base al quale, ferma restando l’eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l’annotazione, l’informativa anche verbale e l’utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5 dell’art.103 c.p.p.</p>
<p>L’art.4 e l’art.5 modificano gli artt. 114 e 115 c.p.p., inerenti al divieto di pubblicazione degli atti d’indagine.</p>
<p>Fermo restante che per gli atti coperti dal segreto istruttorio vige il divieto di pubblicazione, sia dell’atto integrale che del suo contenuto, in base alle disposizioni codicistiche vigenti (art. 114 c.p.p), tale divieto di pubblicazione permane in forma integrale per gli atti, non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare, mentre in base al Disegno di Legge n.1415, approvato dalla Camera l’11.06.2009 per tali atti è sempre consentita la pubblicazione in forma riassuntiva.</p>
<p>Inoltre, il disegno di Legge n.1415 aggiunge all’art. 114 c.p.p. i commi 2bis e 2 ter, volti ad arginare la diffusione incontrollata dei contenuti delle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali nonché delle ordinanze cautelari.</p>
<p>In base al comma 2bis è stato, infatti, introdotto il divieto di pubblicazione anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.</p>
<p>Ai sensi del nuovo comma 2-ter è, inoltre, vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari, mentre è consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che l’indagato o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis</p>
<p>L’art. 6 del disegno di Legge n.1415 introduce il comma 6-ter, vietando la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto di pubblicazioni delle immagini dei magistrati non sussiste però nell’ipotesi di cui all’art.147 co.1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato.</p>
<p>L’art.7 del Disegno di Legge n.1415 sostituisce il comma 7 dell’art.114 c.p.p., vietando in ogni caso la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli artt. 269 c.p.p. e 271 c.p.p. E’inoltre vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto della documentazione degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’art.268 comma 7-bis c.p.p.</p>
<p>Secondo la vigente formulazione del comma 7 dell’art.114 c.p.p. è, invece, sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti da segreto istruttorio; è consentita la pubblicazione degli atti del fascicolo del PM dopo la sentenza in grado di appello, nonché degli atti utilizzati per le contestazioni.</p>
<p>L’art.8 del Disegno di Legge n.1415 garantisce l’osservanza del divieto di pubblicazione, attraverso l’aggiunta di un nuovo comma 2 all’art.115 c.p.p., prevedendo che il Procuratore della Repubblica procedente debba informare immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1 dell’art.15 c.p.p,.</p>
<p>Nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, l’organo titolare del potere disciplinare dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi.</p>
<p>Negli articoli 9 e 10 del disegno di legge sono disciplinati i limiti ed i presupposti delle intercettazioni attraverso una ridefinizione degli artt.266 e 267 c.p.p.</p>
<p>Vengono modificati i limiti di ammissibilità delle intercettazioni ambientali, consentendole solo qualora vi sia fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa: tale limite opera sempre, qualunque sia il luogo in cui è disposta l’intercettazione e non più come, nell’attuale formulazione dell’art.267 c.p.p. solo nei luoghi di privata dimora.</p>
<p>E’ previsto, però, un regime differenziato per i reati delitti di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-quater (criminalità organizzata, di terrorismo o minaccia col mezzo telefonico): in tali ipotesi l’intercettazione di comunicazioni tra presenti (cd. Intercettazione ambientale), di cui al comma 2 dell’articolo 266 c.p.p., e` consentita anche qualora non vi sia motivo di ritenere che nei luoghi ove e` disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.</p>
<p>L’art.10 del disegno di legge n.1415 modifica l’art.267 c.p.p. relativamente ai presupposti ed alla competenza ad autorizzare le operazioni d’intercettazioni. Viene previsto che ad autorizzare il PM a disporre le operazioni di intercettazioni con decreto motivato non sia più il GIP, ma il Tribunale del capolugo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale.</p>
<p>Inoltre, il disegno di legge n. 1415 riformulando l’art. 267 c.p.p. prevede che il PM, per poter richiedere l’autorizzazione, necessita dell’assenso scritto del Procuratore della Repubblica o del Procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegato.</p>
<p>Presupposto per disporre l’intercettazione non è più, come richiesto dall’attuale formulazione dell’art. 267 c.p.p. la presenza di gravi indizi reità (cioè della commissione di un reato): il disegno di legge n. 1415 modifica tale requisito, prevedendo la necessità di gravi indizi di colpevolezza, richiede cioè l’ attribuibilità del reato ad una determinata persona.</p>
<p>In base all’intervento di riforma, presupposti per disporre le intercettazioni sono dunque: 1) il titolo del reato, in quanto ai sensi dell’art.266 c.p.p l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione e con il disegno di legge n. 1415 anche di immagini mediante riprese visive e l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni è consentita solo per talune categorie di reati, identificati per l’entità della pena o per il bene giuridico protetto tassativamente elencati nel medesimo articolo 266 c.p.p.</p>
<p>Fino a qua nulla quaestio, restando tale presupposto sostanzialmente invariato, mentre fa discutere il secondo presupposto: 2) la necessità di gravi indizi di colpevolezza, cioè dell’ attribuibilità del reato commesso ad una determinata persona e non più, dunque, come previsto dalla normativa vigente la presenza di gravi indizi reità, cioè della commissione di un reato (art.10 del disegno di legge n. 1415). Viene previsto un regime differenziato per i reati delitti di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-quater (criminalità organizzata, di terrorismo o minaccia col mezzo telefonico): in tali ipotesi l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’art.266 c.p.p. è data se vi sono sufficienti indizi di reato (e non indizi di colpevolezza come la previsione di cui all’art.266 c.p.p).</p>
<p>Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica sempre l’articolo 203 c.p.p.</p>
<p>3) l’intercettazione deve porsi come assolutamente indispensabile, non per l’inizio, ma per il prosieguo delle indagini (tale requisito rimane invariato).</p>
<p>4) l’art. 10 del disegno di legge n. 1415 introduce un ulteriore presupposto: devono sussistere specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice.</p>
<p>5) l’autorizzazione deve avvenire con decreto motivato. Ad emettere tale provvedimento non è più, come previsto dal vigente art. 267 c.p.p. il G.I.P, bensì il Tribunale del capolugo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. Occorre poi sottolineare che rispetto all’attuale formulazione dell’art.267 c.p.p. comma 3 con l’intervento di riforma viene introdotto un termine di durata massima delle operazioni d’intercettazioni.</p>
<p>Il nuovo comma tre dell’art. 267 c.p.p. prevede, infatti, che: <br /><img src="http://www.leggiitaliane.it/dist/puce.gif" border="0" alt="-" width="8" height="11" /> il decreto che dispone l’intercettazione debba indicare le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo (nell’ipotesi di sospensione delle operazioni d’intercettazioni il pubblico ministero deve darne immediata comunicazione al tribunale e deve altresì comunicare la loro ripresa). <br /><img src="http://www.leggiitaliane.it/dist/puce.gif" border="0" alt="-" width="8" height="11" /> su richiesta motivata del Pubblico Ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. <br /><img src="http://www.leggiitaliane.it/dist/puce.gif" border="0" alt="-" width="8" height="11" /> un’ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata solo qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1 dello stesso art. 267 c.p.p</p>
<p>Viene poi introdotto il comma 3-bis che prevede un regime speciale dei presupposti e della durata delle operazioni nell’ipotesi in cui l’intercettazione sia disposta nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-quater (criminalità organizzata, di terrorismo o minaccia col mezzo telefonico).</p>
<p>In tali ipotesi la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza provvede alla proroga direttamente il Pubblico Ministero, come disposto dal comma 2 dell’art.267 c.p.p.</p>
<p>L’art. 11 del disegno di legge disciplina poi l’esecuzione delle operazioni, modificando l’art.268 c.p.p. comma 3 c.p.p., prevedendo che le operazioni di registrazione delle intercettazioni dovranno essere effettuate per mezzo d’impianti istallati nei centri d’intercettazione istituiti presso ogni distretto di Corte di Appello.</p>
<p>Le operazioni di ascolto delle conversazioni saranno invece compiute mediante gli impianti installati presso la Procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.</p>
<p>La riforma dell’art.268 comma3 c.p.p. è mossa dalla necessità di limitare i soggetti che hanno accesso alle intercettazioni, nonché dall’esigenza di garantire il miglior livello di sicurezza nell’acquisizione e nel trattamento dei dati. Alla base vi è indubbiamente la previsione di cui all’articolo 2, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (finanziaria 2008), che prevedeva che il Ministero della giustizia dovesse avviare già entro il 31 gennaio 2008 la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di Corte d’Appello, delle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, disposte o autorizzate dall’autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell’amministrazione della giustizia.</p>
<p>Lo stesso Disegno di legge ha previsto poi all’art.35 che le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 c.p.p. si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. L’art.12 del disegno di legge n.1415 apporta delle modifiche all’art.269 c.p.p. prevedendo che i verbali ed i supporti contenenti le registrazioni delle intercettazioni vengano conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del PM che le ha disposte, con divieto di allegazione anche solo parziale al fascicolo d’indagine. Al comma 2 dell’art.269 c.p.p. viene introdotta la previsione secondo cui le intercettazioni vengono distrutte dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con la procedura di cui all’art. 269 comma 3 c.p.p. La competenza per la distruzione delle stesse spetta al tribunale in composizione collegiale (la stessa composizione prevista per l’autorizzazione delle operazioni d’intercettazione).</p>
<p>L’art.13 del disegno di legge modifica le disposizioni dell’art.270 c.p.p. relative all’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Dopo aver ribadito il principio generale in base al quale i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli in cui le operazioni d’intercettazione siano state autorizzate e disposte, viene apportata una deroga all’attuale formulazione dell’art.270 c.p.p laddove si consente l’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni contro lo stesso indagato o contro altre persone, nelle ipotesi in cui esse risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a) c.p.p., a condizione che esse non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.</p>
<p>L’art. 16 del disegno di legge aggiunge una nuova ipotesi di divieto di utilizzazione delle intercettazioni aggiungendo all’art. 271 c.p.p. un nuovo comma 1-bis, in base al quale i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, vi sia una modifica del titolo del reato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266 c.p.p. (tali limiti di ammissibilità devono dunque sussistere sia al momento dell’autorizzazione che al momento dell’assunzione del mezzo di prova).</p>
<p>Da sottolineare che tale inutilizzabilità, differentemente da quella prevista all’art.270 c.p.p. non ammette deroghe neanche per i reati di terrorismo e di criminalità organizzata.</p>
<p>All’art. 17 del disegno di legge viene poi apportata una modifica all’art. 292 c.p.p., attraverso l’inserimento del comma 2-quater, in base al quale nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti. L’art.22 del disegno di legge modifica l’art.380 comma2 lettera m c.p.p. estende l’arresto in flagranza anche al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati e in abitazione, allo scopo di autorizzare le intercettazioni anche in relazione a questi delitti di rilevante allarme sociale, in virtù del rinvio operato dal’art.407 comma 2 lett. A) numero 7 c.p.p., come richiamato nel novellato art. 266 comma 1 lett.b c.p.p.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 24 del disegno di legge, ai fini di recepire il risultato degli accordi intercorsi tra Stato e Chiesa, sono apportate poi delle modifiche all’art.129 delle norme di attuazione,di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, relativo all’informazione del PM in merito all’esercizio dell’azione penale nei confronti degli ecclesiastici.</p>
<p>E’ stata, inoltre, rivista la disciplina del segreto e dei divieti di pubblicazione degli atti di indagine, allo scopo di rafforzare il sistema sanzionatorio in relazione alle condotte di diffusione di notizie inerenti gli atti d’indagine ed in particolare alle intercettazioni.</p>
<p>Il disegno di legge prevede, infatti, l’introduzione dell’art.329-bis al c.p.p. rubricato “obbligo del segreto per le intercettazioni”; la riformulazione della fattispecie di cui all’articolo 379-bis c.p. allo scopo di sanzionare ogni rivelazione di notizie concernenti atti coperti da segreto; l’introduzione nel codice penale dell’art.617-septies, una specifica fattispecie di reato per sanzionare la condotta di chiunque prenda illecitamente diretta conoscenza dei medesimi dati.</p>
<p>In particolare, per quanto concerne la riformulazione dell’art.379-bis operata dall’art.26 del disegno di legge, rubricato “reato di rivelazione illecita di segreti inerenti ad un procedimento penale”, viene sanzionata la condotta di chiunque riveli indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso con dolo, con la pena della reclusione fino ad un anno se il coefficiente soggettivo è la colpa.</p>
<p>Viene poi introdotto nel codice penale l’art.617-septies, che prevede una specifica fattispecie di reato volta a sanzionare l’accesso abusivo ad atti del procedimento penale coperti dal segreto con la pena della reclusione da uno a tre anni.</p>
<p>L’intervento di riforma inasprisce, inoltre, le sanzioni per l’ipotesi di cui all’art. 684 c.p. di pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale, sostituendo la vigente sanzione dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 258,00 con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 e prevedendo una circostanza aggravante per l’ipotesi in cui la pubblicazione arbitraria riguardi le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione di documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse (in tal caso la pena è dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammendo da 2.000,00 a 10.000,00 euro).</p>
<p>Viene introdotto poi il principio della responsabilità dell’ente per il reato di cui all’art.684 c.p. di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e prevede delle modifiche alla legge sulla stampa (L. 08.02.48 n.47) in merito alla procedura di rettifica delle informazioni non veritiere o lesive dell’altrui reputazione diffuse attraverso trasmissioni televisive, radiofoniche o via internet, nonché una procedura di rettifica ad hoc per la stampa non periodica.</p>
<p>Per espressa previsione all’art. 34 di tale disegno di legge, contenente la disciplina transitoria, le disposizioni in esso contenute non si applicheranno però ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.</p>
<p>Inoltre, come già accennato precedentemente, lo stesso disegno di legge n.1415 ha previsto all’art.35 che le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 c.p.p. si applicheranno decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 268 c.p.p. Si precisa, inoltre, che fino a tale data continueranno a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 c.p.p. nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>Avv. Giovanna Sorrentino</p>
</div>]]></description>
            <pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:44:04 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.leggiitaliane.it/component/content/article/44-news-leggi-e-decreti/869-intercettazioni-quali-novita-si-profilano</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Il mancato versamento dei contributi previdenziali, evasione o truffa?</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/diritto-del-lavoro-/867-il-mancato-versamento-dei-contributi-previdenziali-evasione-o-truffa</link>
            <description><![CDATA[<div>Come abbiamo avuto modo di rilevare, il contrasto al lavoro sommerso resta un male difficile da estirpare. Il ricorso alla sospensione dell’attività imprenditoriale (a tal riguardo vedasi articolo del 12.03.10, pubblicato su Filodiritto <a href="http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&amp;iddoc=1795">Sospensione dell’attività imprenditoriale: attività discrezionale o vincolata? Profili di contrasto fra prime pronunce giurisprudenziali e indicazioni ministeriali</a>) è tra gli altri un tentativo più o meno efficace, ma comunque resta un palliativo.<br /><br />Resistono illecite condotte, reiterate nel tempo, nel luogo in cui datori di lavoro ricorrono, di fatto, non solo a rapporti di lavoro completamente sconosciuti alla Pubblica Amministrazione, ma anche a contratti di lavoro simulati, mascherati da prestazioni di carattere occasionale o contratti di lavoro a progetto, eludendo in tutto o in parte contributi previdenziali, premi assicurativi e nondimeno lo stesso erario.<br /><br />Pur non volendo addentrarmi nella definizione e distinzione del rapporto di lavoro tra subordinato ex art. 2094 codice civile e parasubordinato a cui si fa riferimento per le controversie alle disposizioni contenute nell’art. 409 e seguenti del codice di procedura civile, è d’uopo fissare l’attenzione sull’importanza degli adempimenti necessari che l’imprenditore deve assolvere nel rispetto del contratto di lavoro.<br /><br />Il datore di lavoro, all’atto in cui intende avvalersi della prestazione di soggetti terzi (lavoratori) si obbliga contrattualmente, in primis rispetto a questi in ragione del rapporto sinallagmatico, poi in parte verso gli Enti Impositori (INPS e INAIL) in quanto deputati a ricevere e a gestire i contributi previdenziali e premi assicurativi e in parte nei confronti del fisco.<br /><br />In considerazione di tale obbligo contrattuale il datore di lavoro è perciò tenuto a comunicare le assunzioni del personale al centro per l’impiego, a consegnare loro la lettera di assunzione, a provvedere all’iscrizione sul libro unico del lavoro, già libro matricola, al versamento dei contributi e premi. Altresì, all’atto della corresponsione della retribuzione a consegnare loro la busta paga.<br /><br />L’assenza di tali adempimenti costituisce una violazione di norme di diritto pubblico; il che vuol significare che l’imprenditore inosservante, potrà essere destinatario di sanzioni di carattere amministrativo e penale, ora rese ancora più onerose dalla cosiddetta maxi sanzione[1]. Tale illecita condotta, in effetti, non consente al prestatore d’opera di accantonare quei contributi necessari per ottenere la pensione; all’INPS ed INAIL di ricevere i dovuti contributi e premi sull’effettivo organico aziendale e lo stesso erario che si trova, gioco forza, impossibilitato a quantificare il volume di affari di una azienda, costi e ricavi, in quanto operazioni non registrate e quindi sconosciute.<br /><br />Ma se questo non bastasse, è da far risaltare che alcuni imprenditori operano con personale assolutamente sconosciuto alla P.A. e nell’infelice tentativo di formalizzare rapporti di lavoro qualificandoli “motu proprio” occasionali, gli stessi dissimulano contrariamente prestazioni di natura subordinata.<br /><br />In vero, è già capitato come in questo caso che, le somme esposte sulle ricevute per prestazioni occasionali non hanno trovato alcun riscontro con la documentazione fiscale, né con i compensi effettivamente percepiti, più alti rispetto a quelli registrati, né con le ore di lavoro prestate in quanto superiori a quelle contabilizzate.<br /><br />Altresì di rilievo conferente è il fatto che il lavoro autonomo occasionale ha tra gli altri, quali indici rivelatori il carattere episodico, l’assenza di coordinamento e l’assenza di inserimento funzionale dei lavoratori nell’organizzazione aziendale.<br /><br />In diverse circostanze si accerta invece, che non vi è stata alcuna autonomia nell’attività rese dai lavoratori, sia per la natura stessa della prestazione, sia in merito alle caratteristiche dell’azienda, che si basa esclusivamente su prestazioni rese ad personam (faccio riferimento solo come mero esempio ad “Attività di assistenza non sanitaria in urgenza sia presso il domicilio che presso strutture pubbliche e private”).<br /><br />In questi casi, non è chi non vede, per opinione dello scrivente, anche la sola indicazione dei luoghi necessari per lo svolgimento della prestazione di lavoro nell’esclusivo interesse e per il conseguimento dell’oggetto sociale difficilmente queste possono qualificarsi contratti di lavoro diversamente da quelli di natura subordinata. Parimenti, è pregevole sottolineare che per il conseguimento dell’oggetto sociale nel caso di che trattasi anche il ricorso a contratti di lavoro a progetto, pure questi ultimi, vanno intesi come contratti dissimulanti lavoro subordinato. Questa pur soggettiva valutazione, trova conferma nella circostanza che nonostante il ricorso presentato da qualche azienda per restare in tema, di quelle sopra citate al comitato regionale per i rapporti di lavoro ex art. 17 Dlgs 124/2004, quel collegio ha respinto, senza indugio, le doglianze confermando la natura subordinata di quei contratti di lavoro così confezionati. E’ emerso addirittura che qualche azienda si è avvalsa del lavoro di personale impiegatizio, la cui assunzione pur comunicata alla P.A., era di fatto dissonante a fronte di attività lavorative rese da numerose persone, scevre da qualsiasi forma di tutela previdenziale e assistenziale in violazione degli art. 36, 37 Carta Costituzionale e art. 2087 codice civile.<br /><br />A tal riguardo, si ritiene che il ricorso a prestazioni di lavoro cosiddette in nero o rapporti simili, è di per sé presupposto idoneo al conseguimento di un ingiusto profitto da parte di qualsiasi impresa, dando libertà, con tale artificioso comportamento a quel datore di lavoro “furfante” di evadere gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla vigente legislazione, tanto più l’Erario.<br /><br />A tutela delle circostanze di fatto sopra descritte, il nostro legislatore ha previsto, come recita l’art. 37 della Legge 689/1981 sostituito dall’art. 116 comma 19° della Legge 388/2000 (omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria) quanto segue:<br />1. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni (€ 2.582,28) mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.<br />2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.<br />3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato".<br /><br />Questo quanto prevede la disposizione citata, ma è necessario porsi anche alcuni legittimi interrogativi, del tipo:<br /><br />quando il datore di lavoro “brigante”, laddove senza soluzione di continuità, deliberatamente omette contributi e premi per anni, consapevole che:<br />· il centro per l’impiego ignora l’effettivo numero di personale rispetto a quello comunicato e rappresentato;<br />· il numero dei lavoratori in “nero” supera ben oltre il 20% del personale occupato;<br />· dall’omissione di contributi e premi con atti diretti in modo non equivoco si ottiene un notevole vantaggio a danno dei lavoratori, degli Istituti Previdenziali e il Fisco versando contributi inferiori rispetto al personale effettivamente “coperto”.<br />può essere sottoposto ad esame dall’Autorità Giudiziaria, contrariamente alla fattispecie di cui sopra, per l’ipotesi di reato più grave di truffa, stabilendo anche la continuazione e le circostanze aggravanti?<br /><br />A sindacabile e personale giudizio si può sostenere con ragionevolezza che la condotta reiterata del tempo, consapevole, artificiosa e inequivocabilmente diretta a raggirare le norme poste a tutela dei lavoratori, possa integrare la fattispecie delittuosa della truffa.<br /><br />Del resto, la norma contenuta nell’art. 37 della Legge 689 deve ritenersi sussidiaria per l’espressa condizione legislativa “salvo che il fatto costituisca più grave reato”; e appunto per questo, ben può sussistere il reato di truffa, con esclusione del reato minore, nell’ipotesi in cui, attraverso artifici e raggiri consistiti in una falsa rappresentazione agli enti impositori (INPS e INAIL) di somme inferiori a quelle legalmente dovute facendo falsamente figurare sulle denuncie mensili un numero di lavoratori inferiori a quelli effettivamente occupati, o anche di aver erogato indennità ai prestatori d’opera senza di fatto mai corrisponderle.<br /><br />In riferimento a tale principio la Corte di Cassazione, ha ritenuto sussistere, ad esempio, il reato di truffa e non già la violazione dell’art. 37 della Legge 689/1981, nel caso in cui il datore di lavoro aveva falsamente dichiarato di avere corrisposto somme al lavoratore, cosi conseguendo un ingiusto profitto e non una semplice evasione contributiva.[2]<br /><br />Concludo e sostengo che l’eccessivo ricorso alla sanzione, quindi una esasperata “potestas puniendi”, non è motivo da solo sufficiente alla limitazione delle irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale.<br /><br />Resta di fondo anche il lavoro irregolare una questione ermeneutica lasciando margini di apprezzamento alle diverse qualificazioni dei contratti di lavoro più o meno definite dal nostro ordinamento.</div>
<!--<br />-->
<div> </div>
<div>[1] Art. 36 bis, comma 7 del D.L. 04.07.2006 n.223, convertito, con modificazioni nella Legge 4.8.2006 n. 248 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e contrasto all’evasione fiscale”.<br /><br />[2] Cassazione Penale Sez 2 sentenza n.11184 del 27.02.2007.</div>
<p> </p>
<div>
<p><strong>Pubblicato su filodiritto il 24.03.10</strong></p>
</div>]]></description>
            <pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:37:25 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.leggiitaliane.it/diritto-del-lavoro-/867-il-mancato-versamento-dei-contributi-previdenziali-evasione-o-truffa</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Agenzia delle Entrate: deducibilità corrispettivi per sponsorizzazione a società sportive ...</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/diritto-commerciale-/866-agenzia-delle-entrate-deducibilita-corrispettivi-per-sponsorizzazione-a-societa-sportive-dilettantistiche</link>
            <description><![CDATA[<div>OGGETTO: Consulenza giuridica – IRES – Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d’impresa dei corrispettivi erogati in virtù di contratti di sponsorizzazione a società e associazioni sportive dilettantistiche in misura eccedente rispetto all’importo annuo di 200.000 euro<br /><br /><br />Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stato esposto il seguente<br /><br />QUESITO<br /><br />L’ente ALFA evidenzia che in base all’art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i corrispettivi erogati – fra l’altro – in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spese di pubblicità, come tali integralmente deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. <br /><br />Ciò premesso, l’ente istante chiede di sapere come debbano essere considerati, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa dell’erogante, “i corrispettivi eccedenti l’importo annuo di 200.000 euro” che siano erogati “a fronte di contratti, stipulati con società e associazioni sportive dilettantistiche, che Direzione Centrale Normativa presentino tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria”.<br /><br />SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA<br /><br />ALFA ritiene che la disposizione recata dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, diretta a favorire il dilettantismo sportivo di modeste dimensioni, nell’introdurre una presunzione assoluta sulla natura dei corrispettivi versati alle società e associazioni sportive dilettantistiche fino ad un importo complessivo pari a 200.000 euro annui, non esclude che possano essere qualificati come spese di pubblicità, con conseguente deducibilità degli stessi ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, anche importi eccedenti l’anzidetta soglia, “laddove le somme erogate alle società e associazioni sportive dilettantistiche presentino tutti i requisiti di norma esistenti in un contratto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria (in particolare con riguardo alla sinallagmaticità delle prestazioni)”.<br /><br />A sostegno della propria soluzione interpretativa, ALFA evidenzia, inoltre, che nel dettato normativo del citato art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 “non è dato riscontrare (…) alcun impedimento all’applicazione dei criteri ordinari di deduzione delle spese di pubblicità stabiliti dall’art. 108 del TUIR”. <br /><br />PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE<br /><br />L’art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce che il corrispettivo, in denaro o in natura, erogato a favore di “società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario”, deducibile ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo (già art. 74, comma 2) del TUIR. <br /><br />Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, con circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 è stato precisato, al paragrafo 8, che la stessa introduce, ai fini delle imposte sui redditi, una “presunzione assoluta” circa la natura delle somme corrisposte, fra l’altro, alle società e associazioni sportive dilettantistiche. In forza di detta presunzione, le somme di cui trattasi costituiscono, in ogni caso, nel limite d’importo annuo complessivamente non superiore ai 200.000 euro, spese di pubblicità in capo al soggetto erogante, integralmente deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.<br /><br />La citata circolare n. 21/E del 2003 ha, altresì, precisato che, in base all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, la fruibilità dell’agevolazione in argomento è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: <br /><br />1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;<br />2) a fronte dell’erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.<br /><br />In sostanza, ricorrendo le anzidette condizioni, il soggetto che eroga le somme in argomento alle società ed associazioni sportive dilettantistiche nel limite annuo complessivo di 200.000 euro può beneficiare dell’integrale deducibilità dal reddito d’impresa prevista dall’ art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR per le spese di pubblicità e propaganda.<br /><br />Da quanto sopra, considerata anche la ratio dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002, diretta ad agevolare il settore delle società e associazioni sportive dilettantistiche - il quale trae la maggiore fonte di finanziamento dall’attività di sponsorizzazione - consegue che la previsione recata dallo stesso articolo non introduce un limite massimo all’integrale deducibilità dal reddito d’impresa delle somme corrisposte agli enti di cui trattasi, ma individua l’importo entro il quale dette somme costituiscono per presunzione assoluta spese di pubblicità.<br /><br />Pertanto, nella circostanza in cui, come rappresentato nell’istanza di ALFA, il soggetto erogante versi alle società o associazioni sportive dilettantistiche un corrispettivo di ammontare superiore al limite annuo complessivo di 200.000 euro, l’eccedenza sarà eventualmente deducibile in capo al medesimo erogante secondo le regole ordinarie previste dal TUIR.<br /><br />Più in particolare, l’eccedenza in discorso sarà deducibile dal reddito d’impresa del soggetto erogante ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR a condizione, ovviamente, che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.<br /><br />Si precisa che ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa delle spese in argomento devono altresì essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal TUIR all’art. 109, i requisiti della competenza, della certezza, quanto all’esistenza del costo, e dell’oggettiva determinabilità dello stesso, quanto al relativo ammontare, nonché dell’inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili. <br /><br />In merito al trattamento tributario applicabile alle somme di cui trattasi in capo alle società o associazioni sportive dilettantistiche destinatarie dei corrispettivi come sopra individuati, si precisa, infine, per completezza, quanto segue.<br /><br />Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo d’imposta abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro possono optare per l’applicazione delle disposizioni di favore recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, così beneficiando, fra l’altro, della determinazione agevolata del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi – attraverso l’applicazione all’ammontare dei proventi conseguiti del coefficiente di redditività pari al 3 per cento, aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali – e dell’applicabilità del regime speciale previsto agli effetti dell’IVA dall’art. 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché di disposizioni agevolative ai fini degli adempimenti contabili.<br /><br />Pertanto, qualora le società ed associazioni sportive dilettantistiche che percepiscono le somme di cui trattasi in virtù di contratti di sponsorizzazione abbiano esercitato l’anzidetta opzione, tali somme – in quanto proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali da parte degli stessi enti – concorreranno alla determinazione del richiamato importo pari a 250.000 euro, il cui superamento implica la decadenza dai richiamati benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del 1991, con conseguente applicazione del regime tributario ordinario previsto agli effetti delle imposte sui redditi e dell’IVA, sia per quanto riguarda la determinazione delle imposte che ai fini degli adempimenti contabili (cfr. risoluzione n. 123/E del 7 novembre 2006).<br /><br />La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell’ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000. <br /><br />Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.</div>
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<p><strong>Pubblicato su filodiritto il 26.06.10</strong></p>
</div>]]></description>
            <pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:35:17 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.leggiitaliane.it/diritto-commerciale-/866-agenzia-delle-entrate-deducibilita-corrispettivi-per-sponsorizzazione-a-societa-sportive-dilettantistiche</guid>
        </item>
        <item>
            <title>eBay, il Tribunale di Messina ordina la riammissione di un utente. C'era una volta il diritto…</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/sentenze/52-sentenze-cassazione-diritto-di-famiglia/865-ebay-il-tribunale-di-messina-ordina-la-riammissione-di-un-utente-cera-una-volta-il-diritto</link>
            <description><![CDATA[<p>C’era una volta un castello, un castello chiamato eBay.<br />E c’erano una volta gli ebayers, circa 5 milioni, che frequentavano il maniero, animandolo quotidianamente con aste, vendite dirette e perché no, anche qualche truffa.<br />C’era infine il diritto (quello italiano), relegato per anni alle mansioni più scomode e umilianti di quel castello, ridotto a semplice sguattero della community. Poco o per nulla indispensabile alla sua vita e tirato prevalentemente in ballo (alias applicato) quando l’ebayer di turno alzava troppo il gomito e iniziava a truffare qualche decina o centinaio di frequentatori del castello…<br />Ciononostante, il tempo scorreva giulivo su eBay, il suo nome era ormai divenuto una forte attrazione per molti viandanti e le sue qualità (e le sue pecche) riecheggiavano nei quattro angoli del regno del Web.<br />Insomma, tutti o quasi vivevano felici e contenti, fino a che un bel giorno, da una terra lontana, arrivò un cavaliere...”<br /><br />Potrei continuare ad allietare e incuriosire i lettori con questa singolare e metaforica narrazione, raccogliendo probabilmente il sorriso e il plauso di chi, per passione o per lavoro, vive la propria quotidianità sul noto portale di e-commerce, e aspetta da tempo, troppo tempo, qualche pronuncia giudiziaria italiana che faccia luce sui tanti aspetti critici del mondo delle aste online.<br /><br />L’importanza del provvedimento che in questa sede mi appresto a recensire, tuttavia, è tale da richiedere un serio e doveroso commento. Ragion per cui, mettiamo da parte fate e incantesimi e vediamo cosa è accaduto recentemente in Sicilia.<br /><br />Con <a href="http://www.intertraders.eu/pronunce/view/35/Tribunale-di-Messina-Provvedimento-del-06-07-2010-ex-art-700-c-p-c.html">provvedimento del 6 luglio scorso</a>, il giudice delegato del Tribunale di Messina, dott. Orifici, ha ordinato a eBay Europe S.à.r.l. di riattivare l’account della società messinese Arcapel S.r.l., specializzata nell’import-export di vari prodotti, condannando tra l’altro il colosso delle aste online alle spese del procedimento d’urgenza.<br /><br />Interessanti le principali argomentazioni alla base del provvedimento cautelare (pubblicato originariamente da <a href="http://www.ebayabuse.com/">www.eBayabuse.com</a>), frutto di un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla società siciliana che, nel gennaio scorso, nonostante lo status di <a href="http://pages.ebay.it/services/buyandsell/powersellers.html">PowerSeller </a>e un punteggio di feedback sostanzialmente cristallino, si è vista letteralmente chiudere le porte da eBay.it, dopo due commenti negativi su un totale di 449 giudizi ricevuti dai vari utenti.<br /><br />Il G.D., riconoscendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha rilevato taluni aspetti nella contrattazione tra eBay e la propria utenza civilisticamente illeciti. In particolare quello relativo alla condotta contrattuale di eBay, ritenuta dal giudice responsabile della sospensione fin troppo arbitraria e illegittima dell’account della ricorrente. Un’esclusione dalla piattaforma nei fatti a tempo indeterminato e tale da arrecare un serio pregiudizio economico all’ebayer, senza che vi fosse alla base una grave violazione delle regole del sito.<br /><br />Quest’ultimo aspetto è indubbiamente meritevole di attenzione, si legge infatti nell’ordinanza:<br />“[…]<br />Rilevato che la sospensione dell’account, operata peraltro a tempo indeterminato, può certamente essere equiparata, alla luce degli effetti prodotti dalla stessa, alla risoluzione per inadempimento del venditore;<br />Considerato, in punto di fatto, che la condotta della parte contrattuale può determinare la risoluzione del contratto solo se essa si connoti quale di particolare gravità, secondo quanto disposto in tema dalle norme sulla risoluzione contenute nel codice civile;<br />Rilevato che pertanto, affinchè si possa procedere alla sospensione dell’account, è necessario l’accertamento del presupposto di un grave inadempimento del debitore, sotto il profilo della gravità della violazione o del numero delle condotte non conformi alle regole contrattuali;<br />Rilevato che l’attribuzione all’hoster di un potere di decidere, anche in assenza di qualsiasi valutazione circa la gravità dell’inadempimento, la risoluzione del contratto e la sospensione dell’account, attribuirebbe in realtà allo stesso un potere di recedere unilateralmente dal rapporto, clausola da considerarsi certamente vessatoria, e bisognevole quindi di specifica approvazione (non appare applicabile al caso di specie la normativa sulla tutela del consumatore);<br />[…]”<br /><br />E’ il caso di dire che qualcuno ha fatto capire a eBay che con gli accounts e le attività di taluni merchants vanno fatte le dovute valutazioni prima di intervenire, e ciò con buona pace di tutti quei venditori che da qualche tempo lamentano le <a href="http://www.ebayabuse.com/commento.php?cm_id=417">c.d. sospensioni facili</a> da parte del sito d’aste.<br /><br />Il rilievo fatto poi in merito al potere per l’auction provider di recedere unilateralmente dal contratto concluso con l’utenza e la mancanza di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., è sintomatico dell’impugnabilità di talune clausole contenute nel “<a href="http://pages.ebay.it/help/policies/user-agreement.html">contrattone</a>” (alias l’Accordo per gli utenti), a cui devono necessariamente aderire tutti coloro che intendono registrarsi al sito.<br /><br />Clausole come quelle su responsabilità, manleva, risarcimento e foro competente che formano un allegro trenino vessatorio, senza tralasciare altre aspetti che ictu oculi creerebbero nei fatti uno squilibrio contrattuale tra le parti e alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali andrebbero pertanto approfonditi.<br /><br />A corollario di tutto non si dimentichi che quando l’ebayer è un consumatore (ovvero agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale), ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) le clausole vessatorie per non essere nulle devono essere oggetto di “trattativa individuale”, che è cosa ben diversa e più articolata della semplice approvazione per iscritto. E che, quando la clausola limita l’esperibilità da parte del consumatore di azioni per inadempimento, è nulla in ogni caso, trattativa o meno che vi sia.<br /><br />Altro aspetto di rilevo del provvedimento è quello concernente la carenza di legittimazione passiva e l’erronea indicazione di eBay Italia S.r.l. quale controparte contrattuale e destinataria del procedimento d’urgenza.<br /><br />Sebbene dal testo della pronuncia non siano chiare le argomentazioni poste alla base di tale scelta, il G.D. pur ritenendo inammissibile il ricorso verso eBay Italia, ha rilevato che la chiamata in giudizio di quest’ultima -tra l’altro già oggetto di un’eccezione sollevata da eBay in altri procedimenti nel nostro Paese- appare del tutto giustificata compensandone persino le spese legali.<br /><br />Purtroppo, non avendo contezza diretta degli atti di causa, non è possibile esaminare in questa sede tutte le argomentazioni alla base della scelta della ricorrente, ma val la pena ugualmente fare una una piccola precisazione.<br /><br />Vero è che nella pagina principale dell’<a href="http://pages.ebay.it/help/policies/user-agreement.html">Accordo per gli utenti </a>è indicato chiaramente che “parte contrattuale di coloro che risiedono all'interno dell'Unione Europea è eBay Europe S.à.r.l”, tuttavia, intestataria del dominio italiano <a href="http://whois.la/index.php?domain=eBay.it">www.ebay.it</a> è eBay Italia S.r.l., e il ruolo esatto di quest’ultima non è generalmente noto. Non tutti sanno, infatti, che il ruolo di eBay Italia S.r.l. è di semplice assistenza e consulenza nel settore marketing e pubblicità per il nostro Paese di eBay Europe.<br /><br />Il problema della carenza di legittimazione passiva, tuttavia, presenta anche un altro risvolto: quello di natura squisitamente procedurale legato agli adempimenti necessari per la notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a soggetti residenti in altro Stato UE, di cui al <a href="http://www.intertraders.eu/diritto/view/87/1/Regolamento-n-1393-2007.html">Regolamento CE 1393/2007</a>. Iter da percorrere per l’azione contro eBay Europe e che, ove consentita ex lege, non renderebbe di certo agevole l’iniziativa giudiziaria del singolo utente, costretto ad avvalersi del supporto di uno studio legale con un minimo di esperienza in materia.<br /><br />In chiusura, un altro punto importante dell’ordinanza è quello in cui viene riconosciuta l’importanza della stessa eBay per chi opera nell’e-commerce, e nel procedimento in oggetto ritenuta addirittura “indispensabile” ai fini della sopravvivenza della ricorrente, a nulla rilevando che quest’ultima fosse titolare di altri siti Internet.<br /><br />E’ un aspetto che indubbiamente fa riflettere e che mette ancora una volta il dito nella piaga delle lacune normative italiane in materia di aste online, del ruolo e della responsabilità di chi gestisce queste ultime.<br /><br />Un portale di aste online, in particolare nella struttura e funzionalità di eBay, <a href="http://www.intertraders.eu/notizie/59/Il-diritto-di-recesso-nelle-aste-on-line-tra-dettaglianti-e-consumatori.html">come ho già evidenziato in passato</a>, non può godere delle immunità responsabilistiche di cui alla <a href="http://www.intertraders.eu/diritto/view/11/1/Direttiva-2000-31-CE.html">Direttiva 2000/31/CE </a>e del <a href="http://www.intertraders.eu/diritto/view/11/2/Decreto-Legislativo-9-aprile-2003-n-70.html">D.Lgs. 70/2003</a> di attuazione.<br /><br />La circostanza che percepisca duplici ricavi dalle sue aste (a titolo di tariffa di inserzione e commissione sul valore finale), che utilizzi -imponendolo in alcuni casi- il suo sistema di pagamento PayPal con ulteriori ricavi sui pagamenti, che abbia un team finalizzato alle investigazioni sulle aste, che predisponga un apposito “Spazio soluzioni” con tanto di ruolo attivo per la risoluzione dei contrasti tra venditori e acquirenti, unitamente a tanti altri aspetti sui quali potrei scrivere un articolo a parte, non le permettono nei fatti di “ricucirsi” il ruolo passivo e di terzo estraneo previsto dalla nota direttiva sull’e-commerce.<br /><br />E neanche a volerlo, nei giorni scorsi in Francia, la Corte d'Appello di Reims ha confermato la sentenza di primo grado nel procedimento tra eBay e l’azienda francese di moda Hermès, riconoscendo la copevolezza del sito d’aste nella vendita di articoli contraffatti sulla sua piattaforma ed escludendola esplicitamente, proprio in ragione dei molteplici aspetti della sua attività, dal novero dei providers di cui alla Direttiva 2000/31/CE.<br /><br />L’<a href="http://www.intertraders.eu/pronunce/view/35/Tribunale-di-Messina-Provvedimento-del-06-07-2010-ex-art-700-c-p-c.html">ordinanza </a>in esame offrirebbe ulteriori spunti di riflessione giuridica, tuttavia, la mancanza nel testo di dettagli esplicativi e ricostruttivi delle argomentazioni delle parti (in particolare sul punto relativo all’ammissibilità del provvedimento che impone obblighi di fare infungibili) precludono l’aggiunta di ulteriori rilevanti commenti.<br /><br />Pronuncia a parte, quel che a mio parere è ormai certo e non sottovalutabile, è il grado di insofferenza generalizzata nel Web tra gli ebayers e allo stesso tempo il ruolo che eBay ha ormai assunto nell’e-commerce mondiale, una posizione a cui vanno indubbiamente riconosciuti meriti e onori, ma che proprio per questo non può privarsi degli oneri. Al giorno d’oggi, infatti, sono già in molti i venditori che hanno trasferito totalmente la loro attività online e la chiusura non ponderata di un account può mettere in ginocchio l’economia di un’azienda o di un’intera famiglia.</p>
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<p><strong>Pubblicato su filodiritto il 31.07.10</strong></p>
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            <pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:27:50 GMT</pubDate>
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        </item>
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            <title>Corte dei Conti: risarcimento del danno per assenze del danno di dipendente ASL</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/diritto-del-lavoro-/864-corte-dei-conti-risarcimento-del-danno-per-assenze-del-danno-di-dipendente-asl</link>
            <description><![CDATA[<p>REPUBBLICA ITALIANA <br />In Nome del Popolo Italiano <br />LA CORTE DEI CONTI <br />Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria <br />composta dai seguenti Magistrati : <br />Dott. Lodovico PRINCIPATO Presidente <br />Dott. Roberto LEONI Consigliere <br />Dott. Cristiana RONDONI Consigliere rel. <br />ha pronunciato la seguente: <br /><br />S E N T E N Z A <br />nel giudizio di responsabilità iscritto al n.11326 del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti per la Regione Umbria, <br />nei confronti <br /><br />del signor TIZIO , nato a Cascia il 7 aprile 1953 ed ivi residente in Via Lucangeli n. 38, C.F.: BRN MRA 53 D07 B948M nella sua qualità di dipendente della ASL n.3 dell’Umbria con qualifica di assistente amministrativo in servizio presso l’ospedale di Cascia. <br />Uditi nella pubblica udienza del giorno 7 aprile 2009, con l’assistenza del segretario Dott.ssa Elisa Rossetti, il Relatore, Consigliere Dott.ssa Cristiana Rondoni, il difensore Avvocato Marzio Vaccari ed il P.M., nella persona del Vice Procuratore Generale, Dott.ssa Fernanda Fraioli. <br />Assente e non rappresentato il convenuto. <br />Ritenuto in</p>
<p>F A T T O</p>
<p>Con Atto di Citazione del Vice Procuratore Generale dell’Umbria della Corte dei Conti n. V2007/0901/FRA del 3 gennaio 2009– ritualmente notificato all’interessato in data 5 febbraio 2009 – è stato chiamato in giudizio davanti alla Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti il Sig. TIZIO , nella sua qualità di dipendente della ASL n.3 dell’Umbria con qualifica di assistente amministrativo in servizio presso l’ospedale di Cascia, per il danno patrimoniale, all’immagine e da disservizio cagionato all’Amministrazione di appartenenza e quantificato in complessivi € 20.658,00 (oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio) per aver posto in essere una condotta illecita allontanandosi dal posto di lavoro senza effettuare la registrazione nell’apposito rilevatore delle presenze conseguendo da un lato l’ingiusto profitto corrispondente alla retribuzione percepita per il tempo di assenza dal luogo di lavoro e danneggiando dall’altro la medesima Amministrazione nella sua immagine nonché provocando disservizio. <br />Riferisce la citazione che la Procura ha aperto l’istruttoria sul caso a seguito della ricezione in data 22 novembre 2007, di una nota della Direzione Generale della ASL n.3 dell’Umbria di trasmissione della delega per l’esecuzione di ordinanza cautelare della Procura della Repubblica di Spoleto, unitamente a copia dell’Ordinanza di applicazione della misura cautelare della sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio di un dipendente della ASL medesima emessa dal G.I.P. del Tribunale di Spoleto. <br />In particolare il convenuto è risultato indagato per il delitto previsto e punito dall’art. 81, comma 2 e dall’art. 640, comma 2, n.1 del codice penale, ovvero truffa aggravata ai danni della ASL n.3 dalla quale dipendeva, conseguendo ugualmente l’intera retribuzione ed arrecando all’Amministrazione un danno economico pari ad € 658,00, per il periodo da giugno 2006 ad agosto 2007. <br />Dalle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Cascia sarebbe emerso che il TIZIO si allontanava con un’elevata frequenza e senza giustificazione alcuna dal posto di lavoro per attendere ad occupazioni personali di mero diletto o di disbrigo burocratico, tra cui quella di intrattenersi con amici e conoscenti anche per giocare con loro a carte in un bar della cittadina, quella di recarsi presso l’esercizio commerciale gestito dal proprio figlio, anche per coadiuvarlo in qualche attività, quella di sbrigare alcune pratiche amministrative relative al rinnovo delle licenze di caccia di suoi conoscenti. <br />Conseguentemente al ricevimento dell’ordinanza del GIP del Tribunale di Spoleto, il Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale proponeva di adottare una decisione amministrativa – successivamente assunta dai vertici dell’Azienda con Determina n. 445 del 4 ottobre 2007 – di sospensione del dipendente in questione. <br />Successivamente, in data 3 dicembre 2007, con Decisione amministrativa n. 564, il Direttore Generale della ASL n. 3, determinava, sempre in esecuzione di quanto statuito dal GIP nell’ordinanza, di riammettere in servizio il TIZIO, atteso che l’efficacia della disposta misura interdittiva era determinata fino al 2 dicembre 2007, né era intervenuta in merito alcuna richiesta del PM. <br />La Procura ha ritenuto sussistente il danno, così come rappresentato dall’Amministrazione denunciante e supportato dagli accertamenti effettuati, e, ai sensi dell’art. 5 D.L. 1993/453, convertito in legge 14 gennaio 1994 n. 19, nel testo di cui al D.L. 1996/543, convertito in legge n. 639/1996, ha invitato il presunto responsabile a produrre entro quaranta giorni eventuali deduzioni e/o documenti con facoltà di essere sentito personalmente. <br />Nel termine indicato il convenuto non si è avvalso di nessuna delle due facoltà riconosciutegli dalla legge. <br />Con memoria depositata in data 30 marzo 2009 il convenuto si è costituito in giudizio, delegando a rappresentarlo l’Avvocato Sandro Picchiarelli e l’Avvocato Marzio Vaccari. <br />La difesa propone preliminarmente istanza di sospensione in attesa della definizione del processo penale, anche perché &lt;&lt; la Procura non ha raggiunto la prova dei fatti prospettati perché recepisce acriticamente i fatti così come identificati nel provvedimento del GIP del Tribunale di Spoleto, senza operare un proprio riscontro autonomo in merito alle situazioni ivi descritte&gt;&gt; ed in relazione alla mancata prova del danno all’immagine e da disservizio chiede l’assoluzione o in subordine la riduzione dell’addebito. <br />All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ed il difensore del convenuto insistono nelle conclusioni di cui agli atti scritti. <br />Considerato in</p>
<p>DIRITTO <br />Oggetto del giudizio <br />La questione all'esame del Collegio concerne la domanda risarcitoria dell’asserito danno patrimoniale, all’immagine e da disservizio cagionato alla ASL n. 3 dell’Umbria e quantificato in complessivi € 20.658,00 – 658,00 a titolo di danno patrimoniale; 10.000,00 a titolo di danno all’immagine e 10.000,00 a titolo di danno da disservizio - (oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio): <br />Il sig. TIZIO , in qualità di dipendente della ASL n.3 dell’Umbria con qualifica di assistente amministrativo in servizio presso l’ospedale di Cascia si sarebbe ripetutamente assentato dal servizio senza registrarlo nel sistema di rilevazione delle presenze, percependo un ingiusto profitto costituito dalle retribuzioni relative ai periodi non lavorati e cagionando nel contempo un danno all’immagine dell’Amministrazione data la notevole frequenza e la disinvoltura con la quale si assentava ed un disservizio, concretatosi nelle disfunzioni dovute alla sottrazione di energie lavorative. <br />Per i fatti indicati il dipendente risulta essere indagato per il delitto previsto e punito dall’art. 81, comma 2 e dall’art. 640, comma 2, n.1 del codice penale, ovvero truffa aggravata ai danni della ASL n.3 dalla quale dipendeva, conseguendo ugualmente l’intera retribuzione ed arrecando all’Amministrazione un danno economico pari ad € 658,00, per il periodo da giugno 2006 ad agosto 2007. <br />Merito <br />Quanto al merito della causa, il Collegio è tenuto, nella fattispecie concreta del presente giudizio, a verificare la reale esistenza del danno erariale e la sua quantificazione e ad accertare la sussistenza, in capo al convenuto, della responsabilità amministrativo-contabile, in presenza del nesso di causalità nella condotta illecita commissiva od omissiva tenuta dallo stesso ed in presenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, come stabilito dalla vigente normativa in materia; da ultimo, dall'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora art. 93 del T.U. n. 267 del 18 luglio 2000); dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658; dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20; e dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. <br />Esistenza del danno e sua quantificazione. <br />In particolare in relazione alla specifica fattispecie in esame, l’accusa lamenta la sussistenza del danno patrimoniale per le retribuzioni ingiustamente percepite, quantificato in € 658,00, del danno all’immagine, quantificato in € 10.000,00 e del danno da disservizio, pure quantificato in € 10.000,00 per un totale di € 20.658,00. <br />Danno patrimoniale. <br />Al riguardo il Collegio non ha dubbi circa il fatto che il mancato adempimento dei propri obblighi di servizio, che si è verificato per le continue assenze dal posto di lavoro, determini in capo al convenuto l’obbligo di risarcire l’ingiusto profitto tratto dalle retribuzioni percepite per le ore di servizio non prestate. <br />Il numero di assenze dal servizio accertate dai carabinieri della Stazione di Cascia è talmente ingente da rendere irrilevante la circostanza che nell’indicare la durata dell’assenza si faccia riferimento ad un orario definito dalla difesa non attendibile per la dicitura “almeno tra”. Prevale infatti, nel caso di specie, una condotta assolutamente irregolare, di un dipendente che per abitudine non timbrava il cartellino marcatempo ogni volta che usciva ed entrava dall’ufficio dopo la prima timbratura di accesso, che non è sporadica, bensì sistematica . <br />Dalla sommatoria sistematica dei numerosi periodi di assenza di diversa durata il Collegio ritiene debba farsi derivare il superamento della soglia minima di rilevanza oltre la quale deve essere risarcito il danno cagionato all’Amministrazione, in disparte la consistenza dello stesso. <br />Anche la circostanza che un organo di polizia come i Carabinieri abbia ritenuto di dover controllare il convenuto per ben un anno di tempo è indicativa, a parere del Collegio, della gravità dei sospetti ricadenti sullo stesso. <br />Il Collegio pertanto ritiene che - pur non escludendo di poter giustificare talune di queste assenze imputandole a cause di forza maggiore oppure ad altre cause - la sistematicità con cui sono state poste in essere, la loro sommatoria e la rilevanza anche singolare di alcune di esse ( per la durata di 1 ora e 30 minuti) , facciano ritenere sussistente il danno patrimoniale, quantificabile in via equitativa ex articolo 1226 c.c. almeno in € 500.00, che deve essere risarcito dall’odierno convenuto, essendo superata la soglia dell’antidoverosità e quindi sussistendo l’illecito contabile. <br />Danno all’immagine. <br />Con riguardo a tale posta di danno in primo luogo &lt;&lt; il Collegio ritiene opportuno far riferimento alla propria consolidata giurisprudenza in materia di danno all’immagine (tra le moltissime si vedano, in particolare, le sentenze 28 maggio/29 giugno 1998, n. 628, 9 marzo/11 maggio 2004, n. 216, 4 giugno/19 ottobre 2002, n. 498, 4/18 ottobre 2000, n. 557, 1/18 dicembre 1998, n. 1087, 14/28 maggio 1998, n. 501), nella quale ne ha più volte precisata natura e caratteri, chiarendo che esso “si realizza in presenza di illeciti che, pur non rivestendo necessariamente carattere penale, hanno una tale rilevanza e capacità lesiva, per la loro intrinseca gravità e per il settore pubblico nel quale intervengono, da ingenerare una corale disapprovazione sociale ed un diffuso e persistente senso di sfiducia della collettività nell’Amministrazione, data la manifesta ed abnorme contrarietà del suo operato &lt;&lt;ai fondamentali canoni della legalità, del buon andamento, e dell’imparzialità, ex art. 97 Cost.&gt;&gt;”. <br />Più articolatamente (tra le altre, recentemente, la sentenza 3 luglio/13 agosto 2007, n. 196), siffatta giurisprudenza ha anche precisato che “il &lt;&lt;danno all’immagine ed al prestigio della P.A.&gt;&gt; determinato da parte di un soggetto legato alla P.A. da un rapporto di lavoro, di impiego o di servizio (anche di fatto) viene in rilievo unitamente ad altri fondamentali e necessari concomitanti elementi, quali il necessario &lt;&lt;clamor&gt;&gt; e la risonanza e l'amplificazione della notizia da parte dei vari mezzi di informazione” e che tale forma di danno erariale va inquadrato: <br />a) nell'ambito della categoria del &lt;&lt;danno patrimoniale ingiusto per violazione di un diritto fondamentale della persona giuridica pubblica&gt;&gt;, rapportandolo, quindi, al &lt;&lt;danno patrimoniale in senso ampio&gt;&gt; ex art. 2043 c.c. in collegamento con l'art. 2 Cost., che &lt;&lt;non si correla necessariamente ad un comportamento causativo di un reato&gt;&gt; (non rientrando nell'ambito di applicabilità dell'art. 2059 c.c.), ma può ben discendere anche &lt;&lt;da un comportamento gravemente illegittimo ovvero gravemente illecito extrapenale&gt;&gt;, con la precisazione che non tutti gli atti o comportamenti genericamente illegittimi o illeciti sono causalmente idonei a determinare una menomazione di detta immagine e di detto prestigio, venendo in rilievo - nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile - &lt;&lt;solo i comportamenti gravemente illegittimi ovvero gravemente illeciti (anche di carattere extrapenale)&gt;&gt;, perché idonei - nella loro consistenza fenomenica - a produrre quella &lt;&lt;grave perdita del prestigio dell’immagine&gt;&gt; e quel &lt;&lt;grave detrimento della personalità pubblica&gt;&gt;; <br />b) nell'ambito della fattispecie del pregiudizio che mina alle basi la stessa credibilità sociale e, dunque, l'esistenza dell'Amministrazione pubblica, in presenza di una condotta altamente lesiva del bene/valore che si riflette sull’immagine pubblica (sanità, giustizia, sicurezza, cultura e via dicendo); <br />c) nell'ambito della categoria del &lt;&lt;danno/evento&gt;&gt; (e non del &lt;&lt;danno/conseguenza&gt;&gt;), considerato che, poiché l'oggetto del risarcimento non può che essere una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva e la liquidazione del danno non può riferirsi se non a perdite, a questi limiti soggiace anche la tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali causati dalla lesione di diritti od interessi costituzionalmente protetti, quali il diritto all’immagine, con la peculiarità che essa deve essere ammessa indipendentemente dalla dimostrazione di perdite patrimoniali, oggetto del risarcimento, senza la diminuzione o la privazione di valori inerenti al bene protetto; <br />d) nell'ambito delle fattispecie per le quali - non essendo richiesta la prova delle spese necessarie al recupero del bene giuridico leso - si può fare affidamento - per la concreta determinazione dell'ammontare del danno erariale - sulla &lt;&lt;valutazione equitativa del Giudice&gt;&gt;, ai sensi dell'articolo 1226 c.c., sulla base dei &lt;&lt;parametri di tipo oggettivo, soggettivo e sociale&gt;&gt; come definiti dalla giurisprudenza maggioritaria e prevalente della Corte dei Conti di cui si è detto ed, in particolare, da diverse sentenze di questa Sezione in precedenza indicate; <br />e) nell'ambito delle fattispecie per le quali sussiste in ogni caso &lt;&lt;l'onere per l'attore di indicare le presunzioni, gli indizi e gli altri parametri che intende utilizzare sul piano probatorio&gt;&gt;; <br />f) nell'ambito delle fattispecie per le quali è necessario &lt;&lt;il superamento di una soglia minima&gt;&gt; di rilevanza della condotta, da individuarsi con una indagine attenta e completa sul comportamento tenuto dal convenuto e sulla potenzialità lesiva dell’immagine e del prestigio della P.A. di detto comportamento tale da minacciare l'affidamento della comunità sociale nella P.A.” <br />Queste considerazioni riposano, in effetti, su una pacifica giurisprudenza della Corte regolatrice – che ha fornito un fondamentale contributo all’elaborazione teorica della figura ed alle implicazioni che, nelle fattispecie concrete, siffatta elaborazione determina – la quale ha già da tempo ben chiarito (sentenza n. 5668 del 1997) i concetti innanzi riepilogati, ben distinguendo il danno all’immagine dal pretium doloris e ne ha affermata l’indefettibilità del carattere patrimoniale. <br />Né a dette conclusioni il Collegio ritiene di dover venire meno in presenza della recentissima sentenza n. 26972 pronunciata dalla stessa Corte regolatrice in data 24 giugno/11 novembre 2008, in quanto i concetti in essa espressi,. riferiti al danno non patrimoniale nei rapporti privati, non sono estensibili al danno all’immagine provocato alla p.a. da soggetto legato da rapporto di servizio, che è “patrimoniale” in senso stretto e discende da responsabilità contrattuale, se non altro per l’assoluta diversità ontologica che esiste tra persone fisiche e persone giuridiche (la stessa Corte di cassazione, con sentenza n. 744 del 1999)&gt;&gt; (cfr. Sezione Umbria n. 44 del 2009; Sezione Terza d’Appello n. 143/2009). <br />Anche con riferimento al danno all’immagine alla luce delle considerazioni generali appena ricordate il Collegio ritiene che la condotta del Tizio abbia prodotto senza dubbio un danno, considerato che – come già rilevato - siamo di fronte ad un comportamento che ha ampiamente superato la soglia minima di inadempienza nei rapporti verso la pubblica amministrazione. <br />Se si considera poi che i fatti sono avvenuti in un paese piccolo, dove i pubblici dipendenti sono osservabili dalla comunità, come il convenuto lo è stato dai carabinieri, non vi è dubbio circa la sussistenza del danno conseguente alla lesione all’immagine dell’Amministrazione sanitaria in conseguenza della condotta tenuta dal convenuto. <br />Il danno all’immagine, formatosi in relazione al fatto conclamato che trova conferma in una straordinaria quantità di verifiche fatte dai carabinieri che in un piccolo centro come Cascia non hanno quasi potuto evitare di accorgersi con quanta frequenza e con quanta naturalezza il Tizio si assentava dal posto di lavoro durante l’orario di servizio viene dalla Procura attrice quantificato in € 10.000,00, importo che è condiviso anche dal Collegio, stante la disinvoltura e l’abitualità delle assenze del Tizio ed il clamor che dalle stesse deve fuor di dubbio essere derivato considerato il piccolo centro ed il fatto che il convenuto non aveva problemi ad attendere anche a funzioni rese al pubblico (negozio del figlio) o personali durante le assenze. <br />Danno da disservizio. <br />Sostiene la Procura attrice che la mera sottrazione di energie lavorative dal servizio abbia inciso negativamente sul servizio stesso generando un danno da disservizio, cioè un’alterazione della normale efficienza ed efficacia del servizio, uno stato disfunzionale dello stesso. <br />L’enunciazione di principio pur non essendo sbagliata rimane a parere del Collegio generica, in quanto manca la prova in concreto di quali disagi, di quali disservizi, ritardi o malfunzionamenti siano dipesi dalla condotta del Tizio, senza la quale il Collegio non può che assolvere il convenuto almeno per la partita di danno da disservizio, trattandosi tra l’altro di un dipendente amministrativo e non facente parte del personale medico o paramedico, le cui assenze potrebbero in astratto aver determinato dei ritadi nell’espletamento di pratiche che tuttavia, per poter essere valutati dal Collegio, devono essere allegati e provati.. <br />Con riguardo al disservizio il convenuto deve essere quindi assolto, in quanto manca in atti la prova della flessione degli standard, appunto di servizio, dell’Amministrazione di appartenenza in relazione alle assenze dello stesso. <br />Elemento soggettivo. <br />Quanto all’elemento soggettivo il Collegio ritiene che il Tizio abbia agito con dolo, nella particolare figura del dolo contrattuale, considerato che il Tizio ha consapevolmente e senza remore violato i doveri che conseguivano dalla qualifica rivestita nell’ambito dell’Amministrazione di appartenenza. <br />Le spese di giudizio seguono la soccombenza. <br />P. Q. M. <br />LA CORTE DEI CONTI <br />Sezione Giurisdizionale dell’Umbria <br />Condanna Signor TIZIO , nato a Cascia il 7 aprile 1953 ed ivi residente in Via Lucangeli n. 38, C.F.: BRN MRA 53 D07 B948M, al pagamento, in favore della ASL n. 3 dell’Umbria della somma di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) oltre a interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, ed alle spese di giudizio, a favore dello Stato, nella misura di € 404,79 (quattrocentoquattro/79). <br />Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2009 <br />L'Estensore Il Presidente <br /><br /><br />f.to Cristiana Rondoni f.to Lodovico Principato <br />Depositata in Segreteria il 5 agosto 2009 <br />Il Dirigente della Segreteria <br />f.to Dott. Francesco Belsanti <br /><br /><br /></p>
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<p><strong>Pubblicato su filodiritto il 11.09.09</strong></p>
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            <pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:26:03 GMT</pubDate>
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            <title>Corte di Giustizia UE: nozioni di &amp;quot;ritardo&amp;quot; e di ...</title>
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            <description><![CDATA[<p>Sentenza<br /><br />1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli artt. 2, lett. l), 5, 6 e 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1). <br /><br />2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedono contrapposti, da una parte, il sig. Sturgeon e la sua famiglia (in prosieguo: i «membri della famiglia Sturgeon») alla compagnia aerea Condor Flugdienst GmbH (in prosieguo: la «Condor») (causa C‑402/07) e, dall’altra, il sig. Böck e la sig.ra Lepuschitz alla compagnia aerea Air France SA (in prosieguo: la «Air France») (causa C‑432/07), in merito al rifiuto opposto da tali compagnie di offrire una compensazione pecuniaria a detti passeggeri giunti agli aeroporti di destinazione con ritardi, rispettivamente, di 25 e di 22 ore rispetto all’orario di arrivo previsto. <br /><br />Contesto normativo<br /><br />3 I primi quattro ‘considerando’ del regolamento n. 261/2004 recitano: <br /><br />«(1) L’intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale. <br /><br />(2) Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri.<br /><br />(3) Malgrado il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea [GU L 36, pag. 5], abbia istituito un regime di base per la protezione dei passeggeri, il numero di persone non consenzienti a cui viene negato l’imbarco continua ad essere eccessivamente elevato, come pure il numero di persone il cui volo viene cancellato senza preavviso o subisce ritardi prolungati. <br /><br />(4) La Comunità dovrebbe pertanto migliorare le norme di protezione stabilite da detto regolamento, sia per rafforzare i diritti dei passeggeri sia per provvedere affinché, nell’ambito di un mercato liberalizzato, i vettori aerei operino secondo condizioni armonizzate». <br /><br />4 Secondo il quindicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 261/2004: <br /><br />«Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l’impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni». <br /><br />5 L’art. 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», così recita: <br /><br />«Ai sensi del presente regolamento, si intende per:<br /><br />(…)<br /><br />l) “cancellazione del volo”: la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto». <br /><br />6 L’art. 5 del detto regolamento, recante il titolo «Cancellazione del volo», dispone quanto segue: <br /><br />«1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti:<br /><br />a) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8;<br /><br />(…)<br /><br />c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che:<br /><br />(…)<br /><br />iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto. <br /><br />(…)<br /><br />3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. <br /><br />(…)».<br /><br />7 L’art. 6 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Ritardo», stabilisce quanto segue: <br /><br />«1. Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto:<br /><br />a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o<br /><br />b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km; o <br /><br />c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),<br /><br />il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:<br /><br />i) l’assistenza prevista nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell’articolo 9, paragrafo 2; e<br /><br />ii) quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza precedentemente previsto, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e <br /><br />iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l’assistenza prevista nell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a).<br /><br />2. In ogni caso l’assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza».<br /><br />8 L’art. 7 di tale regolamento, rubricato «Diritto a compensazione pecuniaria», è redatto nei seguenti termini: <br /><br />«1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:<br /><br />a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;<br /><br />b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri; <br /><br />c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).<br /><br />Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo. <br /><br />2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell’articolo 8, il cui orario di arrivo non supera: <br /><br />a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o<br /><br />b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1 500 e 3 500 km; o <br /><br />c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),<br /><br />l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1. <br /><br />(…)».<br /><br />9 L’art. 8, n. 1, del detto regolamento dispone che quando è fatto riferimento a tale articolo, al passeggero è offerta la scelta tra, ai sensi della lett. a) di tale n. 1, il rimborso del biglietto e un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale o, secondo il detto n. 1, lett. b) e c), un riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili. <br /><br />10 Ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 261/2004, quando è fatto riferimento a tale articolo il passeggero ha diritto, a titolo gratuito, secondo il suo n. 1, lett. a), a pasti e bevande, secondo il n. 1, lett. b) e c), ad una sistemazione in albergo e al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione nonché, secondo il n. 2 dello stesso articolo, ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o due messaggi via telex, fax o posta elettronica. <br /><br />Cause principali e questioni pregiudiziali<br /><br />Causa C‑402/07<br /><br />11 I membri della famiglia Sturgeon hanno effettuato una prenotazione presso la Condor per un viaggio andata e ritorno da Francoforte sul Meno (Germania) a Toronto (Canada). <br /><br />12 La partenza del volo di ritorno Toronto-Francoforte sul Meno era prevista per il 9 luglio 2005 alle 16.20. Dopo le operazioni di registrazione, i passeggeri di tale volo venivano informati che quest’ultimo era cancellato, come indicato dal tabellone elettronico dell’aeroporto. Recuperavano i loro bagagli e venivano condotti in un hotel dove passavano la notte. L’indomani tali passeggeri venivano registrati presso il banco dell’accettazione di un’altra compagnia aerea per un volo recante lo stesso numero che figurava sulla prenotazione. La Condor non ha programmato un nuovo volo con lo stesso numero per il giorno in questione. Ai passeggeri venivano attribuiti posti differenti da quelli che erano stati loro assegnati il giorno precedente. Inoltre, la prenotazione non veniva trasformata in prenotazione per un volo programmato da un’altra compagnia. Il volo in oggetto giungeva a Francoforte sul Meno l’11 luglio 2005 verso le 7, ossia con circa 25 ore di ritardo rispetto all’orario previsto. <br /><br />13 I membri della famiglia Sturgeon hanno ritenuto che, in considerazione del complesso delle suddette circostanze, e in particolare del ritardo di oltre 25 ore, il detto volo non fosse stato ritardato bensì cancellato. <br /><br />14 I membri della famiglia Sturgeon hanno presentato dinanzi all’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) una denuncia contro la Condor, alla quale hanno richiesto, da una parte, una compensazione pecuniaria di EUR 600 per persona nonché, dall’altra, il risarcimento dei danni in quanto, a loro avviso, il danno subito non era dovuto ad un ritardo bensì ad una cancellazione del volo. <br /><br />15 La Condor ha chiesto che tale denuncia fosse respinta in quanto il volo controverso sarebbe stato ritardato e non cancellato. Prima dell’avvio del procedimento la Condor aveva spiegato tale ritardo con il passaggio di un uragano sopra il mare dei Caraibi, nel corso del procedimento stesso essa lo ha invece imputato a problemi tecnici dell’aereo e ad una malattia del personale di bordo. <br /><br />16 L’Amtsgericht Rüsselsheim ha accolto la tesi dell’esistenza di un ritardo piuttosto che di una cancellazione e, conseguentemente, ha respinto la richiesta di compensazione pecuniaria presentata dai membri della famiglia Sturgeon. Questi ultimi hanno interposto appello avverso tale decisione dinanzi al Landgericht Darmstadt, che ha confermato la sentenza di primo grado. <br /><br />17 I membri della famiglia Sturgeon hanno allora proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof. <br /><br />18 Il Bundesgerichtshof, ritenendo che la decisione del ricorso dipendesse dall’interpretazione degli artt. 2, lett. l), e 5, n. 1, lett. c), del regolamento n. 261/2004, ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: <br /><br />«1) Se, ai fini dell’interpretazione della nozione di “cancellazione del volo”, sia decisivo il fatto che l’originario piano di volo venga abbandonato, per cui un rinvio, indipendentemente dalla durata, non costituisce cancellazione del volo se la compagnia aerea non abbandona il piano del volo originario. <br /><br />2) Nel caso in cui la prima questione sia risolta negativamente, in quali casi un rinvio del volo originariamente previsto non debba essere più considerato quale ritardo, bensì quale cancellazione. Se la soluzione della suddetta questione dipenda dalla durata del ritardo». <br /><br />Causa C‑432/07<br /><br />19 Il sig. Böck e la sig.ra Lepuschitz hanno effettuato una prenotazione presso l’Air France per un viaggio andata e ritorno su voli di linea da Vienna (Austria) a Città del Messico (Messico) via Parigi (Francia). <br /><br />20 La partenza del volo Città del Messico‑Parigi del sig. Böck e della sig.ra Lepuschitz era prevista per il 7 marzo 2005 alle 21.30. Al momento delle operazioni di registrazione gli interessati venivano immediatamente informati, senza che si procedesse a tali operazioni, che il loro volo era stato cancellato. Tale cancellazione era dovuta ad una modifica del programma dei voli tra Città del Messico e Parigi in seguito al guasto tecnico di un aereo che effettuava il collegamento tra Parigi e Città del Messico, e a causa del rispetto del periodo di riposo regolamentare del personale di volo. <br /><br />21 Per arrivare a destinazione più presto il sig. Böck e la sig.ra Lepuschitz accettavano l’offerta fattagli dall’Air France di servirsi di un volo della compagnia aerea Continental Airlines, la cui partenza era prevista l’indomani, 8 marzo 2005, alle 12.20. I loro biglietti venivano annullati e successivamente venivano loro rilasciati nuovi biglietti presso lo sportello di quest’ultima compagnia. <br /><br />22 Gli altri passeggeri del detto volo Città del Messico-Parigi che non si erano serviti del volo operato dalla Continental Airlines lasciavano Città del Messico, con un volo contenente qualche passeggero supplementare, l’8 marzo 2005 alle 19.35. Tale volo, il cui numero originario era seguito dalla lettera «A», veniva effettuato in aggiunta al volo di linea ugualmente effettuato dalla Air France lo stesso giorno. <br /><br />23 Il sig. Böck e la sig.ra Lepuschitz giungevano a Vienna con circa 22 ore di ritardo rispetto all’orario previsto. <br /><br />24 Gli interessati hanno agito in giudizio contro l’Air France dinanzi al Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Austria) reclamando da quest’ultima una compensazione pecuniaria pari a EUR 600 per persona, ai sensi degli artt. 5 e 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 261/2004 a causa della cancellazione del loro volo. Tale giudice ha respinto questa richiesta in quanto, nonostante il palese ritardo del volo, il regolamento n. 261/2004 non consentiva di concludere che si fosse verificata una sua cancellazione. Il sig. Böck e la sig.ra Lepuschitz hanno interposto appello avverso tale decisione dinanzi allo Handelsgericht Wien. <br /><br />25 In tali circostanze lo Handelsgericht Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: <br /><br />«1) Se l’art. 5, in combinato disposto con gli artt. 2, lett. l), e 6 del regolamento (…) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un differimento di 22 ore rispetto all’orario di partenza, costituisca un “ritardo” ai sensi dell’art. 6; <br /><br />2) Se l’art. 2, lett. l), del regolamento (…) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che, nei casi in cui i passeggeri vengano imbarcati in un momento notevolmente differito (22 ore) su un volo con un numero modificato (numero di volo originario con aggiunta del codice “A”), su cui sia imbarcata soltanto una parte – seppur rilevante – dei passeggeri inizialmente prenotati, oltre, però, ad altri viaggiatori, si configuri una “cancellazione del volo” anziché un “ritardo”. <br /><br />In caso di risposta affermativa alla [seconda] questione (…):<br /><br />3) Se l’art. 5, n. 3, del regolamento (…) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un problema tecnico dell’aeromobile e le derivanti modifiche dell’orario dei voli costituiscano circostanze eccezionali (che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso)». <br /><br />26 Con ordinanza del presidente della Corte 19 ottobre 2007 i procedimenti C‑402/07 e C‑432/07 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza. <br /><br />Sulle questioni pregiudiziali<br /><br />27 I ricorrenti nelle cause principali chiedono ai giudici del rinvio di condannare, rispettivamente, la Condor e l’Air France a pagare la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del regolamento n. 261/2004 in quanto tali compagnie li hanno trasportati agli aeroporti di destinazione con ritardi, rispettivamente, di 25 e 22 ore rispetto all’orario di arrivo previsto. La Condor e l’Air France affermano che tali ricorrenti non hanno diritto ad alcuna compensazione in quanto, da una parte, i voli in oggetto non sono stati cancellati bensì ritardati e, dall’altra, il regolamento n. 261/2004 prevede il diritto alla compensazione solo in caso di cancellazione del volo. Inoltre, tali compagnie fanno valere che l’arrivo ritardato di tali voli era imputabile a inconvenienti tecnici dell’aeromobile, i quali rientrano nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004, il che li esenterebbe dall’obbligo di versare una compensazione pecuniaria. <br /><br />28 Ciò premesso, per fornire ai giudici del rinvio una risposta utile occorre intendere le questioni sottoposte come sostanzialmente dirette a chiarire: <br /><br />– se un ritardo del volo debba essere considerato alla stregua di una cancellazione del volo ai sensi degli artt. 2, lett. l), e 5 del regolamento n. 261/2004 quando tale ritardo è prolungato; <br /><br />– se gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 vadano interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 di tale regolamento, e <br /><br />– se un problema tecnico all’aeromobile rientri nella nozione di «circostanze eccezionali» a norma dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004. <br /><br />Sulla prima parte delle questioni pregiudiziali, vertente sulla nozione di ritardo <br /><br />29 Il regolamento n. 261/2004 non contiene una definizione di «ritardo del volo». Tuttavia, questa nozione può essere precisata alla luce del contesto nel quale si inserisce. <br /><br />30 A tale proposito occorre in primo luogo ricordare che il «volo», ai sensi del regolamento n. 261/2004, consiste in un’operazione di trasporto aereo realizzata da un vettore aereo che fissa il suo itinerario (sentenza 10 luglio 2008, causa C‑173/07, Emirates Airlines, Racc. pag. I‑5237, punto 40). Pertanto, l’itinerario costituisce un elemento fondamentale del volo, in quanto quest’ultimo è effettuato in conformità ad un programma previamente stabilito dal vettore. <br /><br />31 Risulta poi dall’art. 6 del regolamento n. 261/2004 che il legislatore comunitario ha accolto una nozione di «ritardo del volo» considerata unicamente riguardo all’orario di partenza previsto e che implica di conseguenza che, successivamente all’ora di partenza, gli altri elementi che incidono sul volo devono rimanere immutati. <br /><br />32 Pertanto, un volo è «ritardato», nell’accezione di cui all’art. 6 del regolamento n. 261/2004, se viene effettuato in conformità alla programmazione originariamente prevista e se l’orario di partenza effettivo viene ritardato rispetto all’orario di partenza previsto. <br /><br />33 In secondo luogo occorre rilevare che, a norma dell’art. 2, lett. l), del regolamento n. 261/2004, diversamente dal ritardo del volo, la cancellazione è la conseguenza della mancata effettuazione di un volo originariamente previsto. Se ne evince che, a tale riguardo, i voli cancellati ed i voli ritardati costituiscono due categorie di voli ben distinte. Da tale regolamento, pertanto, non risulta che un volo ritardato possa essere qualificato come «volo cancellato» per il solo motivo che la durata del ritardo si è prolungata, foss’anche in misura significativa. <br /><br />34 Di conseguenza un volo ritardato, a prescindere dalla durata del ritardo e quand’anche essa sia stata significativa, non può essere considerato cancellato quando comporta una partenza in conformità alla programmazione originariamente prevista. <br /><br />35 Ciò considerato, quando i passeggeri vengono trasportati su un volo il cui orario di partenza è ritardato rispetto all’orario di partenza inizialmente previsto, il volo può essere qualificato come «cancellato» solo se il vettore aereo provvede al trasporto dei passeggeri su un altro volo la cui programmazione originaria differisce da quella del volo originariamente previsto. <br /><br />36 Quindi, in linea di principio, si può parlare di una cancellazione quando il volo inizialmente previsto e ritardato si riversa in un altro volo, ossia quando la programmazione del volo originario è abbandonata e i passeggeri di quest’ultimo si uniscono a quelli di un volo a sua volta programmato, indipendentemente dal volo per il quale i passeggeri in tal modo trasferiti avevano effettuato la loro prenotazione. <br /><br />37 Per contro, in linea di principio, non si può giungere alla conclusione che si è verificato un ritardo o una cancellazione di un volo in base all’indicazione d’un «ritardo» o d’una «cancellazione» apparsa sul tabellone elettronico dell’aeroporto o comunicata dal personale del vettore aereo. Allo stesso modo, in linea di principio, la circostanza che i passeggeri ritirino i bagagli o ottengano nuove carte d’imbarco non rappresenta un elemento decisivo. Tali circostanze, infatti, non sono collegate alle caratteristiche oggettive del volo in quanto tale. Esse possono essere imputabili ad errori di qualificazione o a fattori verificatisi nell’aeroporto coinvolto o, ancora, possono risultare necessarie in considerazione della durata dell’attesa e dell’esigenza, per i passeggeri coinvolti, di passare una notte in albergo. <br /><br />38 In linea di principio non è determinante neppure la circostanza che la composizione del gruppo di passeggeri originariamente titolari di una prenotazione sia sostanzialmente identica a quella del gruppo successivamente trasportato. Infatti, dato che il ritardo rispetto all’orario di partenza originariamente previsto si prolunga, il numero di passeggeri che compongono il primo di questi gruppi può diminuire perché a taluni di loro è stato offerto di essere condotti a destinazione con un altro volo e altri passeggeri hanno rinunciato, per motivi personali, ad utilizzare il volo ritardato. Per converso, atteso che sul volo originariamente previsto possono essersi liberati alcuni posti, nulla impedisce al vettore, prima del decollo dell’aereo il cui volo è ritardato, di ammettere passeggeri supplementari. <br /><br />39 Alla luce di quanto precede occorre risolvere la prima parte delle questioni sottoposte dichiarando che gli artt. 2, lett. l), 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che un volo ritardato, a prescindere dalla durata del ritardo e quand’anche essa sia stata significativa, non può essere considerato cancellato quando è realizzato in conformità alla programmazione originariamente prevista dal vettore aereo. <br /><br />Sulla seconda parte delle questioni pregiudiziali, vertente sul diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo <br /><br />40 L’art. 5, n. 1, del regolamento n. 261/2004 dispone che, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’art. 7 di tale regolamento. <br /><br />41 Tuttavia, dal testo del regolamento n. 261/2004 non emerge espressamente che ai passeggeri di voli ritardati spetti un siffatto diritto. Nondimeno, come la Corte ha evidenziato nella sua giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑6857, punto 50, e 7 dicembre 2006, causa C‑306/05, SGAE, Racc. pag. I‑11519, punto 34). <br /><br />42 In proposito, il dispositivo di un atto comunitario è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (sentenza 29 aprile 2004, causa C‑298/00 P, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑4087, punto 97 e giurisprudenza citata). <br /><br />43 Ebbene, va rilevato che nonostante la possibilità di addurre le «circostanze eccezionali» che consentono ai vettori aerei di esimersi dal pagamento della compensazione pecuniaria ex art. 7 del regolamento n. 261/2004 sia prevista unicamente dall’art. 5, n. 3, del detto regolamento, vertente sulla cancellazione del volo, il quindicesimo ‘considerando’ di tale regolamento recita però che siffatta giustificazione può essere altresì fatta valere quando una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi «un lungo ritardo [o] un ritardo [fino al giorno successivo]». Atteso che la nozione di lungo ritardo viene richiamata nel contesto delle circostanze eccezionali, occorre ritenere che il legislatore l’abbia altresì collegata al diritto alla compensazione pecuniaria. <br /><br />44 Tale deduzione è implicitamente corroborata dalla finalità del regolamento n. 261/2004, posto che dai primi quattro ‘considerando’ di quest’ultimo, segnatamente dal primo e dal secondo, si evince che esso persegue l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione ai passeggeri degli aerei, a prescindere dal fatto che si trovino in una situazione di imbarco negato, cancellazione o ritardo del volo, poiché risultano tutti vittima di fastidi o gravi disagi assimilabili dovuti al trasporto aereo. <br /><br />45 Questa constatazione vale a maggior ragione in considerazione del fatto che le disposizioni che conferiscono diritti ai passeggeri del traffico aereo, comprese quelle che riconoscono il diritto alla compensazione pecuniaria, devono essere interpretate estensivamente (v., in questo senso, sentenza 22 dicembre 2008, causa C‑549/07, Wallentin-Hermann, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 17). <br /><br />46 Alla luce di tale premessa non è ammissibile ritenere a priori che i passeggeri di voli ritardati non dispongano del diritto alla compensazione pecuniaria e non possano essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini del riconoscimento di siffatto diritto. <br /><br />47 Occorre altresì rilevare che, secondo un principio ermeneutico generale, un atto comunitario dev’essere interpretato, nei limiti del possibile, in modo da non rimettere in discussione la sua validità (v., in questo senso, sentenza 4 ottobre 2001, causa C–403/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑6883, punto 37). Analogamente, quando una norma del diritto comunitario è suscettibile di più interpretazioni, occorre privilegiare quella idonea a salvaguardare il suo effetto utile (v., in particolare, sentenze 22 settembre 1988, causa 187/87, Saarland e a., Racc. pag. 5013, punto 19, e 24 febbraio 2000, causa C‑434/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I–1129, punto 21). <br /><br />48 In proposito, tutti gli atti comunitari devono essere interpretati in conformità con l’insieme del diritto primario, compreso il principio della parità di trattamento, il quale esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (sentenze 14 dicembre 2004, causa C‑210/03, Swedish Match, Racc. pag. I‑11893, punto 70, nonché 10 gennaio 2006, causa C–344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I‑403, punto 95). <br /><br />49 Considerato che l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 261/2004 è di accrescere la tutela dei passeggeri del traffico aereo risarcendo taluni danni causati agli interessati in occasione di viaggi aerei, le fattispecie rientranti in tale regolamento devono essere comparate segnatamente in funzione del tipo e della gravità dei diversi danni e disagi subiti dai passeggeri coinvolti (v., in questo senso, sentenza IATA e ELFAA, cit., punti 82, 85, 97 e 98). <br /><br />50 Nel caso di specie occorre paragonare la situazione di passeggeri di voli ritardati a quella di passeggeri di voli cancellati. <br /><br />51 A questo riguardo va ricordato che il regolamento n. 261/2004 mira a risarcire i danni in modo standardizzato ed immediato ed attraverso diverse forme di intervento oggetto di regimi relativi al negato imbarco, alla cancellazione e al ritardo prolungato di un volo (v., in questo senso, sentenza IATA e ELFAA, cit., punto 43). <br /><br />52 Mediante tali interventi il regolamento n. 261/2004 intende rimediare, tra l’altro, al danno cagionato ai passeggeri interessati e rappresentato da una perdita di tempo che, considerato il suo carattere irreversibile, può essere risarcita unicamente con una compensazione pecuniaria. <br /><br />53 Orbene, in proposito occorre constatare che tale danno viene patito sia dai passeggeri di voli cancellati sia dai passeggeri di voli ritardati qualora, prima di giungere a destinazione, subiscano un viaggio di durata maggiore rispetto a quanto originariamente stabilito dal vettore aereo. <br /><br />54 Di conseguenza, occorre dichiarare che i passeggeri il cui volo è stato cancellato e quelli vittima di un ritardo del volo subiscono un danno analogo, consistente in una perdita di tempo, e si trovano pertanto in situazioni paragonabili ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 del regolamento n. 261/2004. <br /><br />55 Più precisamente, la situazione dei passeggeri di voli ritardati non si distingue affatto da quella dei passeggeri di voli cancellati a cui sia stato offerto di partire con un volo alternativo ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. c), iii), del regolamento n. 261/2004, e che possono essere informati della cancellazione del volo, in extremis, nel momento stesso in cui giungono all’aeroporto (v. sentenza 9 luglio 2009, causa C‑204/08, Rehder, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 19). <br /><br />56 Infatti, da un lato, tali due categorie di passeggeri sono informate, in linea di massima, nello stesso momento dell’inconveniente che rende più difficoltoso il loro trasporto aereo. Dall’altro, sebbene vengano condotte alla loro destinazione finale, la raggiungono successivamente all’ora inizialmente prevista e, pertanto, subiscono un’analoga perdita di tempo. <br /><br />57 In tale situazione, i passeggeri cui è offerto un volo alternativo ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. c), iii), del regolamento n. 261/2004 hanno diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 di tale regolamento quando il vettore non offre loro un volo alternativo che parte non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e raggiunge la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto. A tali passeggeri viene così conferito il diritto alla compensazione pecuniaria quando subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore rispetto alla durata che era stata originariamente prevista dal vettore. <br /><br />58 Per contro, qualora ai passeggeri di voli ritardati non fosse conferito il diritto alla compensazione pecuniaria, essi sarebbero trattati in modo meno favorevole sebbene abbiano subito, all’occorrenza, un’analoga perdita di tempo, di tre ore o più, in occasione del loro viaggio. <br /><br />59 Ebbene, non vi è alcuna considerazione oggettiva idonea a giustificare una siffatta differenza di trattamento. <br /><br />60 Poiché i danni subiti dai passeggeri del traffico aereo in caso di cancellazione o di ritardo prolungato sono analoghi, non è ammissibile, a pena di violare il principio della parità di trattamento, trattarli in modo differente. Ciò è vero a maggior ragione quando si consideri la finalità perseguita dal regolamento n. 261/2004, ossia accrescere la tutela di tutti i passeggeri dei vettori aerei. <br /><br />61 Pertanto, occorre constatare che i passeggeri di voli ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 del regolamento n. 261/2004 quando, a causa di tali voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. <br /><br />62 Tale soluzione è peraltro conforme al quindicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 261/2004. Infatti, come dichiarato al punto 43 di questa sentenza, occorre ritenere che, mediante tale ‘considerando’, il legislatore abbia collegato anche la nozione di «ritardo prolungato» al diritto alla compensazione pecuniaria. Ebbene, è d’uopo rilevare che tale nozione corrisponde ad un ritardo dal quale il legislatore fa discendere determinate conseguenze giuridiche. Posto che l’art. 6 di tale regolamento ammette già siffatte conseguenze nel caso di taluni voli ritardati di due ore, il quindicesimo ‘considerando’ del detto regolamento copre necessariamente ritardi di tre ore o più. <br /><br />63 Occorre precisare che l’importo della compensazione pecuniaria dovuta ad un passeggero ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 261/2004 può essere ridotto del 50% se sono presenti le condizioni stabilite dal n. 2 di tale articolo. Sebbene quest’ultima disposizione menzioni unicamente l’ipotesi dell’imbarco su un volo alternativo, va constatato che la riduzione dell’importo della compensazione pecuniaria prevista dipende unicamente dal ritardo in cui sono incorsi i passeggeri, per cui nulla impedisce di applicare mutatis mutandis tale disposizione alle compensazioni versate ai passeggeri di voli ritardati. Ne consegue che l’importo della compensazione pecuniaria dovuta al passeggero di un volo ritardato che giunge alla destinazione finale tre ore o più dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto può essere ridotto del 50%, ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. c), del regolamento n. 261/2004, quando il ritardo, per un volo che non rientra nell’art. 7, n. 2, lett. a) e b), rimanga inferiore a quattro ore. <br /><br />64 La conclusione tratta al punto 61 di questa sentenza non è inficiata dalla circostanza che l’art. 6 del regolamento n. 261/2004 prevede per i passeggeri di voli ritardati differenti forme di assistenza a norma degli artt. 8 e 9 di tale regolamento. <br /><br />65 Infatti, come la Corte ha già rilevato, il regolamento n. 261/2004 contempla diverse forme di intervento per risarcire, in modo uniforme e immediato, i differenti danni rappresentati dai disagi dovuti ai ritardi nel trasporto aereo dei passeggeri (v., in questo senso, sentenza IATA e ELFAA, cit., punti 43 e 45). <br /><br />66 Tali misure sono autonome, nel senso che perseguono finalità diverse e sono intese a rimediare a danni distinti cagionati dai detti ritardi. <br /><br />67 Ciò premesso, occorre ricordare che con l’adozione del regolamento n. 261/2004 il legislatore intendeva altresì bilanciare gli interessi dei passeggeri del traffico aereo e quelli dei vettori aerei. Istituendo taluni diritti a favore di tali passeggeri egli ha al contempo disposto, al quindicesimo ‘considerando’ e all’art. 5, n. 3, del regolamento, che i vettori aerei non siano tenuti al versamento di una compensazione pecuniaria se possono dimostrare che la cancellazione del volo o il ritardo prolungato sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo. <br /><br />68 Occorre ancora rilevare che gli obblighi assolti in forza del regolamento n. 261/2004 non compromettono il diritto di tali vettori di chiedere il risarcimento a qualsiasi soggetto che abbia cagionato il ritardo, compresi i terzi, come prevede l’art. 13 di tale regolamento. Il risarcimento di cui trattasi è quindi idoneo ad attenuare o persino a cancellare l’onere finanziario sopportato da tali vettori a causa di detti obblighi. Inoltre, non appare irragionevole che essi siano sopportati immediatamente, fatto salvo il diritto al risarcimento sopramenzionato, dai vettori aerei a cui i passeggeri interessati sono legati da un contratto di trasporto che dà loro diritto a un volo che non dovrebbe essere né cancellato né ritardato (sentenza IATA e ELFAA, cit., punto 90). <br /><br />69 Alla luce di quanto precede occorre risolvere la seconda parte delle questioni pregiudiziali dichiarando che gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non implica il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo. <br /><br />Sulla terza questione nella causa C‑432/07, vertente sulle circostanze eccezionali risultanti da un problema tecnico occorso ad un aeromobile<br /><br />70 La Corte ha già statuito che l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo (sentenza Wallentin-Hermann, cit., punto 34). <br /><br />71 Occorre trarre la medesima conclusione qualora l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 sia invocato in caso di ritardo di un volo. <br /><br />72 Pertanto, occorre risolvere la terza questione nella causa C‑432/07 dichiarando che l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione o il ritardo di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo. <br /><br />Sulle spese<br /><br />73 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. <br /><br />Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:<br /><br />1) Gli artt. 2, lett. l), 5 e 6 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che un volo ritardato, a prescindere dalla durata del ritardo e quand’anche essa sia stata significativa, non può essere considerato cancellato quando è realizzato in conformità alla programmazione originariamente prevista dal vettore aereo.<br /><br />2) Gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non implica il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo. <br /><br />3) L’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione o il ritardo di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo.</p>]]></description>
            <pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:25:06 GMT</pubDate>
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            <title>Corte di Giustizia UE: per la responsabilità da prodotto se non si identifica il produttore si ...</title>
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            <description><![CDATA[<div>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br /><br /><br />Nel procedimento C‑358/08,<br /><br />avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla House of Lords (Regno Unito) con decisione 11 giugno 2008, pervenuta in cancelleria il 5 agosto 2008, nella causa <br /><br />Aventis Pasteur SA<br /><br />contro<br /><br />OB, <br /><br />LA CORTE (Grande Sezione),<br /><br />composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (relatore) ed E. Levits, presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e J.-J. Kasel, giudici, <br /><br />avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak<br /><br />cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale<br /><br />vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 giugno 2009,<br /><br />considerate le osservazioni presentate:<br /><br />– per l’Aventis Pasteur SA, dal sig. G. Leggatt, QC, assistito dal sig. P. Popat, barrister;<br /><br />– per OB, dal sig. S. Maskrey, QC, assistito dal sig. H. Preston, barrister;<br /><br />– per la Commissione europea, dal sig. G. Wilms, in qualità di agente,<br /><br />sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2009,<br /><br />ha pronunciato la seguente<br /><br />Sentenza<br /><br />1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 maggio 1999, 1999/34/CE (GU L 141, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva 85/374»). <br /><br />2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia nella quale l’Aventis Pasteur SA (in prosieguo: l’«APSA»), società con sede in Francia, si contrappone a OB in merito all’immissione in commercio di un vaccino che si asserisce fosse difettoso. <br /><br />Contesto normativo<br /><br />La normativa comunitaria<br /><br />3 I ‘considerando’ primo, decimo, undicesimo e tredicesimo della direttiva 85/374 recano il testo seguente: <br /><br />«considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti è necessario perché le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all’interno del mercato comune determinando disparità nel grado di protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso; <br /><br />(…)<br /><br />considerando che un termine di prescrizione uniforme dell’azione di risarcimento è nell’interesse sia del danneggiato sia del produttore; <br /><br />considerando che nel corso del tempo i prodotti si deteriorano, le norme di sicurezza diventano più rigorose e le conoscenze tecnologiche e scientifiche migliorano; che non sarebbe perciò equo pretendere che il produttore fosse responsabile, senza limiti di tempo, dei difetti dei suoi prodotti; che la sua responsabilità deve quindi estinguersi dopo un periodo di durata ragionevole, lasciando tuttavia impregiudicate le azioni pendenti; <br /><br />(…)<br /><br />considerando che secondo i sistemi giuridici degli Stati membri il danneggiato può avere diritto al risarcimento in base alla responsabilità contrattuale o ad un titolo fondato sulla responsabilità extracontrattuale diverso da quello previsto dalla presente direttiva; che, nella misura in cui tali disposizioni perseguono anch’esse l’obiettivo di un’efficace protezione dei consumatori, esse non devono essere pregiudicate dalla presente direttiva; (…)». <br /><br />4 La direttiva 85/374 dispone all’art. 1 che «[i]l produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto». <br /><br />5 L’art. 3 della direttiva 85/374 è così formulato: <br /><br />«1. Il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, (…) marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso. <br /><br />2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del leasing o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell’ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore. <br /><br />3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell’importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore». <br /><br />6 L’art. 11 della direttiva 85/374 così recita: <br /><br />«Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della presente direttiva si estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno, a meno che il danneggiato non abbia avviato, durante tale periodo, un procedimento giudiziario contro il produttore». <br /><br />7 Ai sensi dell’art. 13 della citata direttiva, quest’ultima «(...) lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva». <br /><br />8 La direttiva 85/374 è stata notificata agli Stati membri il 30 luglio 1985. <br /><br />La normativa nazionale<br /><br />9 La direttiva 85/374 è stata trasposta nel Regno Unito con la legge del 1987 relativa alla tutela dei consumatori (Consumer Protection Act 1987; in prosieguo: la «legge del 1987»). <br /><br />10 La legge del 1987 ha aggiunto alla legge del 1980 sulla prescrizione (Limitation Act 1980) un nuovo art. 11 A, il cui paragrafo 3 così prevede: <br /><br />«Dopo la scadenza del termine di dieci anni a partire dalla data rilevante non è possibile proporre nessuna delle azioni cui si applica il presente articolo (…); il presente paragrafo ha l’effetto di estinguere il diritto di agire in giudizio alla scadenza del summenzionato termine di dieci anni, indipendentemente dal fatto che tale diritto sia o no scaduto oppure che abbiano o no iniziato a decorrere i termini previsti dalle seguenti disposizioni della presente legge». <br /><br />11 L’art. 35 della legge del 1980 vieta in linea di principio la sostituzione di una parte con un’altra dopo la scadenza del termine di prescrizione. Tuttavia, eccezionalmente, talune norme di procedura possono conferire al giudice, in forza dei paragrafi 5, lett. b), e 6, lett. a), di detto articolo, il potere di procedere a tale sostituzione, al ricorrere di determinate circostanze, con effetto a partire dalla proposizione dell’azione iniziale. Si prevede in tal senso la sostituzione della nuova parte «alla parte il cui nome era stato dato per errore in luogo del nome della nuova parte, in ogni domanda formulata nel contesto dell’azione iniziale». <br /><br />12 La regola 19.5, n. 3, lett. a), delle norme di procedura civile (Civil Procedure Rules) conferisce tale potere di sostituzione al giudice, potere che esso può esercitare discrezionalmente. Essa prevede tuttavia che, anche qualora ricorra la condizione per avvalersi di tale potere, il giudice tenga conto del fatto che la sostituzione produrrà il risultato di privare il convenuto dell’effetto liberatorio della scadenza del termine di prescrizione e che egli ammetta la sostituzione soltanto se considera che, nelle circostanze di specie, la giustizia lo esiga. <br /><br />Fatti di cui alla causa principale e questione pregiudiziale<br /><br />13 La Pasteur Mérieux Sérums et Vaccins SA (in prosieguo: la «Pasteur Mérieux»), società di diritto francese, che in seguito ad un cambiamento di denominazione è divenuta APSA, fabbrica prodotti farmaceutici tra cui un vaccino antiemofilico. <br /><br />14 La Mérieux UK Ltd (in prosieguo: la «Mérieux UK»), società di diritto inglese, era nel 1992 una controllata al 100% dell’APSA e agiva in quanto distributore nel Regno Unito dei prodotti fabbricati da quest’ultima. <br /><br />15 Il 18 settembre 1992 l’APSA ha inviato una partita di dosi di vaccino antiemofilico alla Mérieux UK, la quale ha accusato ricevimento di tale partita il 22 settembre successivo. L’APSA, in tale occasione, ha inviato una fattura alla sua controllata, che l’ha debitamente pagata. <br /><br />16 Ad una data successiva che rimane ignota, ma che si colloca verso la fine del mese di settembre del 1992 o all’inizio del mese di ottobre del 1992, una parte di tale lotto di merci è stata venduta dalla Mérieux UK al Ministero della Sanità del Regno Unito a destinazione di un ospedale designato da tale Ministero. Detto ospedale ha a sua volta fornito una parte di tali dosi di vaccino ad un gabinetto medico avente sede nel territorio del Regno Unito. <br /><br />17 Il 3 novembre 1992 a OB è stata somministrata una dose del vaccino di cui trattasi in tale gabinetto. <br /><br />18 OB è stato successivamente colpito da gravi lesioni. I medici curanti di OB hanno ritenuto che tali lesioni fossero state provocate da un’infezione dovuta al virus dell’herpes simplex. OB sostiene, per contro, che il danno che ha riportato sarebbe legato al fatto che il vaccino somministratogli era difettoso. <br /><br />19 Nel 1994, l’APSA ha costituito una «joint venture»con la società Merck Inc. of the United States. La Mérieux UK è divenuta la controllata britannica di tale «joint venture». In seguito ad un cambio di denominazione, essa è divenuta Aventis Pasteur MSD (in prosieguo: l’«APMSD»). <br /><br />20 Il 2 novembre 2000, OB ha avviato dinanzi alla High Court of Justice (England &amp; Wales), Queen’s Bench Division, un’azione per risarcimento danni contro l’APMSD. Nei motivi del ricorso depositato il 1° agosto 2001, esso sosteneva che il vaccino era stato fabbricato dall’APMSD ed era difettoso, di modo che esso intendeva evocare la responsabilità di detta società ai sensi della legge del 1987. <br /><br />21 Nel suo controricorso presentato il 29 novembre 2001, l’APMSD faceva notare di essere semplicemente il distributore, e non il produttore, del vaccino somministrato ad OB. <br /><br />22 Il 17 aprile 2002 l’APMSD, rispondendo ad una domanda di conferma relativa alla sua qualità di produttore, ribadiva di non essere il produttore del vaccino. Essa ha indicato come produttore la Pasteur Mérieux, senza precisare che si trattava della vecchia denominazione dell’APSA. <br /><br />23 Il 16 ottobre 2002, OB ha avviato dinanzi alla High Court of Justice un’azione per risarcimento danni contro l’APSA. <br /><br />24 Pur ammettendo di essere il produttore del vaccino di cui trattasi, l’APSA ha sostenuto che l’azione avviata nei suoi confronti era prescritta, in quanto il termine di dieci anni per proporre un ricorso a norma della legge del 1987 sarebbe effettivamente scaduto, a suo avviso, il 18 o il 22 settembre 2002, a seconda che il dies a quo di tale termine corrisponda alla data in cui il vaccino è stato inviato dall’APSA alla Mérieux UK, oppure alla data in cui quest’ultima ne ha accusato ricevimento. <br /><br />25 Il 10 marzo 2003 OB ha chiesto la sostituzione dell’APMSD con l’APSA, in qualità di convenuta, nel procedimento avviato contro la prima nel mese di novembre 2000. A titolo di motivazione esso ha asserito che, al momento della proposizione dell’azione, egli aveva erroneamente creduto che il produttore del vaccino fosse l’APMSD. <br /><br />26 È pacifico che tale domanda di sostituzione è stata presentata dopo la scadenza del termine di dieci anni previsto per l’avvio di un procedimento giudiziario contro il fabbricante del prodotto che si asserisce difettoso. <br /><br />27 L’APSA ha sostenuto che, nei limiti in cui autorizza tale sostituzione dopo la scadenza di detto termine, il diritto nazionale non è conforme all’interpretazione che occorre dare dell’art. 11 della direttiva 85/374. OB ha contestato tale argomento. <br /><br />28 Con decisione 18 novembre 2003, pervenuta alla Corte l’8 marzo 2004, la High Court of Justice ha proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale, che la Corte ha risolto con sentenza 9 febbraio 2006, causa C‑127/04, O’Byrne (Racc. pag. I‑1313). <br /><br />29 Le questioni nn. 2 e 3 poste dalla High Court of Justice nella causa sfociata nella citata sentenza O’Byrne erano formulate nei termini seguenti: <br /><br />«2) Allorché un procedimento con cui si fanno valere diritti conferiti al ricorrente in base alla direttiva (…) relativamente ad un prodotto asseritamente difettoso viene avviato contro una società A ritenendo erroneamente che A fosse il fabbricante del prodotto, mentre in realtà il fabbricante del prodotto non era A, ma un’altra società B, se sia consentito ad uno Stato membro attribuire nella sua normativa nazionale un potere discrezionale ai suoi giudici al fine di trattare un tale procedimento come “un procedimento giudiziario contro il produttore” ai sensi dell’art. 11 della direttiva (…). <br /><br />3) Se l’art. 11 della direttiva (…), correttamente interpretato, consenta ad uno Stato membro di conferire ad un giudice il potere discrezionale di autorizzare la sostituzione di A con B in qualità di convenuto in un procedimento del tipo indicato supra nella seconda questione (“il procedimento pertinente”) in circostanze in cui: <br /><br />a) il periodo di dieci anni di cui all’art. 11 è scaduto;<br /><br />b) il procedimento pertinente è stato avviato contro A prima della scadenza del periodo di dieci anni; e<br /><br />c) nessun procedimento è stato avviato contro B prima della scadenza del periodo di dieci anni relativamente al prodotto che ha causato il danno lamentato dal ricorrente». <br /><br />30 Nella citata sentenza O’Byrne la Corte ha risolto nel modo seguente tali due questioni: <br /><br />«Quando viene intentata un’azione contro una società erroneamente considerata il produttore di un prodotto mentre, in realtà, quest’ultimo era fabbricato da un’altra società, in linea di principio spetta al diritto nazionale stabilire le condizioni in base alle quali la sostituzione di una parte ad un’altra può intervenire nell’ambito di una siffatta azione. Un giudice nazionale che valuta le condizioni cui è subordinata tale sostituzione deve tuttavia assicurare che sia rispettato l’ambito di applicazione ratione personae della direttiva 85/374, determinato dagli artt. 1 e 3 della medesima». <br /><br />31 In seguito alla citata sentenza O’Byrne la High Court of Justice ha accolto, il 20 ottobre 2006, la domanda di sostituzione presentata da OB, in quanto l’APMSD era stata erroneamente convenuta in luogo dell’APSA. <br /><br />32 L’APSA si è appellata contro tale decisione dinanzi alla Court of Appeal. Il 9 ottobre 2007, quest’ultima ha respinto l’appello. <br /><br />33 Adita dall’APSA in sede d’impugnazione, la House of Lords ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: <br /><br />«Se sia compatibile con la direttiva [85/374] il fatto che le leggi di uno Stato membro consentano la sostituzione del convenuto con un nuovo convenuto in un’azione proposta ai sensi della direttiva medesima dopo la scadenza del termine decennale per far valere i diritti [conferiti al danneggiato] di cui all’art. 11 della direttiva [85/374], in circostanze in cui il solo soggetto indicato come convenuto nei procedimenti avviati durante il periodo decennale non rientrava nella definizione di cui all’art. 3 della direttiva». <br /><br />Sulla questione pregiudiziale<br /><br />34 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 85/374 debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, nell’ambito di un procedimento giudiziario avviato in base al regime di responsabilità dalla stessa previsto, autorizzi la sostituzione di un convenuto ad un altro dopo la scadenza del termine di dieci anni fissato all’art. 11 di detta direttiva, allorché la persona designata come convenuto in tale procedimento prima della scadenza del termine non rientrava nell’ambito di applicazione della medesima direttiva, come definito al suo art. 3. <br /><br />35 Si deve rammentare in proposito che, al punto 34 della citata sentenza O’Byrne, la Corte ha dichiarato che, siccome la direttiva 85/374 non si pronuncia sui meccanismi processuali da attuare quando un danneggiato propone un’azione risarcitoria per danno da prodotti difettosi e commette un errore relativo alla persona del produttore, spetta in linea di principio al diritto processuale nazionale stabilire le condizioni in base alle quali può intervenire la sostituzione di una parte con un’altra nell’ambito di una siffatta azione. <br /><br />36 Dopo aver ricordato, al punto 35 della citata sentenza O’Byrne, che, poiché la direttiva 85/374 persegue un’armonizzazione totale sui punti da essa disciplinati, la determinazione, operata dagli artt. 1 e 3 di quest’ultima, della cerchia dei responsabili contro i quali il danneggiato ha il diritto di intentare un’azione in base al regime di responsabilità previsto dalla medesima direttiva dev’essere considerata tassativa, la Corte ha precisato, al punto 38 di tale sentenza, che un giudice nazionale, nel valutare le condizioni cui è subordinata siffatta sostituzione processuale, deve tuttavia controllare che l’ambito di applicazione ratione personae della direttiva, determinato dall’art. 3 della medesima, sia rispettato. <br /><br />37 L’art. 11 della direttiva 85/374 prende le mosse dalla stessa volontà di armonizzazione totale sul piano comunitario per quanto riguarda la prescrizione dei diritti conferiti al danneggiato in applicazione della stessa direttiva. <br /><br />38 Detto articolo prevede un termine uniforme di dieci anni alla scadenza del quale tali diritti si estinguono. Esso fissa imperativamente il dies a quo di detto termine alla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno, e menziona come unica causa d’interruzione della prescrizione la proposizione di un procedimento giudiziario contro tale produttore. <br /><br />39 Come risulta dal decimo ‘considerando’ della direttiva 85/374, l’uniformazione delle norme di prescrizione perseguita dalla stessa è stata voluta dal legislatore comunitario nell’interesse sia del danneggiato sia del produttore. <br /><br />40 Detta uniformazione rientra, da un lato, nel contesto dell’obiettivo generale, formulato al primo ‘considerando’ della direttiva 85/374, consistente nel porre termine alle disparità esistenti nei diritti nazionali, che sono idonee a comportare differenze nel grado di protezione del consumatore in seno alla Comunità. <br /><br />41 Ai sensi del suo undicesimo ‘considerando’, la direttiva 85/374 è, d’altro lato, intesa a circoscrivere, su scala comunitaria, la responsabilità del produttore ad un periodo di durata ragionevole alla luce del fatto che nel corso del tempo i prodotti si deteriorano, le norme di sicurezza diventano più rigorose e le conoscenze tecnologiche e scientifiche migliorano. <br /><br />42 Come esposto dall’Avvocato generale ai paragrafi 49 e 50 delle sue conclusioni, la volontà del legislatore comunitario di contenere entro limiti temporali specifici il regime di responsabilità senza colpa istituito dalla direttiva 85/374 intende tenere conto anche del fatto che tale regime comporta per il produttore un onere superiore a quello di un regime classico di responsabilità, e ciò allo scopo di non ostacolare l’innovazione tecnologica e di garantire la possibilità di copertura assicurativa dei rischi legati a tale specifica responsabilità (v., in tal senso, punto 3.2.4. della relazione della Commissione 31 gennaio 2001, sull’applicazione della direttiva 85/374 relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi, COM(2000) 893 def.). <br /><br />43 Ne consegue che, fatta salva l’eventuale applicazione del diritto della responsabilità contrattuale o extracontrattuale ovvero di un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva 85/374, applicazione che quest’ultima non pregiudica, come risulta dal suo art. 13 e dal suo tredicesimo ‘considerando’, il «produttore», nel senso definito all’art. 3 di detta direttiva, è, a norma dell’art. 11 di essa, esonerato da responsabilità a norma della medesima alla scadenza del termine di dieci anni a partire dall’immissione in circolazione del prodotto di cui trattasi, a meno che, nel corso di tale periodo, non sia stato avviato nei suoi confronti un procedimento giudiziario. <br /><br />44 In tal contesto, una norma di diritto nazionale che autorizzi la sostituzione di una parte convenuta ad un’altra nel corso di un procedimento giudiziario non può, vista la direttiva 85/374, essere applicata in modo da consentire di citare, dopo la scadenza di tale termine, detto produttore come parte convenuta in un procedimento avviato entro tale termine contro una persona diversa. <br /><br />45 Infatti, la soluzione contraria equivarrebbe, da una parte, ad ammettere che il termine di prescrizione di dieci anni fissato dall’art. 11 della direttiva 85/374 possa essere interrotto nei confronti di tale produttore da una causa diversa da un procedimento giudiziario avviato nei suoi confronti, il che sarebbe in contrasto con lo scopo di armonizzazione totale perseguito da detta direttiva al riguardo. <br /><br />46 Tale soluzione condurrebbe, d’altra parte, a prolungare la durata del termine di prescrizione nei confronti di tale produttore sovvertendo le sue previsioni quanto alla data esatta in cui, in applicazione dell’art. 11 della direttiva 85/374, si presume che egli sarà esonerato da responsabilità a norma della direttiva. Ciò sarebbe in contrasto non soltanto con l’uniformazione della durata del termine voluta dal legislatore comunitario, bensì anche con la certezza del diritto che detto art. 11 intende procurare al produttore nel contesto del regime di responsabilità senza colpa istituito dalla direttiva. <br /><br />47 In proposito va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, il principio della certezza del diritto, il cui corollario è il principio della tutela del legittimo affidamento, richiede, in particolare, che l’applicazione delle norme giuridiche sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti. Tale necessità s’impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare oneri finanziari, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza l’estensione degli obblighi che essa impone loro (v. sentenza 10 settembre 2009, causa C‑201/08, Plantanol, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). <br /><br />48 Occorre ancora aggiungere che elementi soggettivi, riguardanti, ad esempio, l’attribuzione erronea da parte del danneggiato della qualità di fabbricante del prodotto che esso asserisce difettoso ad una società che non sia tale, oppure ancora l’intenzione reale del danneggiato di perseguire, mediante la sua azione diretta contro quest’altra società, il detto fabbricante, non possono, se non travisando la dimensione oggettiva delle disposizioni di armonizzazione sancite dalla direttiva 85/374, giustificare la sostituzione, dopo la scadenza del termine di dieci anni fissato al suo art. 11, di tale fabbricante in un procedimento giudiziario avviato entro il detto termine contro una persona diversa da lui (v., in tal senso, sentenza O’Byrne, cit., punto 26; v. altresì, per analogia, sentenza 17 luglio 2008, causa C‑51/05 P, Commissione/Cantina sociale di Dolianova e a., Racc. pag. I‑5341, punti 59-63). <br /><br />49 Alla luce di quanto precede, l’art. 11 della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale la quale autorizzi la sostituzione di una parte convenuta ad un’altra nel corso di un procedimento giudiziario sia applicata in modo tale da consentire che, dopo la scadenza del termine ivi fissato, un «produttore», ai sensi dell’art. 3 della stessa direttiva, sia citato come parte convenuta in un procedimento giudiziario promosso entro tale termine contro un’altra persona. <br /><br />50 Tuttavia, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, è competente a fornire, alla luce degli elementi del fascicolo, precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella decisione sulla causa principale (v., in tal senso, sentenze 12 settembre 2000, causa C‑366/98, Geffroy, Racc. pag. I‑6579, punto 20, e 10 settembre 2009, causa C‑446/07, Severi, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 60). <br /><br />51 Al riguardo occorre osservare, in primo luogo, che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’APMSD (ex Mérieux UK), la quale ha fornito nel 1992 al sistema sanitario del Regno Unito il vaccino somministrato ad OB, era all’epoca una controllata detenuta al 100% dall’APSA (ex Pasteur Mérieux). <br /><br />52 In tale contesto, spetta al giudice nazionale valutare, in conformità alle norme del diritto nazionale applicabili in materia di produzione della prova, se l’immissione in circolazione del prodotto di cui trattasi fosse stata di fatto determinata dalla società controllante che lo ha fabbricato. <br /><br />53 Qualora il giudice nazionale constati il ricorrere di tale circostanza, l’art. 11 della direttiva 85/374 non osta a che tale giudice consideri che, nel procedimento giudiziario avviato entro il termine fissato da tale articolo nei confronti della controllata a norma del regime di responsabilità previsto da tale direttiva, la società controllante, «produttore» ai sensi dell’art. 3, n. 1, della stessa, possa essere sostituita alla controllata. <br /><br />54 In secondo luogo, alla luce del fatto, precedentemente osservato al punto 51 della presente sentenza, che l’APMSD è il fornitore del vaccino somministrato ad OB, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, qualora il produttore non possa essere identificato, si deve ritenere che il produttore sia il fornitore del prodotto, a meno che esso non indichi al danneggiato entro un termine ragionevole l’identità del produttore o del suo proprio fornitore. <br /><br />55 Come hanno sottolineato sia la Commissione europea sia l’Avvocato generale al paragrafo 97 delle sue conclusioni, occorre intendere tale disposizione nel senso che riguarda l’ipotesi in cui il soggetto danneggiato dal prodotto asseritamente difettoso, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, non abbia ragionevolmente potuto identificare il produttore del medesimo prima di esercitare i suoi diritti nei confronti del fornitore, il che dovrà essere eventualmente accertato, nella presente controversia, dal giudice nazionale. <br /><br />56 In siffatta ipotesi, deriva dall’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374 che il fornitore deve essere considerato alla stregua di «produttore» se non ha indicato al danneggiato entro un termine ragionevole l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. <br /><br />57 Al riguardo, occorre anzitutto indicare che il semplice fatto che il fornitore del prodotto di cui trattasi neghi di esserne il produttore, qualora esso non abbia corredato tale diniego con l’indicazione dell’identità del produttore o del suo proprio fornitore, non può bastare a far ritenere che tale fornitore abbia comunicato al danneggiato l’indicazione prevista all’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, né, pertanto, ad escludere che il fornitore possa essere considerato «produttore» ai sensi di detta disposizione. <br /><br />58 È poi necessario sottolineare che la condizione consistente nell’aver provveduto a tale comunicazione «entro un termine ragionevole», ai sensi dell’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, implica l’obbligo per il fornitore convenuto in giudizio da un danneggiato di comunicargli, diligentemente e di propria iniziativa, l’identità del produttore o del proprio fornitore. <br /><br />59 Nella causa principale, spetterà eventualmente al giudice nazionale accertare, alla luce delle circostanze della fattispecie, se l’APMSD abbia soddisfatto tale obbligo o no, tenendo conto segnatamente della circostanza particolare che l’APMSD, in quanto controllata dell’APSA che ha acquistato il vaccino di cui trattasi direttamente presso quest’ultima, necessariamente conosceva l’identità del produttore di detto vaccino nel momento in cui OB l’ha convenuta. <br /><br />60 Ove gli eventuali accertamenti del giudice nazionale lo inducano a constatare che ricorrono le condizioni di applicazione dell’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, l’APMSD dovrebbe allora essere considerata «produttore» ai fini dell’applicazione di detta direttiva. Si potrebbe quindi ritenere che il procedimento giudiziario avviato nel mese di novembre 2000 da OB contro tale società in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva abbia, in conformità all’art. 11 della medesima, interrotto il termine di prescrizione nei suoi confronti. <br /><br />61 Per contro, per i motivi esposti ai punti 37-47 della presente sentenza, una tale constatazione, come anche, del resto, la constatazione inversa, non autorizzerebbe, pena il travisamento della direttiva 85/374, l’accoglimento della domanda di sostituzione dell’APSA all’APMSD nel detto procedimento, alla luce del fatto che detta domanda è stata proposta da OB dopo la scadenza del termine di cui egli disponeva in forza dell’art. 11 della direttiva 85/374 per far valere i suoi diritti nei confronti dell’APSA a norma della direttiva, come si è ricordato al punto 26 della presente sentenza. <br /><br />62 Alla luce del complesso delle considerazioni sin qui svolte, la questione sollevata va risolta dichiarando che l’art. 11 della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale la quale autorizzi la sostituzione di una parte convenuta ad un’altra nel corso di un procedimento giudiziario sia applicata in modo tale da consentire che, dopo la scadenza del termine ivi fissato, un «produttore» ai sensi dell’art. 3 della stessa direttiva sia citato come parte convenuta nel procedimento giudiziario promosso entro tale termine contro un’altra persona. <br /><br />63 Tuttavia, da una parte, tale art. 11 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il giudice nazionale consideri, nel procedimento giudiziario avviato entro il termine ivi fissato nei confronti della società controllata al 100% dal «produttore», ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 85/374, che il produttore possa essere sostituito alla sua controllata ove detto giudice constati che l’immissione in circolazione del prodotto di cui trattasi è stata di fatto determinata da tale produttore. <br /><br />64 D’altra parte, l’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che, qualora il soggetto danneggiato da un prodotto che si asserisce essere difettoso non abbia ragionevolmente potuto identificarne il produttore prima di esercitare i suoi diritti nei confronti del fornitore del medesimo, detto fornitore dev’essere considerato «produttore», segnatamente ai fini dell’applicazione dell’art. 11 della detta direttiva, ove non abbia comunicato al danneggiato, diligentemente e di propria iniziativa, l’identità del produttore o del suo proprio fornitore, cosa che spetta al giudice nazionale accertare alla luce delle circostanze della fattispecie. <br /><br />Sulle spese<br /><br />65 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. <br /><br />Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:<br /><br />L’art. 11 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale la quale autorizzi la sostituzione di una parte convenuta ad un’altra nel corso di un procedimento giudiziario sia applicata in modo tale da consentire che, dopo la scadenza del termine ivi fissato, un «produttore» ai sensi dell’art. 3 della direttiva sia citato come parte convenuta nel procedimento giudiziario promosso entro tale termine contro un’altra persona.<br /><br />Tuttavia, da una parte, tale art. 11 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il giudice nazionale consideri, nel procedimento giudiziario avviato entro il termine ivi fissato nei confronti della società controllata al 100% dal «produttore», ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 85/374, che il produttore possa essere sostituito alla sua controllata ove detto giudice constati che l’immissione in circolazione del prodotto di cui trattasi è stata di fatto determinata da tale produttore.<br /><br />D’altra parte, l’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che, qualora il soggetto danneggiato da un prodotto che si asserisce essere difettoso non abbia ragionevolmente potuto identificarne il produttore prima di esercitare i suoi diritti nei confronti del fornitore del medesimo, detto fornitore deve essere considerato «produttore», segnatamente ai fini dell’applicazione dell’art. 11 della detta direttiva, ove non abbia comunicato al danneggiato, diligentemente e di propria iniziativa, l’identità del produttore o del suo proprio fornitore, cosa che spetta al giudice nazionale accertare alla luce delle circostanze della fattispecie.<br /><br />Firme</div>
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<p><strong>Pubblicato su filodiritto il 02.12.09</strong></p>
</div>]]></description>
            <pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:22:54 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.leggiitaliane.it/diritto-commerciale-/862-corte-di-giustizia-ue-per-la-responsabilita-da-prodotto-se-non-si-identifica-il-produttore-si-agisce-verso-il-fornitore</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Se il lavoratore ha un pessimo carattere non c’è mobbing</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/diritto-del-lavoro-/861-se-il-lavoratore-ha-un-pessimo-carattere-non-ce-mobbing</link>
            <description><![CDATA[<p>MASSIMA<br /><br /></p>
<div>Non si configura la fattispecie di mobbing, e nemmeno la possibilità di un risarcimento danni, se i conflitti in ufficio sono una conseguenza del pessimo carattere del dipendente. Il clima di scontro che capi e colleghi instaurano nei confronti di un lavoratore che ha difficoltà caratteriali non è idoneo ad integrare quegli episodi di vessazione tipici del fenomeno in oggetto (nella specie, la Corte ha confermato un verdetto d'appello che aveva respinto una richiesta di risarcimento presentata da un'infermiera contro la struttura sanitaria presso la quale lavorava. In particolare, la donna aveva affermato che per sei anni era stata vittima sul posto di lavoro di continue vessazioni da parte di colleghi e superiori fino ad essere trasferita in un altro reparto e demansionata. La Corte ha dato continuità alla decisione dei giudici del merito che, pur riconoscendo l'esistenza di conflitti ricorrenti, avevano attribuito tale conflittualità a problemi caratteriali della dipendente e, in particolare, ad un suo disagio esistenziale).<br /><br /><br />NOTA<br /><br />Ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile il datore di lavoro ha l’obbligo di “di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore” (Corte di Cassazione, 18 settembre 2009 n. 20272; Corte di Cassazione, 6 marzo 2006 n. 4774).<br /><br />Detto obbligo rappresenta il fondamento giuridico della responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore nel caso di “mobbing”, termine che indica quella “condotta scientemente vessatoria nei confronti di un lavoratore posta in essere dal datore di lavoro - o da altri dipendenti - al fine di isolare o espellere il dipendente dal contesto lavorativo” (Corte di Cassazione, 9 settembre 2008 n. 22893; cfr. anche Corte di Cassazione, 20 marzo 2009 n. 6907).<br /><br />Secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, 17 febbraio 2009 n. 3785), ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti:<br />(i) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;<br />(ii) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;<br />(iii) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;<br />(iv) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.<br /><br />Sempre dall’art. 2087 del Codice Civile deriva poi la responsabilità del datore di lavoro in caso di mobbing c.d. “orizzontale”, che si verifica quando il comportamento materiale lesivo sia posto in essere da altro dipendente (Corte di Cassazione, 20 luglio 2007 n. 16148).<br /><br />Afferma infatti la Suprema Corte che “anche se il diretto comportamento in esame è caratterizzato da uno specifico intento lesivo, la responsabilità del datore (ove il comportamento sia direttamente riferibile ad altri dipendenti aziendali) può discendere, attraverso l'art. 2049 c.c., da colpevole inerzia nella rimozione del fatto lesivo (in tale ipotesi esigendosi tuttavia intrinseca illiceità soggettiva ed oggettiva di tale diretto comportamento ed il rapporto di occasionalità necessaria fra l'attività lavorativa e danno subito)” (Corte di Cassazione, 6 marzo 2008 n. 6033; Corte di Cassazione, 4 marzo 2005 n. 4742).<br /><br />Nel caso in commento un’infermiera aveva adito il Giudice del Lavoro esponendo di essere stata per anni oggetto di continue vesssazioni da parte di colleghi e superiori che, a suo dire, le avevano cagionato una sindrome ansioso-depressiva, nonché di essere stata demansionata.<br /><br />Chiedeva quindi al Tribunale la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni alla professionalità, biologico, morale ed esistenziale.<br /><br />Avverso la sentenza della Corte d’Appello (che confermava la decisione di primo grado, rigettando le richieste della ricorrente e attribuendo la conflittualità a problemi caratteriali di quest’ultima determinati da un suo disagio esistenziale ovvero a una condizione psicologica alterata) la lavoratrice proponeva ricorso per Cassazione.<br /><br />La Suprema Corte rigettava però il ricorso, ritenendo correttamente e approfonditamente valutate, in entrambi i gradi di giudizio, le risultanze probatorie.<br /><br />Queste avevano infatti evidenziato che quelle che la ricorrente definiva “vessazioni” non erano altro che “doverosi richiami” che i superiori gerarchici erano tenuti a fare alla ricorrente in occasione dei suoi errori professionali.<br /><br />Il clima di conflitto che si era creato all’interno dell'ambiente di lavoro pareva, al contrario, derivare più che altro da problemi caratteriali e di rapporto della ricorrente con i colleghi, problemi che peraltro si erano verificati in tutti i vari reparti in cui questa aveva operato.<br /><br />A ciò si aggiunga che sia il responsabile del personale che la responsabile del servizio infermieristico si erano adeguatamente attivati, sia pure inutilmente, per risolvere la situazione, trasferendo la ricorrente ad altro reparto.<br /><br />La Cassazione dunque, uniformandosi alle precedenti pronunce delle corti territoriali, ha escluso qualunque intento mobbizzante nella condotta del datore di lavoro e dei colleghi della ricorrente, riconducendo l’origine dei conflitti in ufficio al “pessimo carattere” della dipendente, tale da estrinsecarsi addirittura in un vero e proprio disagio esistenziale.</div>
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<div>
<p><strong>Pubblicato su filodiritto il 06.02.10</strong></p>
</div>]]></description>
            <pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:20:01 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.leggiitaliane.it/diritto-del-lavoro-/861-se-il-lavoratore-ha-un-pessimo-carattere-non-ce-mobbing</guid>
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            <title>Tribunale di Monza: condanna al risarcimento dei danni per diffamazione via Facebook</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/sentenze/52-sentenze-cassazione-diritto-di-famiglia/860-tribunale-di-monza-condanna-al-risarcimento-dei-danni-per-diffamazione-via-facebook</link>
            <description><![CDATA[<p>TRIBUNALE DI MONZA<br />Sezione IV Civile<br /><br /></p>
<div>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br /><br />Con atto di citazione notificato in data 12.3.2009 Mevia conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Tizio per sentirlo condannare all’integrale risarcimento “del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale” sofferti in conseguenza della subìta lesione “alla reputazione, all’onore e al decoro” cagionatale in data 1.10.2008 dal convenuto mediante l’invio di un messaggio per il tramite del social network “Facebook”.<br /><br />Deduceva Mevia:<br /><br />- che, conosciuto Tizio su “Facebook”, ebbe ad intraprendere con il medesimo una relazione sentimentale;<br />- che, anche al termine di tale relazione, continuò a comunicare ed interagire con il convenuto e con i numerosi comuni “amici” del sito;<br />- che, portatrice di una patologia (una forma di strabismo definita “esotropia congenita”) ben nota a Tizio, si vide inviare da quest’ultimo tramite “Facebook” in data 1.10.2008 il seguente messaggio: “Senti brutta troia strabica che nn sei altro… T consiglio di smetterla. Nn voglio fare il cattivo sputtanandoti nella tua sfera sociale dove le persone t stimano (facebook, myspaces, ecc.). Purtroppo nn siamo Tommy Vee o Filippo Nardi …quindi nn appetibili sessualmente per te. T consiglio di caricare le foto ove la frangia nn t nasconde il litigio continuo dei tuoi occhi e nello stesso tempo il numero di un bravo psichiatra che può prescriverti al più presto possibile, pastigle rettali da cavallo con funzione antidepressiva (se t piaceva il dito nn mi immagino il farmaco). Con queste affermazioni, vere, chiedo di eclissarti e di smetterla di ossessionarmi come il tuo grande idolo e modello comportamentale… Mentos! Ah… Tutti i miei orgasmi erano finti … =) ihoho”;<br />- che tale messaggio, oltre ad infierire sul predetto difetto visivo (per il quale era solita nascondere l’occhio sinistro con la capigliatura), aveva in modo grave leso la propria reputazione, il proprio onore e il proprio decoro;<br />- che il conseguente pregiudizio morale o, comunque, non patrimoniale era suscettibile di essere liquidato nella misura di € 26.000,00 ovvero in quella ritenuta di giustizia.<br /><br />Tizio, costituitosi in giudizio, contestava l’avversa domanda e ne chiedeva la reiezione.<br /><br />Eccepiva, in particolare, l’assenza di prova della riconducibilità a sé, quale autore, del messaggio de quo e la sua riferibilità all’attrice quale destinataria (non apparendo il suo nome sulla pubblicazione chat prodotta in atti).<br /><br />Invocava, in via subordinata, l’esimente di cui all’art.599 comma II° CP e la ulteriore norma di cui all’art. 1227 CC, avendo reagito al comportamento persecutorio tenuto da Mevia a seguito dell’interruzione del rapporto sentimentale, decisa dallo stesso convenuto.<br /><br />Compiutamente trattato il processo e precisate le conclusioni, la causa era trattenuta per la decisione dal Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’art.50ter CPC.<br /><br />MOTIVI DELLA DECISIONE<br /><br />La presente controversia, di indubbia peculiarità, trae le proprie origini dal rapporto instaurato tra le odierne parti per il tramite del sito web denominato “Facebook”.<br /><br />Trattasi, come è ormai notorio, di un c.d. social network ad accesso gratuito fondato nel 2004 da uno studente dell’Università di Harvard al quale, a far tempo dal settembre 2006, può partecipare chiunque abbia compiuto dodici anni di età: peraltro, se scopo iniziale di “Facebook” era il mantenimento dei contatti tra studenti di università e scuole superiori di tutto il mondo, in soli pochi anni ha assunto i connotati di una vera e proprie rete sociale destinata a coinvolgere, in modo trasversale, un numero indeterminato di utenti o di navigatori Internet.<br /><br />Questi ultimi partecipano creando “profili” contenenti fotografie e liste di interessi personali, scambiando messaggi (privati o pubblici) e aderendo ad un gruppo di c.d. “amici” : quest’ultimo aspetto è rilevante, anche ai fini della presente decisione, in quanto la visione dei dati dettagliati del profilo di ogni singolo utente è di solito ristretta agli “amici” dallo stesso accettati.<br /><br />“Facebook”, come detto, include alcuni servizi tra i quali la possibilità per gli utenti di ricevere ed inviare messaggi e di scrivere sulla bacheca di altri utenti e consente di impostare l’accesso ai vari contenuti del proprio profilo attraverso una serie di “livelli” via via più ristretti e /o restrittivi (dal livello “Tutti” a quello intermedio “Amici di amici” ai soli “Amici”) per di più in modo selettivo quanto ai contenuti o alle stesse “categorie” di informazioni inserite nel profilo medesimo.<br /><br />Quindi, agendo opportunamente sul livello e sulle impostazioni del proprio profilo, è possibile limitare l’accesso e la diffusione dei propri contenuti, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo.<br /><br />E’ peraltro nota agli utenti di “Facebook” l’eventualità che altri possano in qualche modo individuare e riconoscere le tracce e le informazioni lasciate in un determinato momento sul sito, anche a prescindere dal loro consenso: trattasi dell’attività di c.d. “tagging” (tradotta in lingua italiana con l’uso del neologismo “taggare”) che consente, ad esempio, di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui oppure email e conversazioni in chat, che di fatto sottrae questo materiale dalla disponibilità dell’autore e sopravvive alla stessa sua eventuale cancellazione dal social network.<br /><br />I gestori del sito (statunitensi, secondo la Polizia Postale), pur reputandosi proprietari dei contenuti pubblicati, declinano ogni responsabilità civile e/o penale ad essi relativa (come dimostra, eloquentemente, una recentissima e dibattuta controversia giudiziaria riguardante il motore di ricerca “Google”).<br /><br />In definitiva, coloro che decidono di diventare utenti di “Facebook” sono ben consci non solo delle grandi possibilità relazionali offerte dal sito, ma anche delle potenziali esondazioni dei contenuti che vi inseriscono : rischio in una certa misura indubbiamente accettato e consapevolmente vissuto.<br /><br />Il caso di specie è emblematico in tal senso.<br /><br />Due giovani si conoscono e socializzano tramite “Facebook” e tra loro ha inizio una relazione da entrambi definita sentimentale, con sviluppi non lineari ed irreprensibili, descritti dal convenuto in modo minuzioso, pur se irrilevanti ai fini della presente decisione.<br /><br />In tale contesto si inserisce l’invio da parte di Tizio di un messaggio a mezzo “Facebook” a Mevia, datato 1.10.2008 e del seguente eloquentissimo tenore: “Senti brutta troia strabica che nn sei altro… T consiglio di smetterla. Nn voglio fare il cattivo sputtanandoti nella tua sfera sociale dove le persone t stimano (facebook, myspace, ecc.). Purtroppo nn siamo Tommy Vee o Filippo Nardi … quindi nn appetibili sessualmente per te. T consiglio di caricare le foto ove la frangia nn t nasconde il litigio continuo dei tuoi occhi e nello stesso tempo il numero di un bravo psichiatra che può prescriverti al più presto possibile, pastigle rettali da cavallo con funzione antidepressiva (se t piaceva il dito nn mi immagino il farmaco). Con queste affermazioni, vere, chiedo di eclissarti e di smetterla di ossessionarmi come il tuo grande idolo e modello comportamentale … Mentos! Ah… Tutti i miei orgasmi erano finti … =) ihoho”.<br /><br />Trattasi, in tutta evidenza, di un messaggio denotante la conoscenza non solo della imperfezione fisica sofferta da Mevia, ma anche e soprattutto di alcune sue presunte preferenze maschili e abitudini sessuali.<br /><br />Per di più, il messaggio presuppone precedenti conversazioni non gradite al mittente (“T consiglio di smetterla”) e che trovano riscontro nelle difese del convenuto, laddove ha lamentato il preteso comportamento persecutorio di parte attrice e la propria conseguente giustificata reazione.<br /><br />Difese che, ad onor del vero, si appalesano ictu oculi come contraddittorie nel momento in cui alla contestazione della provenienza del messaggio è poi soggiunta la non riferibilità a Mevia del suo contenuto.<br /><br />Immeritevoli di accoglienza appaiono, comunque, le generiche eccezioni svolte dal convenuto in relazione alla effettiva provenienza del messaggio de quo, posto che è ampiamente documentata dall’attrice la partecipazione di alla discussione in chat messaggistica sul profilo di un comune “amico Facebook” (tale ZZ) a commento di una foto che li ritrae assieme, l’inserimento di Mevia in tale conversazione web e la replica finale suggellata dal messaggio del quale oggi si discute (doc.2). <br /><br />Maggiormente dimostrativo della provenienza dal convenuto del messaggio in esame è l’ulteriore scambio di messaggi avvenuto tra le parti in ora tarda (ore 22,37 attrice - ore 1,03 convenuto: doc.3), dal quale si evince anche la volontà di di rivendicare nuovamente il contenuto di quanto in precedenza scritto (“Se fosse stato per me il commento l’avrei lasciato, ma il mio amico l’ha voluto cancellare…”) e di voler sin da allora individuare una possibile scappatoia nella pretesa non riferibilità all’attrice delle gravi espressioni adottate (“Non vedo il tuo nome scritto nel commento pubblico della mia foto con i miei amici”).<br /><br />Quest’ultima affermazione del convenuto è, di contro, dimostrativa del carattere pubblico delle offese arrecate: offese certamente riconducibili in modo immediato e diretto a Mevia, non solo per la riferita forzata condivisione con i comuni “amici Facebook” delle abitudini di vita dell’attrice e dei suoi asseriti comportamenti vessatori (v. pag.4 comparsa di risposta), ma anche più semplicemente per la evidente circostanza che il messaggio ingiurioso è immediatamente successivo a quello inviato dalla stessa Mevia a commento della foto pubblicata dal comune “amico Facebook” ZZ (il quale, poi, a detta dello stesso convenuto ebbe a “cancellare” il messaggio de quo).<br /><br />La nota impossibilità di registrazione nel social network a nome di un utente già registrato (confermata anche in via documentale dall’attrice: docc.4-5-6) e l’assenza di formali denunzie del convenuto concernenti eventuali e non dimostrati “furti d’identità” (anzi escludibili, alla luce dell’utilizzazione del medesimo recapito email, in altre occasioni pubblicato: doc.7) consentono di affermare la provenienza del messaggio da Tizio.<br /><br />Se a ciò si aggiungono le ulteriori considerazioni già ampiamente svolte in relazione alle note caratteristiche di “Facebook”, ai suoi altrettanto notori e conosciuti limiti ed alla consapevole accettazione dei conseguenti rischi di una sua non corretta utilizzazione, non possono sussistere ragionevoli dubbi sulla affermazione di civile responsabilità del convenuto quanto agli effetti ed ai pregiudizi arrecati dal messaggio del giorno 1.10.2008 e dalla reale (e ancor potenziale) sua diffusione.<br /><br />Dunque, Tizio dev’essere condannato al risarcimento dei danni arrecati per tale via a Mevia, dovendosi al riguardo escludere le invocate scriminanti o diminuenti di cui all’art.599 c.II° CP ed all’art. 1227 CC, certamente apparse incongrue anche in ossequio alla stessa prospettazione dei fatti offerta dalla difesa del convenuto.<br /><br />Relativamente al quantum debeatur, ribadito che parte attrice ha limitato le proprie richieste al risarcimento “del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale” sofferto quale diretta conseguenza della subìta lesione “alla reputazione, all’onore e al decoro” cagionatale dal convenuto mediante l’invio del messaggio oggetto di causa, appare utile brevemente in diritto premettere come, recentemente, la Suprema Corte abbia riaffermato l’autonomia del danno morale rispetto alla più ampia categoria del danno non patrimoniale (Cass. 12.12.2008 n.29191), in apparente contrasto con le note decisioni adottate dalle Sezioni Unite (Cass.Sez.Un. 11.11.2008 numeri 26972 e 26975), che hanno negato valenza autonoma al danno morale, relegandolo al rango di sottocategoria del danno non patrimoniale.<br /><br />Peraltro, per quel che qui rileva, le Sezioni Unite avevano affermato “che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive - tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali - un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della<br />quantificazione del risarcimento”.<br /><br />Nel caso di specie, avendo parte attrice invocato la liquidazione “del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale” per tale via e in modo esclusivo individuato, le anzidette problematiche interpretative ben possono considerarsi irrilevanti, così come la stessa querelle riguardante la eccepita necessità di individuare, ai fini della liquidazione, una fattispecie di reato nell’ambito delle vicende discusse in giudizio.<br /><br />Come è noto, il danno non patrimoniale trae la propria specifica origine dall’art.2059 CC, alla luce del quale simile pregiudizio deve essere risarcito “solo nei casi determinati dalla legge”: tale possibilità risarcitoria sembrava dunque limitata alle sole ipotesi di reato, così come previsto dall’art.185 CP. A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (sent. 30.6.2003 n.233) può ormai dirsi del tutto superata questa interpretazione limitativa, di talchè ogni lesione di valori di rilievo costituzionale inerenti la persona comporta il ristoro del danno non patrimoniale sofferto.<br /><br />Qui va rimarcata la risarcibilità, attesi i limiti della domanda attrice, del solo danno morale soggettivo inteso quale “transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima” del fatto illecito, vale a dire come complesso delle sofferenze inferte alla danneggiata dall’evento dannoso, indipendentemente dalla sua rilevanza penalistica.<br /><br />Rilevanza che, peraltro, ben potrebbe essere ravvisata nel fatto dedotto in giudizio, concretamente sussumibile nell’ambito della astratta previsione di cui all’art.594 CP (ingiuria) ovvero in quella più grave di cui all’art.595 CP (diffamazione) alla luce del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe a ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging.<br /><br />Elemento, quest’ultimo, idoneo ad ulteriormente qualificare la potenzialità lesiva del fatto illecito, in uno con i documentati problemi di natura fisica ed estetica sofferti da Mevia (doc.1).<br /><br />Alla luce di quanto accertato in fatto, della evidente lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti (la reputazione, l’onore, il decoro della vittima) e delle conseguenti indubbie sofferenze inferte all’attrice dalla vicenda della quale si discute, in via di equità, può essere liquidata ai valori attuali, a titolo di danno morale ovvero non patrimoniale, la somma di € 15.000,00.<br /><br />Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo.<br /><br />La presente sentenza dev’essere munita, ai sensi di legge, della clausola di provvisoria esecutività di cui all’art. 282 C.P.C..<br /><br />P.Q.M.<br /><br />Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 12.3.2009 da Mevia nei confronti di Tizio, così provvede:<br /><br />1) condanna Tizio al pagamento, in favore di Mevia, della somma di € 15.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del fatto al saldo;<br /><br />2) lo condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate nella misura di € 4.400,58 (di cui € 186,58 per esborsi, € 1.214,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;<br /><br />3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.<br /><br />MONZA, 2.3.2010<br /><br />IL GIUDICE UNICO <br />(dott. Piero Calabrò)<br /><br />[Si segnala che la sentenza è stata pubblicata sul sito <a href="http://www.personaedanno.it/">www.personaedanno.it</a> ed ivi commentata]</div>]]></description>
            <pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:15:40 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.leggiitaliane.it/sentenze/52-sentenze-cassazione-diritto-di-famiglia/860-tribunale-di-monza-condanna-al-risarcimento-dei-danni-per-diffamazione-via-facebook</guid>
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            <title>Ministero Lavoro: prospetto paga via email</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/diritto-del-lavoro-/859-ministero-lavoro-prospetto-paga-via-email</link>
            <description><![CDATA[<p>Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – invio tramite posta elettronica del prospetto paga da parte del professionista o società “madre” nei gruppi di impresa.<br /><br />Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità, per il consulente del lavoro che assiste l’azienda in luogo del datore di lavoro su delega di quest’ultimo, di inviare con posta elettronica certificata direttamente al dipendente dell’azienda che assiste, il prospetto di paga.<br /><br />Chiede altresì l’interpellante se, in caso di gruppi di impresa, sia possibile l’invio con e-mail certificata, da parte della società “madre”, dei prospetti paga delle aziende facenti parte del gruppo.<br /><br />Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per la Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.<br /><br />Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 4/1953 il datore di lavoro è tenuto, all’atto della corresponsione della retribuzione, a consegnare ai lavoratori dipendenti un prospetto di paga. Tale obbligo, secondo quanto espressamente previsto dal Ministero del lavoro nella risposta ad interpello n. 1/2008, può essere assolto dal datore di lavoro mediante l’inoltro del prospetto paga come file allegato ad un apposito messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo e-mail del lavoratore provvisto di password personale; sempre che, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, allo stesso lavoratore siano messe a disposizione “idonee tecnologie ed attrezzature informatiche per la ricezione e stampa del prospetto, posto che i costi relativi alla formazione e consegna dello stesso sono a carico dell’impresa”. Superando, peraltro, quanto già chiarito nella citata risposta ad interpello, si ritiene possibile per i datori di lavoro privati l’invio del prospetto anche a mezzo posta elettronica non certificata, atteso che il D.Lgs. n. 82/2005 ivi citato trova applicazione nei rapporti con la P.A. e non obbligatoriamente tra privati.<br /><br />Ciò premesso, va poi ricordato che gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, possono essere svolti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979, dal consulente del lavoro e dagli altri soggetti abilitati, su delega del datore di lavoro.<br /><br />Tra gli adempimenti delegabili, compresi nelle materie indicate, non può non rientrare anche la consegna del prospetto di paga dei dipendenti. Inoltre, tenuto conto che il datore può effettuare la consegna del prospetto di paga anche a mezzo di posta elettronica, risulta del tutto plausibile consentire che detta consegna avvenga nelle medesime modalità anche da parte del consulente del lavoro delegato.<br /><br />Al riguardo va tuttavia precisato che, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 4/1953, la responsabilità per la mancata ricezione del prospetto paga da parte del proprio dipendente, permane in capo al datore di lavoro. La delega dell’adempimento infatti non consente – salvo casi eccezionali in cui il Legislatore prevede specifiche sanzioni anche in capo al professionista delegato (ad es. in materia di Libro Unico del Lavoro) – lo spogliarsi delle relative responsabilità. In tal senso, peraltro, la prova della avvenuta consegna del prospetto paga ricade sul datore di lavoro; prova che, in assenza di email certificata, sarà evidentemente più difficile fornire.<br /><br />Per quanto concerne, infine, l’ipotesi di gruppi societari in cui le società del gruppo delegano la capogruppo alla consegna del prospetto paga dei propri dipendenti, si ritiene possa adottarsi la medesima soluzione interpretativa.<br /><br />IL DIRETTORE GENERALE<br />(f.to Paolo Pennesi)</p>]]></description>
            <pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:15:07 GMT</pubDate>
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            <title>Garante Privacy: nuovo regime trattamento dei dati mediante videosorveglianza</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/-codice-privacy-/858-garante-privacy-nuovo-regime-trattamento-dei-dati-mediante-videosorveglianza</link>
            <description><![CDATA[<p>Sommario<br /><br />1. Premessa<br /><br />2. Trattamento dei dati personali e videosorveglianza: principi generali<br /><br />3. Adempimenti applicabili a soggetti pubblici e privati<br /><br />3.1. Informativa<br /><br />3.1.1. Informativa e sicurezza<br />3.1.2. Ulteriori specificazioni: l'informativa eventuale nella videosorveglianza effettuata per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati<br />3.1.3. Informativa da parte dei soggetti privati che effettuano collegamenti con le forze di polizia<br /><br />3.2. Prescrizioni specifiche<br /><br />3.2.1. Verifica preliminare<br />3.2.2. Esclusione della verifica preliminare<br />3.2.3. Notificazione<br /><br />3.3. Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza e soggetti preposti<br /><br />3.3.1. Misure di sicurezza<br />3.3.2. Responsabili e incaricati<br /><br />3.4. Durata dell'eventuale conservazione<br /><br />3.5. Diritti degli interessati<br /><br />4. Settori specifici<br /><br />4.1. Rapporti di lavoro<br /><br />4.2. Ospedali e luoghi di cura<br /><br />4.3. Istituti scolastici<br /><br />4.4. Sicurezza nel trasporto pubblico<br /><br />4.5. Utilizzo di web cam o camera-on-line a scopi promozionali-turistici o pubblicitari<br /><br />4.6. Sistemi integrati di videosorveglianza<br /><br />5. Soggetti pubblici<br /><br />5.1. Sicurezza urbana<br /><br />5.2. Deposito dei rifiuti<br /><br />5.3. Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada<br /><br />5.4. Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali<br /><br />6. Privati ed enti pubblici economici<br /><br />6.1. Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali<br /><br />6.2. Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esclusivamente personali<br /><br />6.2.1. Consenso<br /><br />6.2.2. Bilanciamento degli interessi<br /><br />6.2.2.1. Videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini)<br /><br />6.2.2.2. Riprese nelle aree condominiali comuni<br /><br />7. Prescrizioni e sanzioni<br /><br />IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI<br /><br />NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;<br /><br />VISTO lo schema del provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante il 22 dicembre 2009 e trasmesso al Ministero dell'Interno, all'Unione delle Province d'Italia (UPI) ed all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), al fine di acquisirne preventivamente le specifiche valutazioni per i profili di competenza;<br /><br />CONSIDERATE le osservazioni formulate dall' ANCI con note del 25 febbraio 2010 (prot. n. 10/Area INSAP/AR/crc-10) e del 29 marzo 2010 (prot. n. 17/Area INSAP/AR/ar-10);<br /><br />CONSIDERATE le osservazioni formulate dal Ministero dell'Interno con nota del 26 febbraio 2010;<br /><br />VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);<br /><br />VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;<br /><br />Relatore il prof. Francesco Pizzetti;<br /><br />1. PREMESSA<br /><br />Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.<br /><br />Il Garante ritiene necessario intervenire nuovamente in tale settore con il presente provvedimento generale che sostituisce quello del 29 aprile 2004 (1).<br /><br />Ciò in considerazione sia dei numerosi interventi legislativi in materia, sia dell'ingente quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare in materia sottoposti a questa Autorità.<br /><br />Nel quinquennio di relativa applicazione, infatti, talune disposizioni di legge hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze volte a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana(2), mentre altre norme, statali(3) e regionali(4), hanno previsto altresì forme di incentivazione economica a favore delle amministrazioni pubbliche e di soggetti privati al fine di incrementare l'utilizzo della videosorveglianza quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici.<br /><br />2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E VIDEOSORVEGLIANZA: PRINCIPI GENERALI<br /><br />La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.<br /><br />Un'analisi non esaustiva delle principali applicazioni dimostra che la videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generali:<br /><br />1) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;<br /><br />2) protezione della proprietà;<br /><br />3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;<br /><br />4) acquisizione di prove.<br /><br />La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.<br /><br />Naturalmente l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata(5), sul controllo a distanza dei lavoratori(6), in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi(7), o con riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di Stato(8), in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali(9) e, ancora, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e nell'ambito delle linee di trasporto urbano(10).<br /><br />In tale quadro, pertanto, è necessario che:<br /><br />a) il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per i soggetti pubblici da un lato (svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22 del Codice) e, dall'altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici (es. adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. "bilanciamento di interessi" -v., in proposito, punto 6.2- o consenso libero ed espresso: artt. 23-27 del Codice). Si tratta di presupposti operanti in settori diversi e che sono pertanto richiamati separatamente nei successivi paragrafi del presente provvedimento relativi, rispettivamente, all'ambito pubblico e a quello privato;<br /><br />b) ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es., configurando il programma informatico in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini e rendere identificabili le persone). Lo impone il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice);<br /><br />c) l'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).<br /><br />3. ADEMPIMENTI APPLICABILI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI<br /><br />3.1. Informativa<br />Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).<br /><br />A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al presente provvedimento.<br /><br />Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.<br /><br />Il supporto con l'informativa:<br /><br />• deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;<br /><br />• deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;<br /><br />• può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.<br /><br />Il Garante ritiene auspicabile che l'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito).<br /><br />In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.<br /><br />3.1.1. Informativa e sicurezza<br />Talune disposizioni del Codice, tra le quali quella riguardante l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati, non sono applicabili al trattamento di dati personali effettuato, anche sotto forma di suoni e immagini, dal “Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento” (art. 53 del Codice).<br /><br />Alla luce di tale previsione del Codice, i predetti titolari del trattamento di dati personali devono osservare i seguenti principi:<br /><br />a) l'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati;<br /><br />b) il trattamento deve comunque essere effettuato in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.<br /><br />3.1.2. Ulteriori specificazioni: l'informativa eventuale nella videosorveglianza effettuata per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati<br /><br />Il Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente auspicabile che l'informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.<br /><br />Ciò naturalmente all'esito di un prudente apprezzamento volto a verificare che l'informativa non ostacoli, ma anzi rafforzi, in concreto l'espletamento delle specifiche funzioni perseguite, tenuto anche conto che rendere palese l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza può, in molti casi, svolgere una efficace funzione di deterrenza.<br /><br />A tal fine i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.<br /><br />In ogni caso resta fermo che, anche se i titolari si avvalgono della facoltà di fornire l'informativa, resta salva la non applicazione delle restanti disposizioni del Codice tassativamente indicate dall'art. 53, comma 1, lett. a) e b).<br /><br />Va infine sottolineato che deve essere obbligatoriamente fornita un'idonea informativa in tutti i casi in cui, invece, i trattamenti di dati personali effettuati tramite l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e da altri soggetti pubblici non siano riconducibili a quelli espressamente previsti dall'art. 53 del Codice (es. utilizzo di sistemi di rilevazioni delle immagini per la contestazione delle violazioni del Codice della strada).<br /><br />3.1.3. Informativa da parte dei soggetti privati che effettuano collegamenti con le forze di polizia<br />I trattamenti di dati personali effettuati da soggetti privati tramite sistemi di videosorveglianza, direttamente collegati con le forze di polizia, esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 53 del Codice. Pertanto, l'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al presente provvedimento. Nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati, tale collegamento deve essere reso noto.<br /><br />Al predetto trattamento si applicano le prescrizioni contenute nel punto 4.6<br /><br />La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui all'art. 13, consistente nella sua omissione o inidoneità (es. laddove non indichi comunque il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia), è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice.<br /><br />Le diverse problematiche riguardanti le competenze attribuite ai comuni in materia di sicurezza urbana sono esaminate al punto 5.1.<br /><br />3.2. Prescrizioni specifiche<br /><br />3.2.1. Verifica preliminare<br />I trattamenti di dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti da questa Autorità come esito di una verifica preliminare attivata d'ufficio o a seguito di un interpello del titolare (art. 17 del Codice), quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare.<br />In tali ipotesi devono ritenersi ricompresi i sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici. L'uso generalizzato e incontrollato di tale tipologia di dati può comportare, in considerazione della loro particolare natura, il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per l'interessato, per cui si rende necessario prevenire eventuali utilizzi impropri, nonché possibili abusi.<br /><br />Ad esempio, devono essere sottoposti alla verifica preliminare di questa Autorità i sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima.<br /><br />Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. In linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell'interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice).<br /><br />Deve essere sottoposto a verifica preliminare l'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza nei casi in cui le relative modalità di trattamento non corrispondano a quelle individuate nei punti 4.6 e 5.4 del presente provvedimento.<br />Ulteriori casi in cui si rende necessario richiedere una verifica preliminare riguardano l'allungamento dei tempi di conservazione dei dati delle immagini registrate oltre il previsto termine massimo di sette giorni derivante da speciali esigenze di ulteriore conservazione, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso (v. punto 3.4).<br /><br />Comunque, anche fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti individuati nel presente provvedimento non sono integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare a questa Autorità.<br /><br />3.2.2. Esclusione della verifica preliminare<br />Il titolare del trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza non deve richiedere una verifica preliminare purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:<br /><br />a) il Garante si sia già espresso con un provvedimento di verifica preliminare in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti;<br /><br />b) la fattispecie concreta, le finalità del trattamento, la tipologia e le modalità d'impiego del sistema che si intende adottare, nonché le categorie dei titolari, corrispondano a quelle del trattamento approvato;<br /><br />c) si rispettino integralmente le misure e gli accorgimenti conosciuti o concretamente conoscibili prescritti nel provvedimento di cui alla lett. a) adottato dal Garante.<br /><br />Resta inteso che il normale esercizio di un impianto di videosorveglianza, non rientrante nelle ipotesi previste al precedente punto 3.2.1, non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, sempreché il trattamento medesimo avvenga con modalità conformi al presente provvedimento.<br /><br />Resta altresì inteso che nessuna approvazione implicita può desumersi dal semplice inoltro al Garante di documenti relativi a progetti di videosorveglianza (spesso generici e non valutabili a distanza) cui non segua un esplicito riscontro dell'Autorità, in quanto non si applica il principio del silenzio-assenso.<br /><br />3.2.3. Notificazione<br /><br />E' regola generale che i trattamenti di dati personali devono essere notificati al Garante solo se rientrano in casi specificamente previsti (art. 37 del Codice). In relazione a quanto stabilito dalla lett. f), del comma 1, dell'art. 37, questa Autorità ha già disposto che non vanno comunque notificati i trattamenti di dati effettuati per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio ancorché relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando immagini o suoni raccolti siano conservati temporaneamente(11). Al di fuori di tali precisazioni, il trattamento, che venga effettuato tramite sistemi di videosorveglianza e che sia riconducibile a quanto disposto dall'art. 37 del Codice, deve essere preventivamente notificato a questa Autorità.<br /><br />La mancata o incompleta notificazione ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 163.<br /><br />3.3. Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza e soggetti preposti<br /><br />3.3.1. Misure di sicurezza<br /><br />I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).<br /><br />Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).<br /><br />E' inevitabile che -in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati- le misure minime di sicurezza possano variare anche significativamente. E' tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono:<br /><br />a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini (v. punto 3.3.2). Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;<br /><br />b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;<br /><br />c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto (v. punto 3.4);<br /><br />d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;<br /><br />e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;<br /><br />f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).<br /><br />3.3.2. Responsabili e incaricati<br />Il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art. 30 del Codice). Deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.) (v. punto 3.3.1).<br /><br />Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento (art. 29 del Codice).<br /><br />Il mancato rispetto di quanto previsto nelle lettere da a) ad f) del punto 3.3.1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.<br /><br />L'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del Codice.<br /><br />3.4. Durata dell'eventuale conservazione<br />Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità (v. art. 11, comma 1, lett. e),del Codice), anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalità perseguita.<br /><br />La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana.<br /><br />Per i comuni e nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle recenti disposizioni normative(12), il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato "ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione".<br /><br />In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante (v. punto 3.2.1), e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.<br /><br />Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.<br /><br />Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.<br /><br />3.5. Diritti degli interessati<br />Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).<br /><br />La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del Codice).<br /><br />In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a), del Codice). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del Codice).<br /><br />4. SETTORI SPECIFICI<br /><br />4.1. Rapporti di lavoro<br />Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge). Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro: in tali casi, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, gli impianti e le apparecchiature, "dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti" (v., altresì, artt. 113 e 114 del Codice; art. 8 l. n. 300/1970 cit.; art. 2 d.lg. n. 165/2001).<br /><br />Tali garanzie vanno osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri contesti in cui è resa la prestazione di lavoro, come, ad esempio, nei cantieri edili o con riferimento alle telecamere installate su veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone (artt. 82, 85-87, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada") o su veicoli addetti al servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone (le quali non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa degli addetti, v. punto 4.4).<br /><br />Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.<br /><br />L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro opinioni integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171 del Codice.<br /><br />Sotto un diverso profilo, eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice (artt. 136 e ss.), fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi, per motivi legittimi, alla sua diffusione (art. 7, comma 4, lett. a), del Codice).<br /><br />4.2. Ospedali e luoghi di cura<br />L'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.<br /><br />Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento generale del 9 novembre 2005 adottato in attuazione dell'art. 83 del Codice(13).<br /><br />Il titolare deve garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico). Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.<br /><br />Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art. 22, comma 8, del Codice). In tale quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.<br /><br />Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.<br /><br />La diffusione di immagini in violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice, oltre a comportare l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis, integra la fattispecie di reato stabilita dall'art. 167, comma 2.<br /><br />4.3. Istituti scolastici<br />L'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione(14).<br /><br />4.3.1. In tale quadro, può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti; è vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.<br /><br />4.3.2. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.<br /><br />4.3.3. Il mancato rispetto di quanto prescritto ai punti 4.3.1 e 4.3.2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.<br /><br />4.4. Sicurezza nel trasporto pubblico<br /><br />4.4.1. Alcune situazioni di particolare rischio possono fare ritenere lecita l'installazione di sistemi di videosorveglianza sia su mezzi di trasporto pubblici, sia presso le fermate dei predetti mezzi.<br /><br />4.4.2. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa devono essere determinate nel rispetto dei richiamati principi di necessità, proporzionalità e finalità; pertanto, occorre evitare riprese particolareggiate nei casi in cui le stesse non sono indispensabili in relazione alle finalità perseguite.<br /><br />4.4.3. I titolari del trattamento dovranno poi provvedere a fornire la prevista informativa agli utenti del servizio di trasporto urbano. Gli autobus, i tram, i taxi ed i veicoli da noleggio con o senza conducente dotati di telecamere dovranno pertanto portare apposite indicazioni o contrassegni che diano conto con immediatezza della presenza dell'impianto di videosorveglianza, anche utilizzando a tal fine il fac-simile riportato nell'allegato n. 1 al presente provvedimento, e indicanti, comunque, il titolare del trattamento, nonché la finalità perseguita.<br /><br />4.4.4. Specifiche cautele devono essere osservate laddove vengano installati impianti di videosorveglianza presso le aree di fermata, in prossimità delle quali possono transitare anche soggetti diversi dagli utenti del servizio di trasporto pubblico. In particolare, l'angolo visuale delle apparecchiature di ripresa deve essere strettamente circoscritto all'area di permanenza, permettendo l'inquadratura solo della pensilina e di altri arredi urbani funzionali al servizio di trasporto pubblico (tabelle degli orari, paline recanti l'indicazione degli autobus in transito, ecc.), con esclusione della zona non immediatamente circostante e comunque dell'area non direttamente funzionale rispetto alle esigenze di sicurezza del sistema di traffico e trasporto. Anche in tale ipotesi occorre evitare le riprese inutilmente particolareggiate o tali da rilevare caratteristiche eccessivamente dettagliate degli individui che stazionano presso le fermate. L'esistenza delle telecamere deve essere opportunamente evidenziata nelle predette aree di fermata.<br /><br />4.4.5. Fermo restando che la violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui all'art. 13 è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171, il mancato rispetto di quanto prescritto al punto 4.4.4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.<br /><br />4.5. Utilizzo di web cam o camera-on-line a scopi promozionali-turistici o pubblicitari<br />Le attività di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam devono avvenire con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi. Ciò in considerazione delle peculiari modalità del trattamento, dalle quali deriva un concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per gli interessati: le immagini raccolte tramite tali sistemi, infatti, vengono inserite direttamente sulla rete Internet, consentendo a chiunque navighi sul web di visualizzare in tempo reale i soggetti ripresi e di utilizzare le medesime immagini anche per scopi diversi dalle predette finalità promozionali-turistiche o pubblicitarie perseguite dal titolare del trattamento.<br /><br />4.6. Sistemi integrati di videosorveglianza<br />In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, si è incrementato il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati, nonché l'offerta di servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di fornitori (società di vigilanza, Internet service providers, fornitori di servizi video specialistici, ecc.). Inoltre, le immagini riprese vengono talvolta rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle forze di polizia.<br /><br />Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:<br /><br />a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;<br /><br />b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;<br /><br />c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al presente provvedimento. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati (v. punto 3.1.3).<br /><br />Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate nel precedente punto 3.3.1, quali:<br /><br />1) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;<br /><br />2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.<br />Il mancato rispetto delle misure previste ai punti 1) e 2) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.<br />Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare a questa Autorità (v. punto 3.2.1). <br /><br />5. SOGGETTI PUBBLICI<br /><br />I soggetti pubblici, in qualità di titolari del trattamento (art. 4, comma 1, lett. f), del Codice), possono trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice), soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Ciò vale ovviamente anche in relazione a rilevazioni di immagini mediante sistemi di videosorveglianza (art. 18, comma 2, del Codice). <br /><br />I soggetti pubblici sono tenuti a rispettare, al pari di ogni titolare di trattamento effettuato tramite sistemi di videosorveglianza, i principi enunciati nel presente provvedimento.<br /><br />Anche per i soggetti pubblici sussiste l'obbligo di fornire previamente l'informativa agli interessati (art. 13 del Codice), ferme restando le ipotesi prese in considerazione al punto 3.1.1. Pertanto, coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali. A tal fine, anche i soggetti pubblici possono utilizzare il modello semplificato di informativa "minima", riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al presente provvedimento (v. punto 3.1).<br /><br />5.1. Sicurezza urbana<br />Recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza hanno attribuito ai sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza ed all'adozione di atti che sono loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché allo svolgimento delle funzioni affidati ad essi dalla legge in materia di sicurezza e di polizia giudiziaria(15). Al fine di prevenire e contrastare determinati pericoli(16) che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il sindaco può altresì adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Infine, il sindaco, quale ufficiale del Governo, concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'interno.<br /><br />Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite sia al sindaco, quale ufficiale del Governo, sia ai comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana(17).<br /><br />Non spetta a questa Autorità definire il concetto di sicurezza urbana e delimitarne l'ambito operativo rispetto a quelli di ordine e sicurezza pubblica; purtuttavia, resta inteso che, nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trova applicazione l'art. 53 del Codice (v. punto 3.1.1).<br /><br />In ogni caso, si ribadisce l'auspicio che, nelle predette ipotesi, l'informativa, benché non obbligatoria, venga comunque resa, specie laddove i comuni ritengano opportuno rendere noto alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui.<br /><br />5.2. Deposito dei rifiuti<br />In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.<br /><br />Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).<br /><br />5.3. Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada<br />Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali.<br /><br />5.3.1. L'utilizzo di tali sistemi è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. In conformità alla prassi ed al quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della strada(18), il Garante prescrive quanto segue:<br /><br />a) gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;<br /><br />b) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);<br /><br />c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;<br /><br />d) le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore(19), fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;<br /><br />e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;<br /><br />f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.<br /><br />Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto nelle lettere da a) ad f) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.<br /><br />5.3.2. Anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice).<br />Particolari disposizioni normative vigenti individuano già talune ipotesi (come, ad es., in caso di rilevamento a distanza dei limiti di velocità) in cui l'amministrazione pubblica è tenuta a informare gli utenti in modo specifico in ordine all'utilizzo di dispositivi elettronici(20).<br /><br />L'obiettivo da assicurare è quello di un'efficace informativa agli interessati, che può essere fornita dagli enti preposti alla rilevazione delle immagini attraverso più soluzioni.<br /><br />Un'idonea informativa in materia può essere anzitutto assicurata mediante l'utilizzo di strumenti appropriati che rendano agevolmente conoscibile l'esistenza e la presenza nelle aree interessate degli strumenti di rilevamento di immagini. A tal fine, svolgono un ruolo efficace gli strumenti di comunicazione al pubblico e le iniziative periodiche di diffusa informazione (siti web, comunicati scritti); tali forme di informazione possono essere eventualmente integrate con altre modalità (es., volantini consegnati all'utenza, pannelli a messaggio variabile, annunci televisivi e radiofonici, reti civiche e altra comunicazione istituzionale).<br /><br />A integrazione di tali strumenti di comunicazione e informazione, va considerato il contributo che possono dare appositi cartelli. A tal fine, il modello semplificato di informativa "minima", riportato nel fac-simile in allegato, può essere utilizzato nei casi in cui la normativa in materia di circolazione stradale non prevede espressamente l'obbligo di informare gli utenti relativamente alla presenza di dispositivi elettronici volti a rilevare automaticamente le infrazioni.<br /><br />Come si è detto, la normativa di settore prevede espressamente, in alcuni casi (es., rilevamento a distanza dei limiti di velocità, dei sorpassi vietati), l'obbligo di rendere nota agli utenti l'installazione degli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni. In questi stessi casi è quindi possibile fare a meno di fornire un'ulteriore, distinta informativa rispetto al trattamento dei dati che riproduca gli elementi che sono già noti agli interessati per effetto degli avvisi di cui alla disciplina di settore in tema di circolazione stradale (art. 13, comma 2, del Codice). L'installazione di questi ultimi appositi avvisi previsti dal Codice della strada permette già agli interessati di percepire vari elementi essenziali in ordine al trattamento dei propri dati personali. Pertanto, gli avvisi che segnalano adeguatamente l'attivazione di dispositivi elettronici di rilevazione automatica delle infrazioni possono essere considerati idonei ad adempiere all'obbligo di fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Codice.<br /><br />Infine, l'obbligo di fornire tale informativa deve ritenersi soddisfatto anche quando il titolare del trattamento, pur mancando una previsione normativa che obblighi specificamente a segnalare la rilevazione automatizzata, la segnali comunque utilizzando avvisi analoghi a quelli previsti dal Codice della strada.<br /><br />La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui all'art. 13 è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice.<br /><br />5.3.3. Qualora si introducano sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, i comuni dovranno rispettare quanto previsto dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa prevede che i dati trattati possono essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso, ferma restando l'accessibilità agli stessi per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale (art. 3 d.P.R. n. 250/1999).<br /><br />5.4. Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali <br />Anche gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio effettuano attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali.<br /><br />Questa Autorità ha già individuato al punto 4.6 un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale(21).<br /><br />In particolare:<br /><br />a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;<br /><br />b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.<br /><br />Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare a questa Autorità fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali già il punto 3.2.1 la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).<br /><br />6. PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI<br /><br />6.1. Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali<br />L'installazione di sistemi di videosorveglianza -come si rileva dall'esame di numerose istanze pervenute all'Autorità- viene sovente effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali. In tal caso va chiarito che la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l'adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice, che fa salve le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati). In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).<br /><br />Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini.<br /><br />6.2. Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esclusivamente personali<br /><br />6.2.1. Consenso<br />Nel caso in cui trovi applicazione la disciplina del Codice, il trattamento di dati può essere lecitamente effettuato da privati ed enti pubblici economici solamente se vi sia il consenso preventivo dell'interessato, oppure se ricorra uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso (artt. 23 e 24 del Codice).<br /><br />Nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire il consenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei sistemi di rilevazione che rendono pertanto necessario individuare un'idonea alternativa nell'ambito dei requisiti equipollenti del consenso di cui all'art. 24, comma 1, del Codice.<br /><br />6.2.2. Bilanciamento degli interessi<br />Tale alternativa può essere ravvisata nell'istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice). Il presente provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.<br /><br />A tal fine, possono essere individuati i seguenti casi, in relazione ai quali, con le precisazioni di seguito previste, il trattamento può lecitamente avvenire pure in assenza del consenso.<br /><br />6.2.2.1. Videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini)<br />Tali trattamenti sono ammessi in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale.<br /><br />Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza registrazione delle immagini, aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), resta fermo che il trattamento debba essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.).<br /><br />6.2.2.2. Riprese nelle aree condominiali comuni<br />Qualora i trattamenti siano effettuati dal condominio (anche per il tramite della relativa amministrazione), si evidenzia che tale specifica ipotesi è stata recentemente oggetto di una segnalazione da parte del Garante al Governo ed al Parlamento(22); ciò in relazione all'assenza di una puntuale disciplina che permetta di risolvere alcuni problemi applicativi evidenziati nell'esperienza di questi ultimi anni. Non è infatti chiaro se l'installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata in base alla sola volontà dei comproprietari, o se rilevi anche la qualità di conduttori. Non è parimenti chiaro quale sia il numero di voti necessario per la deliberazione condominiale in materia (se occorra cioè l'unanimità ovvero una determinata maggioranza).<br /><br />7. PRESCRIZIONI E SANZIONI<br /><br />Il Garante invita tutti i titolari dei trattamenti di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza ad attenersi alle prescrizioni indicate nel presente provvedimento.<br /><br />Le misure necessarie prescritte con il presente provvedimento devono essere osservate da tutti i titolari di trattamento. In caso contrario il trattamento dei dati è, a seconda dei casi, illecito oppure non corretto, ed espone:<br /><br />• all'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relativa disciplina (art. 11, comma 2, del Codice);<br /><br />• all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante (art. 143, comma 1, lett. c), del Codice), e di analoghe decisioni adottate dall'autorità giudiziaria civile e penale;<br /><br />• all'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali (artt. 161 e ss. del Codice).<br /><br />TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:<br /><br />1. prescrive ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ai titolari del trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza, di adottare al più presto e, comunque, entro e non oltre i distinti termini di volta in volta indicati decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le misure e gli accorgimenti illustrati in premessa e di seguito individuati concernenti l'obbligo di:<br /><br />a) entro dodici mesi, rendere l'informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno (punto 3.1);<br /><br />b) entro sei mesi, sottoporre i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, alla verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice (punto 3.2.1);<br /><br />c) entro dodici mesi, adottare, le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza (punto 3.3);<br /><br />d) entro sei mesi, adottare le misure necessarie per garantire il rispetto di quanto indicato nei punti 4.6 e 5.4, per quanto concerne i sistemi integrati di videosorveglianza;<br /><br />2. individua, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, i casi nei quali il trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza può essere effettuato da soggetti privati ed enti pubblici economici, nei limiti e alle condizioni indicate, per perseguire legittimi interessi e senza richiedere il consenso degli interessati (punto 6.2.2);<br /><br />3. individua nell'allegato 1, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice, un modello semplificato di informativa utilizzabile alle condizioni indicate in motivazione (punto 3.1);<br /><br />4. individua nell'allegato 2, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice, un modello semplificato di informativa utilizzabile alle condizioni indicate in motivazione, al fine di rendere noto agli interessati l'attivazione di un collegamento del sistema di videosorveglianza con le forze di polizia (punti 3.1.3 e 4.6, lett. c));<br /><br />5. segnala l'opportunità che, anche nell'espletamento delle attività di cui all'art. 53 del Codice, l'informativa, benché non obbligatoria, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati (punto 5.1);<br /><br />6. dispone, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<br /><br />Roma, 8 aprile 2010<br /><br />IL PRESIDENTE<br />F.to Pizzetti<br /><br />IL RELATORE<br />F.to Pizzetti<br /><br />IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE<br />F.to De Paoli<br /><br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />NOTE<br /><br />(1). In www.garanteprivacy.it; doc. web n. 1003482.<br /><br />(2). V. l'art. 6, comma 8, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 23 aprile 2009, n. 38, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"; d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 24 luglio 2008, n. 125, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza urbana", il cui art. 6 ha novellato l'art. 54 del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, con cui sono stati disciplinati i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica. Con il decreto del 5 agosto 2008 il Ministro dell'interno ha stabilito l'ambito di applicazione, individuando la definizione di incolumità pubblica e sicurezza urbana, nonché i correlati ambiti di intervento attribuiti al sindaco. Cfr., altresì, l. 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (art. 3).<br /><br />(3). A tale proposito, va ricordata la l. 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", il cui art. 1, comma 228, ha previsto, ai fini dell'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, la concessione da parte dell'Agenzia delle entrate (v. d.m. 6 febbraio 2008 recante "Modalità di attuazione dei commi da 233 a 237, dell'articolo 1, della legge n. 244/2007- credito d'imposta in favore degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni") di un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80% del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.<br /><br />(4). V., a titolo esemplificativo, l.r. Emilia Romagna, 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza"; l.r. Friuli Venezia Giulia, 28 dicembre 2007, n. 30 recante "Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008)"; l.r. Lombardia, 14 aprile 2003, n. 4, recante "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana"; la l.r. Sicilia, 3 dicembre 2003, n. 20 recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario
<p><a href="http://www.leggiitaliane.it/-codice-privacy-/858-garante-privacy-nuovo-regime-trattamento-dei-dati-mediante-videosorveglianza">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
            <pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:13:36 GMT</pubDate>
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            <title>Sentenze Massime Cassazione dal 23-07-2010 al 05/08/210</title>
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            <description><![CDATA[<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="90"><em><span style="font-family: Verdana; color: #ff5555;">2010/8/5</span></em></td>
<td><span style="font-family: arial;"><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=2793"><strong>Cassazione Civile sezioni unite sentenza n. 16508 del 14 luglio 2010</strong><br /><span style="font-family: arial;">Fallimento, domanda di ammissione al passivo, deduzione della compensazione parziale con il minor debito verso il fallito, ammissione al passivo per il credito residuo, giudicato endofallimentare </span><br /></a><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp"><span style="color: #33aa33;">http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp</span></a> - <a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=2793"><span style="color: #33aa33;">scheda</span></a>... </span></td>
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</tbody>
</table>
<p> </p>
<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="90"><em><span style="font-family: Verdana; color: #ff5555;">2010/8/2</span></em></td>
<td><span style="font-family: arial;"><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=1601"><strong>Cassazione Penale sesta sezione ordinanza n. 25870 ud. 5 luglio 2010 - deposito del 6 luglio 2010</strong><br /><span style="font-family: arial;">Rapporti giurisdizionali con autorita' straniere, mae, termine per la decisione, applicazione alla fase in cassazione, esclusione - Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore C. Citt</span><br /></a><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp"><span style="color: #33aa33;">http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp</span></a> - <a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=1601"><span style="color: #33aa33;">scheda</span></a> ... </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="90"><em><span style="font-family: Verdana; color: #ff5555;">2010/7/30</span></em></td>
<td><span style="font-family: arial;"><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=2792"><strong>Cassazione Civile sezioni unite ordinanza n. 17576 del 27 luglio 2010</strong><br /><span style="font-family: arial;">Impugnazioni civili, cassazione (ricorso per), in genere - Sezione Terza Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore L. Macioce</span><br /></a><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp"><span style="color: #33aa33;">http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp</span></a> - <a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=2792"><span style="color: #33aa33;">scheda</span></a> ... </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="90"><em><span style="font-family: Verdana; color: #ff5555;">2010/7/27</span></em></td>
<td><span style="font-family: arial;"><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=1600"><strong>Cassazione Penale sesta sezione sentenza n. 26485 ud. 27 aprile 2010 - deposito del 9 luglio 2010</strong><br /><span style="font-family: arial;">Ricorso straordinario per errore di fatto, legittimazione dell'imputato condannato solo agli effetti civili, sussistenza - Sezione Sesta Penale, Presidente A. S. Agrò, Relatore G. Conti</span><br /></a><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp"><span style="color: #33aa33;">http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp</span></a> - <a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=1600"><span style="color: #33aa33;">scheda</span></a> ... </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="90"><em><span style="font-family: Verdana; color: #ff5555;">2010/7/26</span></em></td>
<td><span style="font-family: arial;"><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2788"><strong>Cassazione Civile prima sezione sentenza n. 17346 del 23 luglio 2010</strong><br /><span style="font-family: arial;">Stranieri – “familiare” coniuge di cittadino – soggiorno – disciplina applicabile - Sezione Prima Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore L. Macioce</span><br /></a><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp"><span style="color: #33aa33;">http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp</span></a> - <a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2788"><span style="color: #33aa33;">scheda</span></a> ... </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
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<tbody>
<tr valign="top">
<td width="90"><em><span style="font-family: Verdana; color: #ff5555;">2010/7/26</span></em></td>
<td><span style="font-family: arial;"><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2789"><strong>Cassazione Civile seconda sezione sentenza n. 15353 del 25 giugno 2010</strong><br /><span style="font-family: arial;">Processo civile – impugnazioni – appello e opposizione di terzo avverso la medesima sentenza, sospensione necessaria del giudizio di appello – esclusione – intervento ex art. 344 cod. proc. civ. – in</span><br /></a><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp"><span style="color: #33aa33;">http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp</span></a> - <a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2789"><span style="color: #33aa33;">scheda</span></a> ... </span></td>
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<tr valign="top">
<td width="90"><em><span style="font-family: Verdana; color: #ff5555;">2010/7/26</span></em></td>
<td><span style="font-family: arial;"><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2790"><strong>Cassazione Civile terza sezione sentenza n. 15988 del 7 luglio 2010</strong><br /><span style="font-family: arial;">Deposito di merce presso l’autorita’ portuale – successiva distruzione a seguito di incendio – azione risarcitoria contrattuale nei confronti del depositario – legittimazione attiva dell’acquirente de</span><br /></a><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp"><span style="color: #33aa33;">http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp</span></a> - <a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2790"><span style="color: #33aa33;">scheda</span></a> ... </span></td>
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<tr valign="top">
<td width="90"><em><span style="font-family: Verdana; color: #ff5555;">2010/7/26</span></em></td>
<td><span style="font-family: arial;"><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2791"><strong>Cassazione Civile terza sezione sentenza n. 16143 del 8 luglio 2010</strong><br /><span style="font-family: arial;">Locazione – immobile concesso in locazione dalla p.a., danni per ritardata restituzione – prova - Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore A. Spirito</span><br /></a><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp"><span style="color: #33aa33;">http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp</span></a> - <a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2791"><span style="color: #33aa33;">scheda</span></a> ... </span></td>
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<tbody>
<tr valign="top">
<td width="90"><em><span style="font-family: Verdana; color: #ff5555;">2010/7/26</span></em></td>
<td><span style="font-family: arial;"><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=1599"><strong>Cassazione Penale seconda sezione sentenza n. 28699 ud. 9 luglio 2010 - deposito del 21 luglio 2010</strong><br /><span style="font-family: arial;">Persona giuridica – responsabilita’ da reato – soggetti – societa’ “mista” esercente attivita’ ospedaliera, sussistenza - Sezione Seconda Penale, Presidente P. Bardovagni, A. Manna Relatore</span><br /></a><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp"><span style="color: #33aa33;">http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp</span></a> - <a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=1599"><span style="color: #33aa33;">scheda</span></a> ... </span></td>
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<tbody>
<tr valign="top">
<td width="90"><em><span style="font-family: Verdana; color: #ff5555;">2010/7/23</span></em></td>
<td><span style="font-family: arial;"><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=2786"><strong>Cassazione Civile sezioni unite sentenza n. 15168 del 23 giugno 2010</strong><br /><span style="font-family: arial;">Giurisdizione – contributi previdenziali da fiscalizzazione oneri sociali, riscossione con cartella esattoriale, giurisdizione del giudice ordinario - Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, R</span><br /></a><a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp"><span style="color: #33aa33;">http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp</span></a> - <a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=2786"><span style="color: #33aa33;">scheda</span></a> ... </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
            <pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:16:16 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.leggiitaliane.it/sentenze-cassazione-/855-sentenze-massime-cassazione-dal-23-07-2010-al-0508210</guid>
        </item>
        <item>
            <title>L’unilaterale modifica dell’accordo contrattuale è truffa?</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/diritto-commerciale-/854-lunilaterale-modifica-dellaccordo-contrattuale-e-truffa</link>
            <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Corte di cassazione penale sentenza 22367/10 del 11/06/2010 -------------------------------------------------------------------------------- L'unilaterale modificazione, da parte di uno dei contraenti, in corso di esecuzione dell'accordo contrattuale, delle modalità esecutive di esso rispetto a quelle previste nel progetto inizialmente concordato tra le parti, non è idonea a integrare il delitto di truffa, in quanto manca l'elemento specifico di detta ipotesi criminosa costituito dall'esistenza di un diretto rapporto causale tra gli artifici posti in essere dall'agente e la prestazione di un consenso viziato da parte del soggetto in tal modo tratto in inganno, e può solo configurare, ricorrendone i presupposti, un inadempimento contrattuale. Per approfondimenti: -Truffa processuale in materia di sinistri stradali - Tribunale ... -Timbratura cartellino presenze: falso ideologico e truffa ... -Contrassegno assicurativo falso non è truffa - Corte di cassazione ... -Polizza assicurativa on line: attestato di rischio falso e truffa ... Redazione -------------------------------------------------------------------------------- Cassazione penale, Sezione Seconda, (ud. 27.05.2010) 11.06.2010, n. 22367 Svolgimento del processo Con sentenza in data 29 maggio 2009, la Corte di appello di Milano, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in data 5/6/2007, assolveva T.R., M.M.J. P. e P.L. dall'imputazione di truffa loro ascritta con la formula perchè il fatto non sussiste. La vicenda processuale nasceva dalla querela proposta da alcuni passeggeri del volo AirOne (OMISSIS) delle ore 21,50 del (OMISSIS), partito in ritardo ed atterrato ad A., con mutamento di destinazione comunicato ai passeggeri poco prima dell'atterraggio. La Corte territoriale riteneva che nella fattispecie non potessero configurarsi gli estremi della condotta punibile per il reato di truffa per difetto di correlazione fra gli artifici e raggiri, consistiti nel non aver comunicato ai passeggeri prima della partenza che l'aereo non avrebbe potuto atterrare a (OMISSIS), e la disposizione patrimoniale consistita nell'acquisto del biglietto. Avverso tale sentenza propongono ricorso, ai soli fini civili le parti civili costituite per mezzo del comune difensore sollevando un unico motivo, articolato in più punti, con il quale deducono violazione di legge in relazione all'art. 640 c.p. e vizio della motivazione. La difesa delle parti civili ricorrenti eccepisce che nella fattispecie ricorre l'ipotesi della truffa contrattuale che si può consumare anche in un momento successivo alla stipulazione del contratto. In particolare la disposizione patrimoniale da parte dei passeggeri si sarebbe verificata allorquando gli stessi, per effetto delle false informazioni ricevute, hanno accettato di prendere posto sull'aereo, rinunziando alle altre possibilità che la normativa di settore offriva loro in caso di impossibilità per il vettore di eseguire il volo programmato. Motivi della decisione Il ricorso è infondato. Le censure sollevate sono prive di fondamento giuridico. In punto di diritto non può dubitarsi che nella truffa contrattuale il comportamento fraudolento possa essere commesso anche in epoca successiva alla stipulazione purchè sussista il rapporto di causalità fra il verificarsi del danno (derivante dalla stipulazione del contratto) e l'ingiusto profitto dell'agente. Ha osservato, infatti, questa Corte che: "Nella truffa contrattuale l'induzione in errore mediante raggiro è ravvisatale anche quando l'attività fraudolenta dell'agente si manifesta successivamente alla stipulazione, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto. Ma il raggiro deve comunque estrinsecarsi in un comportamento attivo dell'agente tale da indurre la vittima in errore e determinarla, mediante una falsa rappresentazione della realtà, all'atto di disposizione patrimoniale" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11406 del 08/02/1982 Ud. (dep. 27/11/1982) Rv. 156406 Conf mass n 127456). Tuttavia: "L'unilaterale modificazione, da parte di uno dei contraenti, in corso di esecuzione dell'accordo contrattuale, delle modalità esecutive di esso rispetto a quelle previste nel progetto inizialmente concordato tra le parti, non è idonea a integrare il delitto di truffa, in quanto manca l'elemento specifico di detta ipotesi criminosa costituito dall'esistenza di un diretto rapporto causale tra gli artifici posti in essere dall'agente e la prestazione di un consenso viziato da parte del soggetto in tal modo tratto in inganno, e può solo configurare, ricorrendone i presupposti, un inadempimento contrattuale." (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30216 del 25/06/2003 Cc. (dep. 17/07/2003) Rv. 225505). La Corte territoriale ha fatto esatta applicazione di tali principi di diritto, rilevando che nella fattispecie non esisteva un diretto rapporto causale fra l'inesatto adempimento della prestazione (dovuto a ragioni tecniche sopravvenute, in quanto il ritardo nella partenza ha reso impossibile l'atterraggio all'aeroporto di (OMISSIS) ed ha determinato la riprogrammazione del volo sull'aeroporto di (OMISSIS)) e la disposizione patrimoniale consistente nell'acquisto del biglietto. Il fatto che la compagnia non abbia annullato il volo (sopportandone i relativi costi), facendo comunque imbarcare i passeggeri su un volo che molto difficilmente avrebbe potuto raggiungere (direttamente) la sua destinazione finale, se può essere censurabile dal punto di vista degli obblighi che gravano sui vettore aereo non costituisce comportamento fraudolento, ai fini del reato di truffa, in quanto seppure tale comportamento possa aver creato disagi fra i passeggeri (suscettibili eventualmente di risarcimento sotto il profilo civile), tuttavia deve escludersi che abbia provocato un'induzione in errore circa la disposizione patrimoniale, consistita nell'acquisto del biglietto. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.</p>]]></description>
            <pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:12:43 GMT</pubDate>
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        </item>
        <item>
            <title>Mai mettere in dubbio l’autorevolezza genitoriale: e’ reato </title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/diritto-di-famiglia-/853-mai-mettere-in-dubbio-lautorevolezza-genitoriale-e-reato-</link>
            <description><![CDATA[Corte di cassazione penale 
sentenza 23979/10 del 
--------------------------------------------------------------------------------

Corte di Cassazione, V sezione penale, sentenza n. 23979/2010

“……..l'autorevolezza nell'espletamento del ruolo genitoriale faccia parte di quel bagaglio di qualità' che, nell'apprezzamento dei consociati, contribuisce all'onore e al decoro di una persona: sicché la denigrazione di tale aspetto della personalità costituisce un'offesa penalmente rilevante", così gli Ermellini hanno condannato una coppia di Bologna, Vittorio e Mercedes F., che aveva esplicitato il proprio dissenso nei confronti di R.F., figlio dei vicini di casa. Questi l’avevano apostrofato con l’epiteto di drogato e discreditato l’azione educativa genitoriale paterna. La coppia rea, già condannata dal Tribunale di Bologna, nell’ottobre 2008, - era stata censurata per ingiuria e penalizzata con  risarcimento dei danni in favore di quel padre di cui era stato messo in dubbio il ruolo di genitore-, non s’era data per vinta ricorrendo in Cassazione. La Corte ha confermato la condanna (sentenza n. 23979/2010) motivandola: “"la menzione fatta da entrambi gli imputati a uno stato di tossicodipendenza del figlio" si riflette sull’ "efficacia lesiva dell'autorevolezza" dell’azione educativa familiare, "nonché dell'onore e del decoro suo e della sua famiglia recante in se una situazione spregevole quanto meno dal punto di vista sociale" con l’esborso di 1.200 euro per le spese processuali sostenute da R.F. costituitosi parte civile nel processo..

Per i Supremi Giudici la denigrazione dell’aspetto genitoriale della persona costituisce un’offesa penalmente rilevante sotto il profilo di cui all’articolo 594 c.p..

Infatti l’art. 594 del Capo II: DEI DELITTI CONTRO L'ONORE prevede l’ingiuria e cita testualmente: 
“Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro cinquecento. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro mille, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone.”

I genitori moderni vivono reali difficoltà nell’azione educativa della prole perché non hanno dei modelli di riferimento, non esistono contesti educativi condivisi come succedeva alla generazione precedente: una volta (40 – 50 anni fa) era più facile crescere ed educare i figli perché ci si avvaleva dell’ausilio della propria famiglia che conviveva nello stesso cortile/palazzo. Intorno agli anni ’70 una rivoluzione culturale ha annullato lo stile autoritario, basato su regole e gerarchie per lasciare il posto ad una  educazione consenziente che affermava “tutto deve essere permesso” ai bambini, con l’eliminazione di ogni forma di frustrazione e massima trasparenza delle manifestazioni personali. Oggi, oltre la dispersione familiare (per lavoro fuori sede, per abitazioni più economiche etc) e le problematiche  proprie dell’essere tecnologico, gli archetipi educativi sono alquanto evanescenti ed i genitori sporadicamente trovano alleanze ed occasioni di confronto. L’influenza mediatica, che sprona al consumismo e fornisce esempi spesso divergenti dall’idee dei genitori, incornicia il quadro. 

E’ più facile dire  “sì”. Questa parola  rende la vita del genitore più comoda, meno faticosa ed esasperante. Dare avvio e sostenere poi un conflitto sul riordino della camera o sul tipo di merenda al rientro di una giornata stressante di lavoro è sicuramente deprimente, pertanto è preferibile, più immediato, cedere e rimandare il conflitto a “tempi migliori”. In queste circostanze non rimane altro che avere pazienza e reimpostare il proprio ruolo genitoriale, prestando attenzione alle necessità psicologiche dei propri figli ed impartendo ad essi  poche regole di vita che poi, in un futuro, potranno agevolarli nel corso della propria esistenza.]]></description>
            <pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:11:51 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.leggiitaliane.it/diritto-di-famiglia-/853-mai-mettere-in-dubbio-lautorevolezza-genitoriale-e-reato-</guid>
        </item>
        <item>
            <title>L’invio di un’email offensiva è molestia? </title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/sentenze/71-sentenze-cassazione-penale/852-linvio-di-unemail-offensiva-e-molestia-</link>
            <description><![CDATA[Corte di cassazione penale 
sentenza 24510/10 del 17/06/2010 
--------------------------------------------------------------------------------

Non integra il reato, ex art. 660 c.p., l'invio, mediante posta elettronica, di un messaggio lesivo della dignità e del decoro del destinatario

Redazione

--------------------------------------------------------------------------------

Cassazione penale, Sezione Prima, 17.06.2010, n. 24510

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - Con sentenza, deliberata l'11 maggio 2009 e depositata il 3 luglio 2009, il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica - per quanto qui rileva - ha condannato alla pena della ammenda in Euro duecento, nel concorso di circostanze attenuanti generiche, D.M.M., imputato della contravvenzione di molestia alla persone per aver inviato, colla posta elettronica, a O.G. un messaggio contenente "apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale" del convivente della destinataria, reato commesso in (OMISSIS) (capo sub B della originaria rubrica), motivando, in relazione al punto controverso dell'accertamento della colpevolezza: il messaggio è stato inviato dalla casella di posta elettronica (OMISSIS)", attivata - secondo quanto emerso dalla testimonianza del teste D.V. sovrintendente della Polizia di Stato, ammesso ai sensi dell'art. 507 c.p.p. - il (OMISSIS), alle ore 12.24 (con spendita delle generalità di persona inesistente), mediante collegamento effettuato tramite l'utenza telefonica intestata all'imputato; inoltre nella memoria di un computer in uso al medesimo giudicabile risultano registrati accessi alla suddetta casella; deve considerarsi fallita la prova d'alibi di D. (costui ha sostenuto che al momento della attivazione della casella non era a casa, ma si trovava in compagnia di amici a una festa di compleanno); i riferimenti del testimoniale a discarico devono essere valutati con margini di approssimazione, avuto riguardo alla incertezza palesata da uno dei testimoni in ordine ad altra circostanza dell'incontro e al generico e dubitativo riferimento cronologico offerto dall'altro teste; costituisce, poi, mera congettura e illazione l'assunto difensivo che persona ignota possa aver attivato la casella di posta elettronica attraverso l'utenza telefonica residenziale, installata nella abitazione dell'imputato; laddove, poi, il computer in uso a D. ha memorizzato l'accesso alla casella, che presuppone la conoscenza dell'indirizzo di posta elettronica e della parola d'ordine (note a chi attiva la casella stessa).

2. - Ricorre per cassazione l'imputato, personalmente, mediante atto del 9 ottobre 2009, col quale, premessa l'esposizione in punto di fatto delle tesi difensive (alibi al momento della attivazione della casella di posta elettronica, possibilità dell'uso del telefono di casa e dei computer da parte di amici), sviluppa quattro motivi, impugnando congiuntamente anche l'ordinanza dibattimentale 9 ottobre 2008 di ammissione ai sensi dell'art. 507 c.p.p., del teste D.V.D., e denunziando, anche promiscuamente à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 660 c.p., (secondo motivo), nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo della formale violazione degli artt. 125 e 533 c.p.p., art. 546 c.p., comma 1, lett. e), (primo, secondo, terzo e quarto motivo) e dell'art. 507 c.p.p., (quarto motivo).

2.1 - Con il primo motivo il ricorrente oppone: al momento della attivazione della casella di posta elettronica (OMISSIS) esso D. era fuori casa, come dimostrato dal testimoniale a discarico; non è possibile attribuire l'invio del messaggio molesto in difetto della dimostrazione della registrazione del casella, dell'uso esclusivo della utenza telefonica e della disponibilità del "personal computer - per dir così - di partenza" al momento della spedizione del messaggio.

2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente deduce: difetta il dolo specifico; il Tribunale ha riconosciuto che al momento della attivazione della casella non era stata concepita la condotta molesta; è illogico e incomprensibile supporre che i messaggi siano stati inviati dopo alcuni mesi; non è dimostrato che l'imputato fosse animato da astio nei confronti della persona molestata o del convivente di lei.

2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente riporta stralci della trascrizione della registrazione fonica delle testimonianze dei testi a discarico e censura la valutazione del giudice a quo circa la prova orale de qua che assume arbitraria, illogica e contraddittoria.

2.4 - Con il quarto motivo il ricorrente si duole della ammissione, disposta ai sensi dell'art. 507 c.p.p., del teste D.V.D., obiettando: non ricorreva la assoluta necessità, l'intervento officioso del giudice (può integrare, ma) non deve sostituire l'attività delle parti; il Pubblico Ministero non ha fornito la prova "circa l'impossibilità di tempestiva indicazione" del teste nel termine prescritto dall'art. 468 c.p.p..

3. - La contravvenzione è estinta ai sensi dell'art. 157 c.p..

Considerati il titolo del reato, l'epoca della commissione, il prolungamento del termine prescrizionale in dipendenza degli atti interruttivi, la sospensione del relativo decorso (dal 2 aprile 2007 al 21 maggio 2007 e dal 16 febbraio 2009 al 2 marzo 2009, per effetto del rinvio del dibattimento a istanza del difensore), la prescrizione è maturata il 25 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 5, artt. 158, 159 e 160 c.p., (nel testo previgente alla L. 5 dicembre 2005, n. 251), che trovano ultrattiva applicazione, quale legge più favorevole, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4. 4. - Nel concorso colla causa di estinzione del reato prevale, tuttavia, quella assolutoria à termini dell'art. 129 c.p.p., comma 2.

Giova premettere che il giudice a quo ha definitivamente prosciolto il giudicabile dal contestato delitto di ingiuria (capo sub C della rubrica, concorrente ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 1, colla contravvenzione in esame), perchè l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela.

Orbene risulta evidente ex actis che il fatto - per quanto concerne la residua ipotesi contravvenzionale - non è previsto dalla legge come reato.

La questione è stata, invero, affrontata dal giudice di merito. Il Tribunale ha considerato: "la tipizzazione della condotta incriminata dall'art. 660 c.p., non risulta tassativamente espressa nel dettato normativo; si tratta di indicazione aperta (..) legata all'evolversi dei mezzi tecnologici disponibili", colla conseguenza che l'aumento della "gamma delle opportunità intrusive", offerto dal progresso tecnologico, si correla alla espansione dell'ambito delle "condotte in grado di integrare l'elemento strutturale della molestia" e del "corrispondente livello di tutela apprestato alle potenziali vittime", restando "inalterata la ratio della norma" incriminatrice; in tal senso la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato gli estremi della contravvenzione nella condotta molestatrice attuata col mezzo del citofono, sulla base del rilievo che l'art. 660 c.p., colla dizione "telefono" comprende gli "altri analoghi mezzi i comunicazione a distanza"; e, comunque, anche "la e-mail viene propriamente inoltrata col mezzo del telefono".

La tesi del giudice di merito (peraltro apprezzabilmente argomentata) non è condivisibile.

Il tribunale è incorso nella erronea applicazione della legge penale.

La quaestio juris è se la interpretazione estensiva della previsione della norma incriminatrice, circa la molestia o il disturbo recati "col mezzo del telefono", possa essere dilatata sino a comprendere l'invio di corrispondenza elettronica sgradita, che provochi turbamento o, quanto meno, fastidio.

Innanzi tutto non coglie nel segno l'argomento del giudice di merito secondo il quale la "e-mail (..) viene propriamente inoltrata col mezzo del telefono", così integrando la previsione della norma incriminatrice.

Il rilievo è improprio e inesatto. La posta elettronica utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, nè costituisce applicazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci o di suoni.

Nè, poi, giova il richiamo al precedente di questa Corte suprema relativo alla molestia citofonica, citato dal Tribunale (Sez. 6^, 5 maggio 1978, n. 8759, Ciconi, massima n. 139560: "nella generica dizione di cui all'art. 660 c.p., col mezzo del telefono sono compresi anche la molestia e il disturbo recati con altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza (citofono eccetera)".

In relazione all'oggetto giuridico della norma incriminatrice l'azione perturbatrice dei due sistemi di telecomunicazione vocale (telefono e citofono) è perfettamente identica; le differenze tecniche tra telefonia e citofonia sono, sotto tale aspetto, assolutamente irrilevanti; e deve, pertanto, ribadirsi la interpretazione estensiva della disposizione penale.

Notevolmente diversa è, invece, la comunicazione effettuata con lo strumento della posta elettronica.

La modalità della comunicazione è asincrona. L'azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (colla possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria dell'elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all'elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio.

Di tutta evidenza è l'analogia con la tradizionale corrispondenza epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e depositata nella cassetta (o casella) della posta sistemata presso l'abitazione del destinatario.

Epperò l'invio di un messaggio di posta elettronica - esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale - non comporta (a differenza della telefonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, nè veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.

Orbene, l'evento immateriale - o psichico - del turbamento del soggetto passivo costituisce condizione necessaria ma non suffieientè, infatti per integrare la contravvenzione prevista e punita dall'art. 660 c.p., devono concorrere (alternativamente) gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, tipizzati dalla norma incriminatrice: la pubblicità (o l'apertura al pubblico) del teatro dell'azione ovvero l'utilizzazione del telefono come mezzo del reato.

E il mezzo telefonico assume rilievo - ai fini dell'ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico - proprio per il carattere in va si vo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (art. 15 Cost., comma 1).

Tanto esclude la possibilità della interpretazione estensiva seguita dal Tribunale.

Soccorre, infine, anche la considerazione delle ragioni che hanno indotto questa Corte a risolvere positivamente la questione della inclusione nella previsione della norma incriminatrice dei messaggi di testo telefonici (Sez. 3^, 26 giugno 2004, n. 28680, Modena, massima n. 229464: "La disposizione di cui all'art. 660 c.p., punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l'invio di short messages system (SMS) trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi").

Nell'occasione, il Collegio di legittimità, ribadendo che la molestia "commessa col mezzo epistolare, anche se idonea (..) a ledere la tranquillità privata della persona destinataria, (..) non è punibile per se stessa", ai sensi dell'art. 660 c.p., ha argomentato, per l'appunto, che i messaggi di testo inviati col mezzo del telefono "non possono essere assimilati a - quelli - di tipo epistolare, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l'obiettivo di recare disturbo al destinatario".

Conclusivamente, la avvertita esigenza di espandere la tutela del bene protetto (della tranquillità della persona) incontra il limite coessenziale della legge penale costituito dal "principio di stretta legalità" e di tipizzazione delle condotte illecite, sanciti dall'art. 25 Cost., comma 2, e dall'art. 1 c.p., (v. Cass., Sez. 3^, 26 giugno 1997, n. 9617, Apra, massima n. 208776, in materia di "tutela della salute e dell'ambiente").

Consegue l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, in relazione al capo impugnato, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.]]></description>
            <pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:10:52 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.leggiitaliane.it/sentenze/71-sentenze-cassazione-penale/852-linvio-di-unemail-offensiva-e-molestia-</guid>
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            <title>L’avvocato può assumere anche il ruolo di testimone? </title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/sentenze/72-sentenze-cassazione-civile/851-lavvocato-puo-assumere-anche-il-ruolo-di-testimone-</link>
            <description><![CDATA[Corte di cassazione civile 
sentenza 16151/10 del 08/07/2010 
--------------------------------------------------------------------------------

In linea di principio che non sussiste un'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste nell'ambito del medesimo giudizio, se non nei termini della contestualità, per cui contemporaneamente il difensore non può anche essere testimone.

Invece non vi è una base normativa per sostenere che un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, non possa assumere la veste di difensore successivamente alla testimonianza resa, ovvero l'esatto contrario, e cioè che un difensore, cessata tale qualità, non possa assumere la qualità di testimone nello stesso processo.

Il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione tra le regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone.

 Diverso è poi il problema della valutazione dell'interesse alla causa: l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare di cui all’art. 246 c.p.c., si identifica con il solo interesse giuridico personale, concreto ed attuale, che comporta una legittimazione principale a proporre l'azione, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati, e non anche con l'interesse di mero fatto che il testimone possa, in concreto, avere a che la causa sia decisa in un certo modo. Non è, pertanto, legittimamente predicabile alcuna incapacità a testimoniare per l'avvocato con riguardo al giudizio instaurato dal proprio cliente nei confronti della controparte per ottenerne la condanna al pagamento di spese e competenze dovute all'avvocato stesso per attività professionale extraprocessuale, in quanto quest'ultimo non risulta portatore di un interesse che ne legittimi l'intervento (sia pur soltanto "ad adiuvandum") nel processo.

Redazione

--------------------------------------------------------------------------------

Cassazione civile, Sezione Terza, 8.07.2010, n. 16151

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.S., con citazione notificata il 25.5.2000, premesso di essere proprietaria di un immobile in Palermo, concesso in locazione a Bo.Ri., le intimava sfratto per morosità, convenendola per la convalida davanti al tribunale di Palermo.

Il Tribunale dichiarava risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione, confermando l'ordinanza di rilascio e condannando la convenuta al pagamento dei canoni scaduti.

Su appello della Bo., la corte di appello di Palermo dichiarava il difetto di legittimazione attiva di B.S., che condannava alle spese del doppio grado.

Preliminarmente la corte rigettava l'eccezione di difetto di ius postulandi in capo al procuratore dell'appellante, per avere lo stesso assunto la veste di testimone in primo grado, in cui non era difensore.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.S..

Resiste con controricorso Bo.Ri..

MOTIVI

…omissis…

Già con una prima sentenza Corte cost., 03/07/1997, n. 215) era stato affermato che non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, lett. d) (che stabilisce l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto le funzioni di giudice, P.M., o loro ausiliari), nella parte in cui non prevede analoga incompatibilità nei confronti del difensore, in quanto, con riferimento alla pretesa violazione del principio di uguaglianza (in relazione all'incapacità a testimoniare del giudice e del P.M.) - posto chel’art. 197 c.p.p., prevede varie situazioni di incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone, di cui quelle elencate nelle lettere a), b) e c) sono sorrette da una "ratio" di garanzia in favore di soggetti che altrimenti sarebbero esposti al rischio di testimoniare contro se stessi, mentre i casi indicati nella lett. d) delineano uno "status" di vera e propria incapacità a testimoniare per l'assoluta inconciliabilità funzionale tra il ruolo di giudice, P.M., o loro ausiliari e quello di testimone - siffatta posizione del giudice e del P.M. non è comparabile con la posizione del difensore, la quale, a prescindere dalla dimensione deontologica, è connotata da una sorta di incompatibilità alternativa tra l'ufficio di testimone ed il ruolo della difesa, tenuto anche conto che la linea di tendenza generale del legislatore è nel senso di prevedere come eccezionali le ipotesi di incompatibilità assoluta ad assumere l'ufficio di testimone nel processo penale.

Il principio è stato seguito Cass. pen., Sez. 5^, 11/04/2007, n. 19312. 2.3. La Corte Costituzionale, nel richiamare la propria giurisprudenza, ha ribadito che il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione tra le regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone.

Al riguardo è significativo che la Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale abbia rilevato che la disciplina dell'incompatibilità del difensore con l'ufficio di testimone deve trovare la propria sede normativa nell'ordinamento forense, in quanto entrano in gioco profili di deontologia professionale estranei alle regole contenute nel codice di procedura penale.

In effetti, il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti all'interno del codice, così come è stato fatto per le figure del giudice e del pubblico ministero, ma attiene alla sfera della deontologia professionale. Dipende infatti dalle regole deontologiche se dovrà essere data la prevalenza all'ufficio di testimone o al ruolo di difensore, ovvero se la scelta dovrà essere lasciata al difensore.

Rimane comunque fermo che, a differenza del carattere assoluto dell'incapacità del giudice o del pubblico ministero ad assumere la funzione di testimone, le funzioni di testimone e di difensore si pongono in un rapporto di incompatibilità alternativa.

Al riguardo, la Corte costituzionale ha ripetutamente avuto modo di rilevare (cfr. ord. n. 115 del 1992) che tale compatibilità di funzioni trova un idoneo correttivo nel principio del libero convincimento del giudice e nel suo dovere di valutare "con prudente apprezzamento e spirito critico" la deposizione di ogni testimone che non sia "immune dal sospetto di interesse all'esito della causa". 3.1. Tali principi possono essere applicati anche in sede civile.

Va, anzitutto affermato, in linea di principio che non sussiste un'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste nell'ambito del medesimo giudizio, se non nei termini della contestualità, per cui contemporaneamente il difensore non può anche essere testimone.

Invece non vi è una base normativa per sostenere che un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, non possa assumere la veste di difensore successivamente alla testimonianza resa, ovvero l'esatto contrario, e cioè che un difensore, cessata tale qualità, non possa assumere la qualità di testimone nello stesso processo.

Anche in questa sede civile va ribadito che il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione tra le regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone.

3.2. Diverso è poi il problema della valutazione dell'interesse alla causa.

E' stato infatti affermato, condivisibilmente, che l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare di cui all’art. 246 c.p.c., si identifica con il solo interesse giuridico personale, concreto ed attuale, che comporta una legittimazione principale a proporre l'azione, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati, e non anche con l'interesse di mero fatto che il testimone possa, in concreto, avere a che la causa sia decisa in un certo modo. Non è, pertanto, legittimamente predicabile alcuna incapacità a testimoniare per l'avvocato con riguardo al giudizio instaurato dal proprio cliente nei confronti della controparte per ottenerne la condanna al pagamento di spese e competenze dovute all'avvocato stesso per attività professionale extraprocessuale, in quanto quest'ultimo non risulta portatore di un interesse che ne legittimi l'intervento (sia pur soltanto "ad adiuvandum") nel processo (Cass. civ., Sez. 3^, 04/04/2001, n. 4984).

4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla pretesa violazione dell’art. 91 c.p.c.

La corte territoriale ha, infatti, regolato le spese processuali in applicazione del principio della soccombenza, di cui al detto articolo.

3.3. Il motivo di ricorso va, quindi, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.]]></description>
            <pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:10:06 GMT</pubDate>
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        <item>
            <title>Locale inagibile per infiltrazioni ed obbligo del locatore di risarcire il </title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/-normativa-condominiale-/850-locale-inagibile-per-infiltrazioni-ed-obbligo-del-locatore-di-risarcire-il-</link>
            <description><![CDATA[In una recente pronuncia la Cassazione ha statuito che il locatore deve risarcire il conduttore anche se le infiltrazioni che hanno reso inagibile l'immobile affittato provengono da parti comuni dell'edificio. Alla base della suddetta pronuncia vi è il rilievo per cui sul proprietario grava l'obbligo di custodire il bene in modo che sia sempre efficiente. Infatti, nel caso in cui nell'immobile locato l'utilizzazione dei locali divenga inagibile a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti da parti comuni dell'edificio, "sussiste l'obbligazione principale del locatore in ordine al mantenimento della cosa locata in stato da servire all'uso convenuto. Né rileva che il proprietario non abbia la detenzione del bene dal momento che rimane a suo carico l'obbligo di effettuare visite periodiche e di eseguire gli opportuni interventi (Cass. civ., Sez. III, 28/06/2010 n. 15372).

In tale pronuncia, pertanto, viene sancito l'obbligo del locatore di rendere sempre perfettamente agibile l'immobile concesso in locazione, a prescindere dal fatto per cui il danno provenga da terzi.

Attenzione, le infiltrazioni devono provocare in capo al conduttore un danno grave e documentabile. Inoltre, cosa non meno importante, le suddette infiltrazioni devono rendere l'abitazione inagibile.

1) A seguito di ciò, nel caso in cui il locale “affittato” sia diventato inagibile, e con tale fattispecie si intende solo ed esclusivamente l'impossibilità di continuare ad abitare quella particolare unità abitativa, il conduttore, oltre al risarcimento del danno può anche legittimamente omettere di versare il canone di locazione.

Infatti, in base ad un consolidato orientamento della Cassazione, “in tema di locazione al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di appello aveva limitato il periodo di inutilizzabilità dell'immobile locato - con conseguente esonero del conduttore dal pagamento dei canoni della locazione e degli accessori - a quello di effettiva inagibilità dei locali, danneggiati dall'acqua utilizzata per spegnere un incendio sviluppatosi nel condominio). (Cass. civ., Sez. III, 10/01/2008, n.261, Cass. civ. Sez. III, 01/06/2006, n. 13133, Cass. civ. Sez. III, 13/07/2005, n. 14739 ecc...) 

2) D'altro canto, nell'ipotesi in cui le infiltrazioni abbiano reso solo parzialmente inagibile l'appartamento, il conduttore può chiedere al Giudice la diminuzione del canone mensile. Sul punto è chiara la Suprema Corte nello statuire che “in relazione ai contratti di locazione di immobili urbani, qualora l'immobile locato venga a versare, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale (nel caso di specie, le infiltrazioni di umidità derivanti dalle fatiscenti tubature condominiali avevano reso l'immobile almeno in parte inagibile), il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero canone, se non può validamente opporre l'eccezione di inadempimento, ha comunque diritto ad ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell'utilità che il conduttore consegue, a causa del limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente previsto” (Cass. civ., Sez. III, 27/02/2004, n.3991).

3) Infine, nel caso in cui le infiltrazioni siano poca cosa e queste non giustifichino per nulla la “sospensione” da parte del conduttore del pagamento dell'affitto, il locatore, nell'ambito del procedimento di sfratto, oltre ad ottenere il suddetto provvedimento, otterrà anche la risoluzione del contratto di locazione, con il contestuale obbligo da parte dello stesso conduttore a versare tutti i canoni arretrati. Sul punto, “in tema di locazione qualora il conduttore non contesti il credito esposto dal locatore, a titolo di canoni e spese, né chiede la riduzione del canone per vizi dell'immobile, ma chiede il ristoro dei danni subiti a causa delle infiltrazioni d'acqua all'interno dell'immobile locato e ad opporre in compensazione tale credito risarcitorio, se l'entità dei danni ascrivibili al locatore è di gran lunga inferiore rispetto al credito di quest'ultimo nei confronti del conduttore e, quindi, il rifiuto opposto da costui al pagamento, affermando di non dovere alcunché, è ingiustificato, va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione” (Trib. Gallarate, 28/10/2005).]]></description>
            <pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:09:07 GMT</pubDate>
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            <title>Il contratto di spedizione</title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/-lettere-a-contratti-/849-il-contratto-di-spedizione</link>
            <description><![CDATA[Il contratto di spedizione è un mandato con il quale un soggetto, spedizioniere, si obbliga a concludere un contratto di trasporto di cose a nome proprio, ma per conto e nell'interesse del committente, nonchè a compiere le operazioni accessorie (art. 1737 cod. civ.).

    Si tratta di un mandato senza rappresentanza.

    L'obbligazione principale assunta dallo spedizioniere si riferisce alla stipulazione di un contratto di trasporto di merci, secondo le istruzioni dategli dal committente e, in mancanza, secondo il miglior interesse del medesimo (art. 1739 cod. civ.).

    Obbligazioni accessorie (eventuali) a carico del medesimo sono quelle relative all'esecuzione di operazioni materiali (imballaggio, magazzinaggio, ecc.). Pertanto, se ciò non gli è stato ordinato e se non sussistono usi, lo spedizioniere non è tenuto ad assicurare la merce (art. 1739, 2° co., cod. civ.).

    La responsabilità dello spedizioniere sussiste nel caso di inadempimento delle suddette obbligazioni.

    Trattandosi di mandato senza rappresentanza, opera il meccanismo dell'art. 1705 cod. civ.: il mandante (committente) può esercitare i diritti derivanti dal contratto stipulato dal mandatario (spedizioniere) con il terzo (vettore), pur non essendo parte sostanziale dello stesso e non figurando quale "mittente" nell'intestazione del documento di trasporto rilasciato dal vettore.

    Il contratto di spedizione è a titolo oneroso.

    La misura della retribuzione è quella stabilita dalle parti oppure dalle tariffe professionali o dagli usi.

    Allo spedizioniere spettano altresì il rimborso delle spese e il compenso per le prestazioni accessorie eseguite sulla base dei documenti giustificativi, a meno che rimborso e compenso siano stati convenuti in una somma globale unitaria (art. 1740, 2° co., cod. civ.).

    I diritti derivanti dal contratto di spedizione si prescrivono in un anno (art. 2951, 1° co., cod. civ.). Il termine è di diciotto mesi se il trasporto, cui il contratto di spedizione è riferibile, ha inizio o termine fuori Europa; esso decorre dall'arrivo a destino della persona, o dal giorno del sinistro, o dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna (art. 2951, 2° e 3° co., cod. civ.).]]></description>
            <pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:07:55 GMT</pubDate>
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        </item>
        <item>
            <title>E’ corruzione se alla promessa non segue la dazione? </title>
            <link>http://www.leggiitaliane.it/sentenze/71-sentenze-cassazione-penale/848-e-corruzione-se-alla-promessa-non-segue-la-dazione-</link>
            <description><![CDATA[Cassazione penale, Sezioni Unite, (ud. 25.02.2010) 21.04.2010, n. 15208

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 17 febbraio 2009, dichiarava M.D.D.M. colpevole del reato di corruzione in atti giudiziari e lo condannava alla pena principale di anni quattro e mesi sei di reclusione, a quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, nonchè al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, liquidato in complessivi Euro 250.000,00, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio.

All'imputato a seguito della modifica dell'imputazione effettuata, ad istruzione dibattimentale già iniziata, all'udienza del 14 dicembre 2007, ed essenzialmente incentrata su una diversa descrizione, rispetto alla originaria contestazione, delle modalità esecutive del fatto storico, rimasto identico nei suoi elementi essenziali, e su una diversa data di commissione del fatto (OMISSIS)) era stato contestato:

- il delitto di cui agli artt. 110, 319 e 319 ter c.p. "perchè, in concorso con B.S., deponendo M., in qualità di testimone, nei processi penali a carico di B. denominati:

- (OMISSIS) ed altri, relativo a reati di corruzione nei confronti di militari della Guardia di Finanza;

 (OMISSIS), relativo a reati di falso in bilancio della "F. spa" e finanziamento illegale dei partiti politici, accettava da Be.Ca., su disposizione di B. S., la promessa di una somma di danaro per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio del testimone, denaro confluito, e di seguito occultato, nella massa di fondi di proprietà di A. D. movimentati su istruzioni di M. presso conti bancari a (OMISSIS) e altrove attraverso plurime operazioni di trasferimento e investimenti azionali ed infine entrato nella disponibilità di M.D. con l'intestazione a suo nome, in data 29 febbraio 2000, di 2.802 unità del fondo T. Global Offshore Fund del valore nominale di 600.000.

In particolare, al fine di favorire B.S., e per effetto della retribuzione promessa, affermava il falso e taceva ciò che era a sua conoscenza in ordine al ruolo dello stesso B. nella struttura di trust, società offshore e fondi extra bilancio creata dallo stesso M. alla fine degli anni '80 e convenzionalmente denominata "F. B Group", utilizzata nel corso del tempo per attività illegali e operazioni riservate del Gruppo F.:

- nel corso dell'escussione in data 20 novembre 1997 nel procedimento (OMISSIS):

1. omettendo di dichiarare, pur specificamente interrogato, che la proprietà delle società offshore del F. B Group faceva capo a B.S.;

2. omettendo di riferire la circostanza del colloquio telefonico avuto con B.S. nella notte di giovedì (OMISSIS), avente quale argomento la società A.I. e il finanziamento illegale di L. 10 miliardi erogato da B., tramite A.I., a C.B.;

3. dichiarando circostanze false in ordine al compenso di circa 1,5 milioni di sterline (c.d. dividendo Horizon) ricevuto una tantum nel 1996 a seguito di accordi con B.S., affermando che si trattava di una plusvalenza di spettanza di quella società che "i clienti" avevano ritenuto al momento di non ritirare;

- nel corso dell'escussione in data 12 gennaio 1998 nel procedimento A.I.:

4. evitando nuovamente di rispondere alle domande sulla proprietà delle società offshore (cfr. pag. 121 ss. verbale d'udienza 12.1.1998: "non spetta a me dire chi è il proprietario, chi no" e pag. 129: "per rispondere alla sua prima domanda sulla proprietà, cioè vorrei chiarire un po' la questione. La proprietà è rimasta un po' vaga, come dicevo prima, perchè nessuno ha detto: io sono il proprietario di queste società...il cliente era il gruppo F.").

5. per quanto riguarda "Century One Ltd" e "Universal One Ltd" società offshore costituite da M. per conto di B. S., che avevano ricevuto dal gruppo F. a fronte di fittizie vendite di diritti televisivi ingenti rimesse di denaro su conti bancari presso BSI (OMISSIS), somme successivamente prelevate in contanti (per circa Euro 50 mln) da D.B.P. e altre persone della fiduciaria Arner:

a) omettendo di riferire che beneficiai owners di dette società, in forza di accordi di trust stipulati dallo stesso M., erano B.M. e B.P.;

b) omettendo di riferire quanto a sua conoscenza in ordine al legame diretto esistente tra D.B.P. della fiduciaria Arner e la famiglia B..

In (OMISSIS) e altrove fino al (OMISSIS)".

Il Tribunale riteneva che i fatti accertati nel corso dell'istruzione dibattimentale integrassero gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di cui all'art. 319 ter c.p., essendo in particolare emersa la natura antecedente delle condotte corruttive giudicate, giacchè "l'imputato aveva assunto la qualità di pubblico ufficiale in quanto testimone in due processi penali, gli erano state promesse ed aveva infine ricevuto in più occasioni somme per rendere una testimonianza non genuina, ossia tacere quanto sapeva al fine di favorire uno degli imputati di quei procedimenti".

La Corte di appello di Milano con sentenza del 27 ottobre 2009 confermava la sentenza di primo grado, impugnata dai difensori di M.. La stessa Corte rigettava in particolare:

a) la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento (consistente nell'effettuazione di perizia, nell'audizione di vari testi, nella produzione di sentenze, nonchè nell'audizione ex art. 210 c.p.p. di B.S.), ritenendo carenti i presupposti di cui all'art. 603 c.p.p.. b) le eccezioni di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, per violazione dei termini di cui all'art. 415 bis c.p.p., e di nullità del decreto che dispose il giudizio, per genericità del capo di imputazione e violazione dell'art. 37 c.p.p., comma 2;

c) le doglianze articolate in gravame avverso le seguenti ordinanze del Tribunale:

- ordinanza in data 13 aprile 2007, con cui era stata rigettata l'eccezione difensiva rivolta ad ottenere l'esclusione dal fascicolo per il dibattimento dei files estratti dai computers di M. per violazione degli artt. 360 e 191 c.p.p.;

- ordinanza, sempre in data 13 aprile 2007, con cui era stata rigettata l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti estratti dalla memoria remota dei computers, asseritamente non sequestrabili, ex art. 103 c.p.p., comma 6, poichè costituenti parte della corrispondenza tra l'imputato ed il difensore;

- ordinanza in data 27 aprile 2007, di rigetto della richiesta di ammissione di testimoni indicati nelle liste testi ritualmente depositate della difesa;

- ordinanza in data 13 luglio 2007, di rigetto dell'eccezione riferita alla illegittimità della escussione del teste A. senza le garanzie previste dall'art. 210 c.p.p.;

- ordinanza in data 19 ottobre 2007, con cui, in difformità rispetto a quanto prospettato dalla difesa, era stato ritenuto insussistente il segreto professionale invocato dai testi escussi per rogatoria a (OMISSIS) nei giorni dal (OMISSIS);

- ordinanza in data 5 dicembre 2008, di rigetto della eccezione di nullità, e/o di inutilizzabilità, degli atti rogatoriali svolti a (OMISSIS), poichè il Tribunale non aveva presenziato all'incombente in questione;

d) l'eccezione di nullità della decisione di primo grado, ex art. 521 c.p.p., per mancata correlazione tra accusa e sentenza, articolata sull'assunto che mentre il capo di imputazione considerava il c.d. "dividendo Horizon" semplicemente come oggetto di una delle reticenti deposizioni testimoniali rese dal M. il Tribunale, invece, avrebbe considerato il dividendo medesimo quale "frutto della primigenia promessa intercorsa tra gli originari coimputati, alla quale ancorare ogni successiva, ulteriore dazione illecita", essendo stato così introdotto in sentenza un non consentito elemento di novità.

Sul merito della vicenda la Corte territoriale ribadiva anzitutto che il dividendo Horizon non rappresentava in tesi accusatoria, nè aveva rappresentato per i giudici di primo grado, il prezzo della corruzione.

Disattendendo, poi, le prospettazioni difensive (secondo cui, in relazione ai processi Arces e A.I., M. avrebbe dovuto essere sentito non già come testimone bensì nella veste di imputato di reato connesso ex art. 210 c.p.p. giacchè detti processi erano la gemmazione di altro processo, denominato "(OMISSIS)", in cui M. era imputato per concorso in frode fiscale e riciclaggio unitamente a managers del gruppo F. e a B.S.), osservava, da un lato che, come già sostenuto dal Tribunale, la garanzia prevista dall'art. 210 c.p.p. era prevista dall'ordinamento a favore del medesimo soggetto chiamato a deporre e non poteva valere allorchè lo stesso rendesse una falsa deposizione, e, dall'altro, che, dovendo il collegamento probatorio tra procedimenti essere accertato in concreto, le vicende per le quali M. era indagato al momento della sua assunzione come teste non si palesavano "in rapporto diretto" con quelle oggetto dei procedimenti in cui lo stesso aveva avuto a deporre. Nè il "dividendo Horizon" era mai stato ritenuto oggetto di favoreggiamento reale (ciò che avrebbe imposto l'audizione di M. ex art. 210 c.p.p. quale indiziato di tale reato), ma solo oggetto di falsa dichiarazione da parte del teste.

Rilevava quindi la Corte in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti che, nella specie, doveva ritenersi consumata una corruzione non già antecedente, bensì susseguente in atti giudiziali.

Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa (che, facendo leva sull'indirizzo giurisprudenziale di legittimità espresso dalla Cassazione nella sentenza della Sez. 6, 4.5.2006, n. 33435, Battistella, aveva sostenuto l'inconfigurabilità di una simile ipotesi), osservava la Corte che doveva aderirsi, in senso opposto, all'altro e più recente orientamento giurisprudenziale (espresso da Cass., Sez. 6, 20.6.2007, n. 25418, Giombini) pienamente valorizzante il richiamo, da parte dell'art. 319 ter c.p., all'integrale contenuto degli artt. 318 e 319 c.p.: in detta prospettiva l'elemento finalistico secondo il modello del dolo specifico era tale da designare solo la c.d. corruzione antecedente, propria o impropria, mentre la comune genericità del dolo nella corruzione susseguente doveva trovare giustificazione nella forza causale (non finalistica) della ricezione del compenso o dell'accettazione della promessa.

Del resto, con la L. 26 aprile 1990, n. 86 (che ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 319 ter c.p.) il legislatore aveva inteso sanzionare più efficacemente la condotta della corruzione in atti giudiziari, prevedendo un'autonoma figura di reato in sostituzione della previgente circostanza aggravante, si da apparire incongruo che il legislatore medesimo da un lato avesse attribuito maggior gravita a tale condotta, creando un'ipotesi di reato autonomo, e dall'altro avesse escluso la corruzione susseguente, quasi che tale condotta fosse di minor danno e di minor disvalore sociale.

Che, nella specie, si fosse trattato di corruzione susseguente, era desumibile dagli elementi "certi" presenti in atti, evidenzianti la promessa di un compenso posta in essere nell'(OMISSIS), e cioè in epoca successiva rispetto alle deposizioni testimoniali di M..

Anche il capo di imputazione, dovendo "storicizzare" le circostanze e collocarle temporalmente in relazione ai fatti emersi, era stato costruito come corruzione susseguente, ivi parlandosi di una promessa di Be. avvenuta nell'autunno 1999 e di un compenso disponibile successivamente a tale data, tanto che il momento consumativo del reato era stato indicato in rubrica (a seguito della modifica operata dal pubblico ministero in udienza) nel 29 febbraio 2000, data in cui M. si era infatti fatto intestare n. 2.802.822 quote del TGFper un equivalente di Euro 600.032,00.

Di contro non vi era alcun dato che indicasse l'accordo come intervenuto in epoca precedente alle dichiarazioni rese da M. come teste. Nè era necessario che la falsa testimonianza di M. dovesse avere prodotto un tornaconto alla parte (inesistente, secondo la difesa), essendo sufficiente che la condotta fosse semplicemente finalizzata a produrre un vantaggio, indipendentemente dall'effettività dello stesso (e ciò, peraltro, a prescindere dall'intervenuta adozione di una sentenza fondata sulla testimonianza falsa o reticente).

In relazione al momento consumativo del reato, osservava la Corte che in conformità a quanto già ritenuto dal Tribunale, che aveva individuato tale momento, in adesione alla tesi accusatoria, con la data nella quale le quote del T. Global Offshore Fund erano state intestate a M. (il (OMISSIS)), perfezionandosi il reato di corruzione con il pagamento del prezzo, o, meglio, con la disponibilità della somma promessa doveva ritenersi che effettivamente solo in quella data il compenso era entrato nella disponibilità di M., (senza che, peraltro, come già chiaro anche al giudice di primo grado, potessero rilevare, ai fini del momento consumativo, le varie operazioni poste in essere dall'imputato al fine di rendere impossibile l'individuazione della somma corruttiva di 600.000).

In particolare lo stesso M. aveva affermato di essere stato messo al corrente di una somma in suo favore nell'(OMISSIS) e, tuttavia, la stessa era passata, attraverso una serie vorticosa di movimenti, dal patrimonio indistinto gestito da M. in Struie per tutta una serie di clienti, al suo patrimonio personale solo in data 29 febbraio 2000: questo era dunque il momento da cui far decorrere, contrariamente a quanto opinato dalla difesa, il termine per la prescrizione. Tale momento era del resto provato documentalmente da plurimi atti e segnatamente: a) la lettera 4.2.2000 con cui M. aveva ordinato ad H.Q. e Ma.Al., amministratori di Struie, di dare istruzioni ad He. (gestore di T.) di trasferire quote del TGFda Struie a lui personalmente; b) la lettera indirizzata a He. con cui Ma. aveva dato mandato di trasferire le quote del TGFper il valore di 600.000 a M.; c) la lettera con cui He. aveva comunicato a Ma. l'esecuzione del trasferimento avvenuto il (OMISSIS).

Il trasferimento delle quote, avvenuto senza accredito a Struie del relativo importo, aveva dunque segnato il momento dell'effettiva titolarità delle stesse in capo a M., realizzandosi pienamente, il 29 febbraio 2000, la promessa dell'ottobre 1999; a tali fini precisava poi la Corte che doveva considerarsi irrilevante la monetizzazione di tali quote, sostanzialmente avvenuta solo nell'ottobre 2000 (come riscontrato dalla lettera indirizzata il 4 maggio 2004 allo S.C.O. da Sue Mullins, consulente fiscale di M.), già rappresentando, comunque, il trasferimento delle quote del T. GF per un valore corrispondente alla somma di 600.000, l'esclusiva locupletazione del prezzo corruttivo, indipendentemente dalla successiva monetizzazione delle stesse.

Individuato dunque il momento di consumazione del reato nella data del (OMISSIS), non era allora maturato il termine di prescrizione di dieci anni, cui comunque andava aggiunto un termine di 42 giorni di sospensione per effetto dell'ordinanza del Tribunale del 7 marzo 2008.

Quanto alle statuizioni civilistiche, la Corte di merito osservava che il danno in oggetto era pacificamente di natura non patrimoniale, riconoscibile anche per le persone giuridiche, e derivava dalla lesione degli interessi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione di un diritto della persona (fisica o giuridica) non erano per loro natura suscettibili di una matematica conversione monetaria ed erano dimostrabili per presunzioni o fatti notori e quindi sottomesse alla valutazione equitativa del giudice.

Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Milano hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori del M., articolando plurimi motivi di gravame.

1. Con il primo motivo sono state impugnate alcune ordinanze dibattimentali, pronunciate dal Tribunale e confermate dalla Corte di appello.

Sono state formulate, nello specifico, le seguenti confutazioni:

1.1 Ordinanza del 13 aprile 2007, di rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità dei files estratti dal computer dell'imputato nel corso della perquisizione avvenuta all'estero.

Detta ordinanza avrebbe violato norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità, poichè l'estrazione dei dati sarebbe avvenuta senza il rispetto delle garanzie previste dall'art. 360 c.p.p., seppure in conformità alla lex fori dello Stato richiesto, e quindi al giudice italiano ne sarebbe preclusa l'utilizzazione.

L'operazione di estrazione di dati, infatti, dovrebbe essere qualificata come "accertamento irripetibile", in quanto idonea ad esporre i dati stessi a facili alterazioni, danneggiamenti o distruzioni.

1.2 Ordinanza del 13 aprile 2007, di rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità dei files estratti dal computer dell'imputato nel corso della perquisizione avvenuta all'estero, files che costituirebbero parte della corrispondenza tra imputato e difensore.

Detta ordinanza avrebbe violato norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità. Dalla memoria del computer dell'imputato sono stati estratti carte e documenti relativi all'oggetto della difesa, indicati in SPC8, SPC9, SPC11, SPC12, SPC13, SPC14, SPC15, SPC16, SPC21, SPC25, SPC26. Tali documenti costituirebbero le bozze, progressivamente affinate, di una memoria difensiva in vista della convocazione innanzi ai pubblici ministeri milanesi nell'ambito di un procedimento penale allora pendente che l'imputato aveva concordato con il suo difensore, come si evincerebbe dalle e-mail di accompagnamento prodotte nel dibattimento.

I giudici di merito avrebbero del tutto ignorato i dati incontrovertibili dell'inerenza di siffatti documenti alla corrispondenza con il difensore, in vista dell'esercizio della difesa, ed avrebbero quindi incongruamente negato l'esistenza su di essi del "privilegio legale", di cui all'art. 103 c.p.p., comma 6. 1.3 Ordinanza del 27 aprile 2007, di rigetto delle richieste difensive di ammissione di testimoni indicati nelle liste ritualmente depositate.

L'ordinanza incorrerebbe in un'errata interpretazione dell'art. 191 c.p.p., comma 1, e art. 495 c.p.p., avendo utilizzato le nozioni di "inconferenza" e "sovrabbondanza" per eludere la portata e lo spirito di dette disposizioni.

La legge, di contro, prevede che il giudice escluda l'ammissione delle prove vietate e di quelle manifestamente superflue o irrilevanti, facendo sì che la regola sia l'ammissione delle prove dedotte dalle parti e non certo il contrario. Il potere di riduzione della lista testimoniale, se esercitato prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale, non può che risultare drasticamente compresso ed il mancato rispetto degli angusti confini entro cui detto potere va esercitato si risolve nella violazione del diritto di difesa.

1.4 Ordinanza del 13 luglio 2007, di rigetto dell'eccezione sulla mancata escussione del dott. A. con le garanzie dell'art. 210 c.p.p..

Il giudice del merito non ha provveduto all'audizione nelle forme dell'art. 210 c.p.p. del dott. A., imputato in altro connesso procedimento penale, ancora non definito con sentenza passata in giudicato, benchè avesse affermato la necessità di accertamento del collegamento probatorio. Ha omesso, infatti, di valutare il concreto collegamento tra i procedimenti sulla base degli atti e dei documenti acquisiti in dibattimento. La sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Salerno nei confronti del dott. A. avrebbe evidenziato inequivoci elementi di contiguità tra A. stesso e l'operato dell'odierno imputato, tenuto conto che l' A. è stato condannato in primo grado per diversi fatti di corruzione, falso in bilancio e frode fiscale, alcuni dei quali, almeno, rivelavano una sicura contiguità con l'attività professionale di M., anche in relazione ad alcune società. Risulterebbe quindi, già dalla lettura di detta sentenza di condanna, l'infondatezza dell'affermazione contenuta nell'impugnata ordinanza, secondo cui l'unico collegamento con il processo avanti al Tribunale di Salerno sarebbe consistito nel fatto che M. amministrava i fondi dell' A..

Doveva essere apprezzato, pertanto, un indubbio collegamento probatorio, che avrebbe imposto l'osservanza, nell'esame del dott. A., delle modalità di cui all'art. 210 c.p.p., anche in ragione delle risultanze delle indagini svolte dopo l'interrogatorio dello stesso nel dicembre 2005. Il riferimento è all'acquisizione della documentazione presso lo studio di revisione contabile Edwards Co., che è lo studio che aveva proceduto, su incarico del dott. A. e previo accordo con M., all'assoggettamento a tassazione fiscale presso l'Inland Revenue di diverse società dell' A.. Da questa documentazione e da quella relativa ad altri trasferimenti di denaro da Mees Pierson Bahamas a Hadrian Trust dell' A. e poi al c/c (OMISSIS) presso la C.I.M. Banque e nella disponibilità dell'odierno imputato si poteva ben desumere che la somma di Dollari 600.000, confluita sui conti di M. attraverso i prodotti finanziari denominati "Giano Capitar e "T. G.O. F." traeva origine da operazioni imprenditoriali strettamente correlate ai fatti posti alla cognizione del Tribunale di Salerno.

1.5 Ordinanza del 19 ottobre 2007, di rigetto dell'eccezione sulla sussistenza del segreto professionale invocato dai testimoni escussi per rogatoria a Londra.

L'ordinanza avrebbe violato le disposizioni di cui agli artt. 191 e 200 c.p.p., affermando l'inapplicabilità del segreto professionale ai testimoni escussi a (OMISSIS), in quanto considerati soggetti non riconducibili alle categorie di professionisti indicati dall'art. 200 c.p.p..

La questione riguarda la necessità di applicare la tutela del segreto professionale a cittadini stranieri, non iscritti in albi professionali italiani ma in albi istituiti nel Paese di appartenenza, o di cittadini stranieri non iscritti in questi ultimi ma svolgenti mansioni lavorative identiche a quelle per le quali il professionista italiano, in territorio italiano, può invocare il segreto. Secondo la prospettazione difensiva, alla corretta soluzione si perverrebbe avendo attenzione alla ratio della norma, che porrebbe garanzie a tutela di determinate categorie professionali a prescindere dall'allocazione geografica dei soggetti interessati ed in ragione dell'attività da costoro concretamente svolta. La tutela del segreto si estenderebbe poi agli esercenti qualsivoglia attività professionale che implichi la conoscenza di informazioni altrimenti riservate. Il potere di opporre il segreto professionale si sarebbe dovuto riconoscere, quindi, ai signori D. e B., svolgenti attività del tutto assimilabili a quella di dottore commercialista, per di più previa iscrizione al loro equivalente Ordine professionale. Allo stesso modo si sarebbe dovuto operare riguardo agli altri soggetti svolgenti attività in tutto e per tutto analoga a quella espletata dai commercialisti italiani.

1.6 Ordinanza del 5 dicembre 2008, di rigetto dell'eccezione di nullità o inutilizzabilità degli atti rogatoriali svolti a (OMISSIS), poichè l'Autorità giudiziaria italiana non aveva presenziato allo svolgimento dell'incombente istruttorio.

L'ordinanza è stata impugnata per violazione delle disposizioni di cui l'art. 178 c.p.p., lett. a), artt. 179 e 191 c.p.p..

Gli atti assunti per rogatoria avanti ai magistrati inglesi, pur in conformità alla lex loci ma in assenza del giudice italiano, sarebbero affetti da nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., sicchè sarebbe errato il riferimento del Tribunale all'art. 182 c.p.p., che preclude l'eccezione di nullità per chi ha concorso al suo compimento, nel caso di specie alla difesa dell'odierno imputato che aveva chiesto all'Autorità giudiziaria straniera di non far presenziare l'Autorità giudiziaria italiana all'assunzione dei testimoni nella parte assoggettabile potenzialmente alle previsioni sul segreto professionale.

Sono state poi articolate nel ricorso le seguenti ulteriori eccezioni:

2. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

L'elemento di diversità tra l'imputazione e la sentenza di primo grado viene individuato nella circostanza che il "dividendo Horizon" sarebbe stato considerato, in sentenza, quale somma di denaro che l'imputato poteva trattenere per sè, a titolo di compenso delle sue reticenti ed elusive deposizioni testimoniali, mentre, nella descrizione imputativa, il dividendo medesimo era menzionato soltanto come oggetto di una delle asseritamente reticenti deposizioni testimoniali nell'ambito dei procedimenti "Arces" e "A.I.".

La Corte di appello sarebbe incorsa in errore affermando, sul punto, che la sentenza di primo grado ha inteso il "dividendo Horizon" come antefatto storico, inserito nel rapporto tra odierno imputato e Gruppo F., e mai come prezzo della corruzione.

3. Travisamento della prova, per estensione del concetto di "confessione" a dichiarazioni non aventi tale valore, e difetto di motivazione per omissione delle verifiche di attendibilità e genuinità delle dichiarazioni dell'imputato.

La Corte di appello ha attribuito, al pari del Tribunale, valore confessorio alle dichiarazioni dell'imputato (confessione stragiudiziale, per quel che attiene alle dichiarazioni contenute nella lettera destinata a D.R.; confessione giudiziale per quel che attiene alle dichiarazioni rilasciate nel corso dell'interrogatorio del 18 19 luglio 2004 reso al pubblico ministero di Milano), ritenendo che esse non siano state smentite dagli scritti e dai documenti provenienti dallo stesso imputato e acquisiti agli atti.

In particolare, i giudici di merito non hanno riconosciuto attendibilità alla c.d. "ritrattazione" e cioè alle dichiarazioni con cui M. ha successivamente riferito ai rapporti professionali con A. la ricezione della somma di Dollari 600.000. Hanno sul punto rilevato che A. non ha dichiarato che detta somma fosse riconducibile al proprio patrimonio personale e che le consulenze tecniche non hanno escluso che nel contenitore, costituito dal patrimonio di detto imprenditore, fossero state immesse e confuse altre e diverse somme riconducibili a Be.Ca. del Gruppo F.. Gli stessi giudici non avrebbero così adempiuto il dovere di puntuale verifica intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni, laddove si evidenzierebbe, invece, che in nessuna dichiarazione l'imputato ha inteso confessare la perpetrazione di un reato, tantomeno il reato di corruzione in atti giudiziari.

Il valore delle dichiarazioni di ritrattazione sarebbe confermato:

dalle dichiarazioni dei testimoni D. e B.; dai documenti bancari e dalle movimentazioni finanziarie dei conti correnti di Struie e dell'odierno imputato; dall'operatività delle strutture estere riconducibili ad A.; dagli accertamenti riguardanti gli investimenti negli strumenti finanziari hedgefund e T. Global, asseritamente attuati dal Gruppo F.. Le primigenie dichiarazioni dell'imputato, circa somme di denaro immesse da Be.Ca. in Struie negli anni 1997 e 1999, infine, non sono state confermate dal rinvenimento di traccia alcuna di detti conferimenti.

4. Difetto di motivazione in merito alla scindibilità della confessione sul punto concernente l'individuazione del momento consumativo del reato.

I giudici di merito avrebbero irragionevolmente frazionato il giudizio di veridicità e attendibilità dell'apporto dichiarativo confessorio, giungendo ad una valutazione positiva dello stesso nel suo complesso, ma nel contempo scindendo la sola parte rilevante per la determinazione del momento consumativo del preteso reato. In entrambe le dichiarazioni c.d. confessorie l'imputato ha affermato di aver ricevuto la disponibilità di Dollari 600.000 nell'autunno del (OMISSIS); i giudici, invece, hanno spostato il momento consumativo alla primavera del 2000, senza dare adeguata motivazione delle ragioni per le quali, per questa parte, non hanno riconosciuto credibilità alle dichiarazioni di M..

5. Violazione di legge, omessa assunzione di prove decisive e difetto di motivazione per la parte in cui la sentenza si occupa delle "consulenze tecniche".

La difesa si riferisce, in proposito, al tema relativo alle diverse, presunte, anomalie che i giudici avrebbero riscontrato nelle movimentazioni di denaro aventi ad oggetto quel patrimonio di Diego A. che, secondo l'accusa, "sarebbe stato in qualche modo contaminato dalla provvista Be., ossia dal prezzo della corruzione contestata a M.D.".

Viene prospettato in ricorso che la Corte territoriale, nella ricostruzione dei fatti, erroneamente avrebbe attribuito rilevanza decisiva ad un'operazione in forza della quale dall'intera provvista di Dollari 10.000.000, pervenuti su Mees Pierson da disponibilità economiche dell' A., dovrebbe essere dedotta la somma di Dollari 2.500.000 (rimborsata alla Compagnie Monegasque de Banque di Montecarlo, perchè da quella elargita a titolo di prestito alla società Ocean Support Services). Tutte le consulenze in atti, invece, avrebbero smentito un tale assunto e quindi la Corte avrebbe utilizzato un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.

La Corte, inoltre, ha ritenuto irrilevante l'esame di altre sei operazioni sospette (nella gestione dei fondi attuata da M.), dimenticando che l'imputazione, come modificata il 14 dicembre 2007, presupponeva una confusione delle somme provenienti da Be., asseritamente prezzo della corruzione, nell'ampio contenitore delle disponibilità finanziarie dell' A., gestite dal M..

Sarebbe allora stato importante accertare come e quando questa confusione fosse avvenuta e il fatto che la Corte territoriale a tanto non abbia provveduto sostanzierebbe il vizio di omessa valutazione di una prova decisiva. Lo stesso consulente del pubblico ministero avrebbe smentito la circostanza che dai fondi trasferiti presso Mees Pierson in data 17 luglio 1997 fosse stata decurtata la somma di Dollari 2.500.000 e agli atti del processo non c'è traccia di un trasferimento bancario che sia andato a restituire al conto dell' A., acceso presso la Compagnie Monegasque, la somma di Dollari 2.500.000, sì da creare quello "spazio" nello "scatolone M." che, secondo la Corte, avrebbe potuto "ospitare" "la dazione B.". Dai documenti prodotti dalla difesa nel processo di merito si ricaverebbe, invece, che la somma di Dollari 2.500.000 era stata trasferita a Struie e da essa era sorto quel "rivolo" di denaro che da Giano Capital al T. GF fino a Centurion ha dato vita alla somma di Dollari 600.000 citata dal M. nella lettera a D.B..

Circa poi le dichiarazioni dibattimentali di A. (udienza 13 luglio 2007), che ha riferito di aver affidato a M. la somma di Dollari 12.500.000 13.000.000, sì da rendere plausibile l'esistenza di uno spazio di Dollari 2.500.000, occorre tener presente che nello stesso contesto temporale furono vendute la motonave (OMISSIS) e la motonave Ocean Installer e i ricavi furono affidati tutti alla gestione di M., sicchè è assolutamente verosimile ritenere che A. si riferisca anche ai ricavi della vendita della motonave (OMISSIS), smentendo ciò che la Corte ha affermato e cioè che il M. avrebbe occultato la provvista Be. nelle maggiori somme di A., rinvenienti dalla cessione della motonave Ocean Installer.

Se la Corte non avesse fatto affidamento su questo dato errato, avrebbe approfondito altri aspetti della vicenda e avrebbe evitato di incorrere nel vizio di motivazione. In particolare avrebbe provveduto all'audizione testimoniale di Ma.Is. per fare luce sul fatto dell'ingresso nel conto clienti dello stesso Ma., il 25 giugno 1998, della somma di GBP 1.125.000,00, e avrebbe appurato che essa restava estranea a qualsiasi fenomeno corruttivo e che si apparteneva a tale mr. P., che è rimasto ignoto sol perchè irragionevolmente si è deciso di non escutere il Ma.. Del pari i giudici del merito avrebbero errato nel non procedere all'audizione testimoniale di Da.Ro., uno dei gestori del T. GF che avrebbe potuto confermare quanto detto al pubblico ministero e cioè che nessun Be.Ca. acquistò mai quote del T. GF smentendo così la ricostruzione d'accusa secondo cui invece il Be. avrebbe poi donato tali quote al M..

6. Erronea applicazione della norma sulla falsa testimonianza, con specifico riferimento alla condotta omissiva di reticenza.

Secondo l'impostazione difensiva la condotta di "reticenza" non può essere apprezzata in assenza di una domanda specifica sulla circostanza taciuta. Nell'attuale sistema processuale non vi è più l'obbligo per il testimone di "dire tutto quello che sa": il testimone ora è vincolato al dovere di rispondere soltanto alle domande a lui rivolte, dovere che è più stringente per colui che esercita una professione, il quale deve attenersi nel modo più circostanziato possibile alle domande poste. Per le conoscenze del testimone non costituenti oggetto di una sollecitazione a parlare non è ipotizzabile un'omissione qualificabile in termini di reticenza.

In relazione a tali principi si deve allora prendere atto che la Corte di appello ha ignorato le modalità con cui è stato condotto l'esame testimoniale dell'imputato nei dibattimenti "Arces" e "A.I.". Il pubblico ministero ha omesso di contestare le dichiarazioni rese da M. allo stesso pubblico ministero nell'ambito del proc. n. 735/96 R.G.N.R., dichiarazioni che riguardavano fatti probatoriamente connessi a quelli per cui si procedeva nei due indicati dibattimenti. Per questi fatti il pubblico ministero procedeva mediante contestazione suppletiva a carico di B.S. nel dibattimento "A.I.". La Corte di appello ha ritenuto, in tale contesto, di ritenere che la prova della reticenza sia desumibile dalle dichiarazioni rese nel proc. pen. n. 735/96 R.G.N.R., dichiarazioni, si ribadisce, non contestate dal pubblico ministero nei dibattimenti "Arces" e "A.I.", nè depositate alle difese nella loro integralità. 7. Difetto di motivazione con riguardo alle singole condotte di reticenza.

M., nello stesso contesto temporale delle presunte false testimonianze, rese ampia collaborazione al pubblico ministero (la stessa persona fisica dei dibattimenti "Arces" e "A.I.") nel proc. n. 735/96 R.G.N.R..

E' quindi illogico ipotizzare, come hanno invece fatto i giudici del merito, che fosse animato in quei due dibattimenti dal proposito di nascondere qualcosa al pubblico ministero, essendo assai più logico dedurre che intendesse nascondere parte delle sue conoscenze alle difese, compresa quella del preteso corruttore. La conclusione sul punto non può che essere nel senso che la sentenza impugnata si basa su motivazioni apodittiche, svincolate dal contesto nel quale sono state rese le deposizioni testimoniali.

8. Violazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine all'individuazione del momento consumativo del reato.

La sentenza impugnata individua il momento di consumazione nel (OMISSIS), allorchè la somma di denaro, asseritamente prezzo della corruzione, passò dal patrimonio indistinto gestito da M. in Struie al patrimonio personale dello stesso, facendo così decorrere il termine di prescrizione da questa data.

L'epoca di consumazione del reato, però, sarebbe stata così posposta artificiosamente, utilizzando condotte esterne al fatto di corruzione.

Il momento del pagamento del prezzo, che per la Corte di appello segna la consumazione, non necessariamente coincide infatti con quello della disponibilità della somma ad opera del corrotto.

La disponibilità della somma, anche aderendo alla tesi del reato di corruzione come reato "a duplice schema", è elemento estraneo alla fattispecie criminosa che si consuma al momento del pagamento, di cui costituisce al più un mero postfactum. Deve trarsi allora la conseguenza che il reato addebitato è già estinto per prescrizione.

A tanto si aggiunga che, come risulta da un documento allegato alla stessa memoria del pubblico ministero, sin dal 6 maggio 1998 (data del documento medesimo) M. era il solo abilitato a dare istruzioni in relazione agli investimenti che preesistevano in Struie. Si deve allora concludere, a voler ritenere che la dazione corruttiva fosse stata immessa sui conti di Struie, che almeno dal 6 maggio 1998 quella somma di denaro fosse nella disponibilità di M.. Il momento consumativo andrebbe perciò collocato in data non successiva al 6 maggio 1998. 9. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla veste processuale attribuita a M. nei processi "Arcers" e "A.I.".

Si afferma al riguardo in ricorso che, se M. fosse stato sentito in quei due processi, come avrebbe dovuto, nella qualità di imputato di reato connesso, e quindi con le forme dell'art. 210 c.p.p. e le garanzie dell'art. 63 c.p.p., avrebbe perso, insieme alla veste di testimone, la qualità di pubblico ufficiale, con la conseguenza che sarebbe stato impossibile ipotizzare a suo carico, come invece è stato fatto, un addebito di corruzione in atti giudiziali avente ad oggetto proprio la sua pretesa falsa testimonianza.

La corruzione in atti giudiziali è indiscutibilmente un reato proprio, che implica la sussistenza in capo al soggetto corrotto della qualità di pubblico ufficiale, e tale non è certamente l'imputato di procedimento connesso.

Il collegamento probatorio tra procedimenti deve essere apprezzato in concreto, come peraltro affermato dalla stessa Corte di appello, e allora deve giungersi a conclusioni opposte a quelle fatte proprie dai giudici di merito. Tra l'oggetto delle deposizioni rese da M. nei processi "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)" e il c.d. processo "(OMISSIS)", che vedeva imputato per reati fiscali, ricettazione e riciclaggio proprio M., vi è stretta connessione: il reato di frode fiscale era stato contestato a M. in concorso con altre persone del Gruppo F. e con lo stesso B.S. in relazione alla costituzione e gestione di un complesso sistema di trust e società offshore denominato F. B Group; l'illecita movimentazione di denaro, che ha dato corpo alle imputazioni di ricettazione e riciclaggio, ha avuto attenzione ai conti correnti delle società Century One e Universa One, ossia di quelle società riguardo alle quali M. aveva deposto nell'ambito dei processi "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)", rendendo dichiarazioni che in questo processo si assumono reticenti.

10. Violazione di legge in relazione alla configurazione della corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente.

La Corte di appello ha ritenuto la forma susseguente, pur sussistendo contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di riconoscere tale forma anche nel delitto di corruzione in atti giudiziali.

La dottrina, peraltro, è quasi unanimemente contraria a detta possibilità. Le ragioni che militano in tale ultimo senso sono ben esplicitate dal dato letterale della disposizione, secondo cui il fatto deve essere commesso per favorire o danneggiare una parte processuale, e questo connotato finalistico individua e tipizza la condotta in modo incompatibile con la prospettiva di un atto già compiuto. Il fine di favorire o danneggiare non può inerire ad una parte della condotta, in specie al compimento dell'atto, che è di per sè irrilevante ai fini della configurazione della fattispecie, se non considerato in stretta connessione con l'accordo corruttivo.

11. Violazione di legge e difetto di motivazione per inosservanza delle disposizioni relative al risarcimento del danno non patrimoniale da reato.

La difesa argomenta, in proposito, che il danno non patrimoniale non può essere considerato in re ipsa quale costante conseguenza dell'azione penalmente illecita, altrimenti si atteggerebbe a pena aggiuntiva. Occorre allora, perchè si possa disporre il risarcimento, che si abbia un effettivo accertamento del danno, accertamento che nel processo de quo sarebbe mancato. La sentenza impugnata non spiegherebbe in alcun modo come la condotta addebitata all'imputato abbia potuto recare un danno non patrimoniale alla pubblica amministrazione, nè preciserebbe quali sarebbero stati i tempi, i modi, le forme e le circostanze dell'emergere di tale danno, del discredito per la giustizia e, in generale, per la pubblica amministrazione.

I difensori del M. hanno chiesto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ed il Presidente aggiunto ravvisata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 610 c.p.p., comma 2, quanto al contrasto insorto nelle decisioni della sesta Sezione penale circa la configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziali nella forma della "corruzione susseguente" ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l'odierna udienza pubblica.

Motivi della decisione

1. Per un'evidente esigenza sistematica deve essere affrontata, in via prioritaria, la questione controversa sottoposta all'esame di queste Sezioni Unite, consistente nello stabilire: "se il delitto di corruzione in atti giudiziali sia configurabile nella forma della corruzione susseguente".

Tale questione, infatti, si connette alla possibilità di configurare la stessa sussistenza del reato e si pone, pertanto, come preliminare e dirimente rispetto a tutte le altre confutazioni svolte nel ricorso.

2. Quanto alla compatibilità delle forme susseguenti con la struttura della fattispecie di corruzione in atti giudiziali, descritta nell'art. 319 ter c.p., si rinvengono effettivamente due contrastanti impostazioni nelle decisioni della sesta Sezione penale di questa Corte Suprema.

2.1 Premesso che è "susseguente" la corruzione allorquando la retribuzione concerna un atto già compiuto in precedenza, va rilevato che secondo un primo orientamento (che si rinviene in Cass., Sez. 6, 4 maggio 2006, n. 33435, Battistella e altri) non è ipotizzabile la corruzione in atti giudiziali nella forma susseguente, benchè il generico rinvio operato dalla disposizione incriminatrice ai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. possa far pensare che il legislatore non abbia inteso porre alcuna distinzione o limitazione.

Il dato normativo che gioca un ruolo decisivo nella ricostruzione interpretativa di detta sentenza è racchiuso nell'inciso "per favorire o danneggiare una parte...": siccome la condotta incriminata, costituita dal ricevere denaro o accettarne la promessa, assume rilievo nell'attesa di un atto funzionale ancora da compiersi, e per il cui compimento il pubblico ufficiale assume un impegno, la mera remunerazione di atti pregressi resta fuori dell'area di tipicità.

La corruzione in atti giudiziari si qualifica per la tensione finalistica verso un risultato e non è quindi compatibile con la proiezione verso il passato, con una situazione di interesse già soddisfatto, su cui è invece modulato lo schema della corruzione susseguente.

Un diverso ragionamento, che punti alla valorizzazione dell'indistinto richiamo contenuto nell'art. 319 ter c.p. ai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p., per poi inferire la piena compatibilità della forma susseguente, si risolverebbe in una forzatura interpretativa in malam partem con l'attribuzione di una valenza anche causale, oltre che finale, all'espressione "per favorire o danneggiare", come se ad essa fosse affiancata anche quella "per aver favorito o danneggiato". Se si procedesse su questa strada, peraltro, sarebbe evidente il contrasto con il principio di tassatività.

Questa conclusione è poi confermata da considerazioni di tipo sistematico. Nella fattispecie di corruzione in atti giudiziari sono equiparate le condotte di corruzione propria e impropria antecedente, perchè entrambe condizionano il processo e sono espressione di un medesimo disvalore. Se si ritenesse compresa anche la corruzione susseguente, che a differenza di quella antecedente non influenza l'andamento dell'attività giudiziaria perchè già compiuta, si avrebbe l'irragionevole risultato di assoggettare ad uno stesso trattamento sanzionatorio tipologie di corruzione oggettivamente diverse. Si avrebbe così la conseguenza di escludere, stante il generico rinvio che l'art. 321 c.p. fa all'art. 319 ter c.p., la non punibilità del corruttore in caso di corruzione impropria susseguente in atti giudiziari, a dispetto di quanto per lui è previsto in ogni altro caso di corruzione impropria susseguente.

L'appiattimento di diversi contenuti offensivi e lo stravolgimento della gerarchia di valori a essi sottesi integrerebbero i presupposti per più che fondati dubbi di costituzionalità.

Nello stesso senso si pongono considerazioni di natura storica.

Prima della novella codicistica del 1990, che ha introdotto la corruzione in atti giudiziari come fattispecie autonoma di reato, la corruzione in atti giudiziari era fattispecie aggravata della corruzione propria antecedente, tanto da richiedere un diretto rapporto causale tra il fatto di corruzione e il favore o il danno per una parte del processo, come risultava dall'inciso: "la pena è aumentata se dal fatto deriva...il favore o il danno..." del vecchio testo dell'art. 319 c.p., comma 2, n. 2. Sembra allora coerente ritenere che il legislatore della novella abbia mantenuto l'estraneità della corruzione susseguente all'area della corruzione in atti giudiziari, fermo restando che essa è comunque soggetta alle previsioni sanzionatrici della corruzione ordinaria per atto d'ufficio o per atto contrario ai doveri d'ufficio.

Nessuna sentenza successiva ha aderito espressamente alla soluzione qui delineata.

2.2 Un orientamento nettamente difforme si rinviene, invece, in altre decisioni della sesta Sezione penale, tra le quali vanno già ricordate le sentenze 4 febbraio 2004, n. 23024, Drassich e 28 febbraio 2005, n. 13919, Baccarini.

In particolare poi con la sentenza 3 luglio 2007, n. 25418, Giombini e altro è stato evidenziato che l'affermazione dell'incompatibilità della forma susseguente si risolve in un'interpretazione abrogatrice del precetto dell'art. 319 ter c.p., ove viene richiamato, senza distinzione alcuna, l'integrale contenuto degli artt. 318 e 319 c.p..

Il richiamo all'intero contenuto di questi due ultimi articoli impone l'adattamento della struttura della corruzione in atti giudiziari ad ambedue i modelli, della corruzione antecedente e di quella susseguente. Tali due modelli di corruzione in atti giudiziari hanno in comune il presupposto che l'autore del fatto (necessariamente un pubblico ufficiale, perchè l'art. 319 ter c.p., non è richiamato dall'art. 320 c.p.) viene meno ai doveri di imparzialità e terzietà, e questo presupposto si realizza anche nella forma susseguente, in quanto il peculiare elemento soggettivo del "favorire o danneggiare una parte", che qualifica testualmente la disposizione incriminatrice, finalizza la tipicità dei fatti.

La finalità, in buona sostanza, si riferisce al fatto ed il dato di rilievo nell'integrazione del fatto reato è che la promessa o la ricezione siano avvenute per un atto di giurisdizione o per un comportamento strumentale all'atto di giurisdizione da compiere o già compiuto per favorire o danneggiare una parte. E' l'atto giudiziario che deve essere contrassegnato da una finalità non imparziale, sicchè l'elemento del dolo specifico, presente nell'ipotesi di corruzione antecedente, viene meno nel caso di corruzione susseguente per essere l'atto già stato compiuto.

Nella fattispecie di corruzione antecedente in atti giudiziari il dolo specifico si articola nella doppia finalità, l'una propria della corruzione generica consistente nell'adozione di un atto, conforme o contrario ai doveri d'ufficio, l'altra specifica della corruzione in atti giudiziari consistente nella violazione, per mezzo del compimento dell'atto, del dovere rafforzato di imparzialità che connota la funzione giudiziaria; nella corruzione in atti giudiziari susseguente, invece, l'elemento soggettivo si compone del dolo generico della corruzione generica e del dolo specifico proprio della corruzione in atti giudiziari che però si atteggia ad elemento antecedente alla condotta tipica. Il dolo specifico, nella corruzione in atti giudiziari susseguente, si incentra nel compimento dell'atto, che di per sè non è condotta punibile, rispetto al quale la successiva condotta di ricezione del denaro o di accettazione della promessa assume valenza esclusivamente causale, in presenza di un precedente comportamento orientato specificamente a favorire o danneggiare una parte processuale.

Da detto elemento soggettivo scompare l'ulteriore finalizzazione specifica costituita dallo scopo tipico della corruzione antecedente.

Si ha così che mentre nella fattispecie di corruzione antecedente l'atto, contrario o conforme ai doveri d'ufficio, costituisce l'oggetto finalistico della condotta, il cui compimento non è necessario per la consumazione del reato nella fattispecie di corruzione susseguente il dolo, generico, deve investire, oltre che la condotta, anche l'atto, contrario o conforme ai doveri d'ufficio, e l'elemento soggettivo che dell'atto è profilo indispensabile, il favorire o danneggiare una parte processuale.

Nella fattispecie di corruzione in atti giudiziari susseguente si ha, dunque, una causalità invertita rispetto alla fattispecie di corruzione in atti giudiziari antecedente, nel senso che l'atto (conforme o contrario ai doveri d'ufficio) costituisce il presupposto strutturale indispensabile della condotta, che assume rilievo penale solo in forza del contributo causale dell'atto stesso.

Alla tesi della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente ha prestato adesione sempre la Sezione sesta, con la sentenza 18 settembre 2009, n. 36323, Drassich, secondo cui l'ampiezza della disposizione incriminatrice, che racchiude tutte le ipotesi di corruzione (propria e impropria, antecedente e susseguente), assoggettandole alla medesima pena, trova ragione nella tutela della funzione giudiziaria, costituzionalmente prevista per il riconoscimento dei diritti fondamentali e il rispetto del principio di legalità. La sentenza in oggetto ha tratto quindi la conclusione che il delitto di corruzione in atti giudiziari ben può essere posto in essere con la ricezione di un'utilità dopo il compimento di un atto, pur conforme ai doveri d'ufficio, che, funzionale a un procedimento giudiziario, sia strumento dì un favore o di un danno nei confronti di una delle parti di un processo civile, penale o amministrativo.

In termini particolarmente sintetici si è mossa nella stessa direzione la successiva sentenza della Sez. 6, 9 luglio 2007, n. 35118, Fezia, che ha risposto al rilievo difensivo circa l'impossibilità di riconoscere la responsabilità del corruttore per il delitto di corruzione in atti giudiziari susseguente per compimento di atto conforme ai doveri d'ufficio, richiamando la giurisprudenza secondo cui anche la corruzione in atti giudiziari impropria può integrare il delitto di cui all'art. 319 ter c.p., là dove le utilità economiche costituiscano il prezzo della compravendita della funzione giudiziaria, considerata nel suo complessivo svolgimento, sia trascorso che futuro.

2.3 In dottrina l'indirizzo nettamente prevalente è nel senso della inconfigurabilità della forma della corruzione susseguente laddove si versi nella peculiare fattispecie della corruzione in atti giudiziari.

Le argomentazioni alla base di tale indirizzo muovono essenzialmente dalla presenza, nel testo dell'art. 319 ter c.p., della espressa previsione, afferente al dolo specifico che caratterizzerebbe il reato, che i fatti siano commessi "per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo", senza che nulla possa autorizzare, pena la violazione del principio di tassati vita, ad includervi anche le condotte collegate all'"avere favorito o danneggiato" la stessa parte. Ciò, evidentemente, considerando che nelle ipotesi di corruzione susseguente il dolo non potrebbe che essere generico attesa l'incompatibilità di un comportamento proteso ad ottenere un evento successivo con la già avvenuta realizzazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio.

Sotto un diverso profilo (che, accettato però nella sua integralità, non potrebbe non coinvolgere la stessa fattispecie di corruzione susseguente "ordinaria"), si è sottolineato come sembrerebbe abbastanza difficile configurare la fattispecie di corruzione in atti giudiziari con riferimento alla cosiddetta corruzione successiva, "essendo difficile provare che l'illecito influsso ormai determinatosi sul processuale sarebbe stato architettato dal giudicabile in vista di una retribuzione indebita" postuma.

Si è altresì affermato, sul piano logico, che "se il provvedimento giudiziale è già stato emesso, non si vede come si possa supporre che il soggetto privato "successivamente" dia o prometta denaro o altra utilità proprio allo scopo di conseguire un obiettivo (emissione del provvedimento in questione) che, al momento della dazione o della promessa, è già stato conseguito: in questo momento la condotta corruttiva del privato, lungi dall'essere finalizzata a uno scopo futuro, si atteggia a corrispettivo di un interesse già soddisfatto e consistente, nella specie, nel favore o nel danno concreto arrecato all'altra parte".

A fronte della specifica previsione riguardante la connotazione del dolo, dunque, assumerebbe carattere recessivo il richiamo (apparentemente solo integrale, ma in realtà da interpretare, in senso logico, selettivamente) ai fatti indicati nell'artt. 318 e 319 c.p. (ivi compresa, dunque, la fattispecie della corruzione susseguente contemplata appunto dall'art. 319 c.p.); ciò tanto più in quanto, a dispetto della configurazione della norma nel senso di una meccanica trasposizione, sul piano del processo, dei fatti corruttivi ordinariamente ricollegabili alla generica attività della pubblica amministrazione, apparentemente suggerita, appunto, dal richiamo indifferenziato agli artt. 318 e 319 c.p., il peculiare e significativo disvalore proprio della fattispecie in oggetto (nata, anche storicamente, per tutelare nel massimo grado la imparzialità e correttezza della funzione giudiziaria) dovrebbe condurre ad attribuire alla norma una originale e autonoma fisionomia.

Non vi sarebbe, del resto, ragione alcuna di estendere l'applicazione di una disciplina, la cui maggiore gravità sarebbe realmente giustificata soltanto nelle ipotesi di corruzione propria antecedente proprio per la assoluta mercificazione della funzione giurisdizionale e la grave violazione al principio di imparzialità, "anche a quelle ipotesi di reato la cui carica offensiva trova sufficiente risposta punitiva nelle sanzioni previste per le ipotesi comuni di corruzione". Esclusa in tale caso la configurabilità della corruzione in atti giudiziali, il fatto corruttivo commesso a mò di ricompensa per un atto giudiziario contrario ai doveri di ufficio in precedenza posto in essere non potrebbe comunque non rientrare nella corruzione "ordinaria" susseguente, di cui all'art. 319 c.p., attesa la generale ed onnicomprensiva struttura di tale reato.

Su una linea divergente si colloca, invece, una minoranza dottrinale, che ritiene astrattamente configurabile il reato di corruzione susseguente in atti giudiziali sul presupposto che l'atto contrario ai doveri di ufficio, in quanto idoneo a determinare un mutamento in meglio o in peggio della posizione di una delle parti nel processo, attraverso il successivo accordo, può venir fatto proprio da entrambi i soggetti in quell'effetto di danno o vantaggio che esso può produrre; l'intervenuto accordo dimostrerebbe così, sia pure a posteriori, che il corruttore ha inteso l'atto come compiuto ovvero omesso a suo favore, tanto da retribuirlo, e che nel medesimo senso lo ha inteso il corrotto, ricevendo l'utilità con quella direzione psicologica.

Nel senso della inclusione, nella figura di reato dell'art. 319 ter c.p., anche della corruzione susseguente, potrebbero infine annoverarsi anche quelle impostazioni che, pur con riferimento alla diversa questione della ammissibilità della corruzione impropria in atti giudiziali, individuano sostanzialmente, a fondamento della figura autonoma introdotta dal legislatore nel 1990, la volontà di "voler evitare qualsiasi forma di mercimonio allorchè l'atto della pubblica amministrazione dovesse riguardare la speciale funzione giudiziaria", di talchè l'oggetto della tutela si risolverebbe, in definitiva, nella "incontaminatezza da qualsiasi forma di incidenza dettata da finalità di lucro".

Se, infatti, l'essenza della norma stesse nel divieto, per chi eserciti funzioni giudiziarie, di ricevere comunque denaro od altra utilità ad esse collegata, a poco rileverebbe, in definitiva, anche la collocazione cronologica della utilitas rispetto all'atto compiuto o da compiere, indubbiamente recessiva a fronte di una superiore esigenza di preservazione assoluta del bene della correttezza dell'operato giudiziario.

3. Queste Sezioni Unite aderiscono all'orientamento prevalente, espresso nelle sentenze nn. 25418/2007 e 36323/2009, e ciò sulla base delle seguenti considerazioni:

3.1 Nel senso della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziali anche nella forma della corruzione susseguente è inequivoca anzitutto la formulazione letterale dell'art. 319 ter c.p., che riconnette la sanzione in esso prevista ai "fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p.".

L'art. 12 disp. gen., comma 1, (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) dispone che il primo canone interpretativo della norma giuridica è quello letterale, dovendosi prevalentemente attribuire alla legge il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse".

Il successivo accenno alla "intenzione del legislatore" consente il ricorso alla c.d. "interpretazione logica" nel caso in cui il senso letterale della norma non dovesse risultare di univoca e chiara interpretazione. In tal caso, per la individuazione della mens legis, può farsi ricorso ai lavori preparatori, fermo comunque il fondamentale principio ermeneutico secondo il quale, una volta entrata in vigore, la norma giuridica ha una propria vita, autonoma rispetto alle intenzioni di chi la pose in essere.

Le Sezioni Unite civili di questa Corte Suprema (già con la sentenza 5.7.1982, n. 4000) hanno affermato il primato dell'interpretazione letterale sugli altri criteri ermeneutici, il cui impiego ha carattere sussidiario a causa della loro funzione ausiliaria e secondaria, riflettendo l'ordine con cui i diversi criteri interpretativi sono enunciati dall'art. 12 preleggi, secondo una gerarchia di valori non alterabile.

L'indagine per la corretta interpretazione di una disposizione legislativa deve essere condotta, pertanto, in via primaria, sul significato lessicale della stessa, che, se chiaro ed univoco, non consente l'utilizzazione di altre vie di ricerca.

Ciò comporta che, quando l'interpretazione letterale di una norma sia sufficiente ad individuarne il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere ai criteri ermeneutici sussidiali, poichè il ricorso a tali canoni secondari non può portare al risultato di modificare la volontà della norma come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti dubbia o ambigua l'intento del legislatore assume un ruolo paritetico in seno al procedimento interpretativo, sì che funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare. La stessa mens legis, inoltre, può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass. civ. 6 aprile 2001, n. 5128).

L'applicazione del canone ermeneutico letterale alla formulazione dell'art. 319 ter c.p., elimina la possibilità di una interpretazione riduttiva, poichè la norma in oggetto risulta formulata con un rinvio puro e semplice alle disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p., e tali disposizioni contemplano tutti i tipi di corruzione: propria, impropria, antecedente e susseguente.

Escludendo la corruzione susseguente dal paradigma dell'art. 319 ter c.p., si violerebbe il principio di legalità, dato che si verrebbe arbitrariamente a ritagliare solo sul tipo della corruzione antecedente il rinvio operato nel comma 1 di detta norma a tutti i fatti di corruzione ex artt. 318 e 319 c.p..

3.2 I "fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p.p." testualmente richiamati dall'art. 319 ter c.p. si identificano con le condotte poste in essere dai pubblici ufficiali alle quali fanno esclusivamente riferimento le due disposizioni anzidette (mentre la punibilità di colui che da o promette il denaro o altra utilità è sancita dal successivo art. 321 c.p., al pari di quanto avviene per la corruzione in atti giudiziali) e tali condotte vanno individuate nel compimento dell'atto (conforme o contrario ai doveri) dell'ufficio, più che nella ricezione o nell'accettazione della promessa di denaro o di altra utilità.

L'art. 319 ter c.p. collega, però, a tutti i fatti indicati nei precedenti artt. 318 e 319 c.p. la finalità di 'favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo".

Secondo la sentenza n. 33435/2006 (Battistella), da tale previsione discenderebbe logicamente che l'atto del pubblico ufficiale debba essere realizzato solo sulla base di un previo accordo con il corruttore o di una previa ricezione di denaro o altra utilità (corruzione antecedente). Infatti, se la corruzione fosse susseguente, non potrebbe dirsi che la retribuzione o la promessa fatta al pubblico ufficiale avvenga "per favorire o danneggiare una parte", dato che l'atto è stato già compiuto. Per ammettere la forma della corruzione susseguente nell'art. 319 ter c.p., tale espressione normativa dovrebbe ritenersi implicitamente affiancata da quella "per avere favorito o danneggiato una parte", ma ciò contrasterebbe con il principio di tassati vita delle fattispecie penali.

Osserva al riguardo il Collegio tenuto anche conto della formulazione dell'art. 319 ter c.p., comma 2, ove viene prevista un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui "dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno che il fine di arrecare vantaggio o danno nei confronti di una parte processuale va riferito al pubblico ufficiale, poichè è questi che, compiendo un atto del proprio ufficio, può incidere sull'esito del processo: è l'atto o il comportamento processuale che deve, dunque, essere contrassegnato da una finalità non imparziale (non la condotta di accettazione della promessa o di ricezione del denaro o di altra utilità) e l'anzidetta peculiare direzione della volontà è un connotato soggettivo della condotta materiale del pubblico ufficiale.

Ciò che conta è la finalità perseguita al momento del compimento dell'atto del pubblico ufficiale: se essa (per qualsiasi motivo: ad esempio, rapporti di amicizia o di vicinanza culturale o politica;

prospettive di vantaggi economici o di benefici pubblici o privati;

sollecitazioni della parte interessata o di altri) è diretta a favorire o danneggiare una parte in un processo, è indifferente che l'utilità data o promessa sia antecedente o susseguente al compimento dell'atto, come pure è irrilevante stabilire se l'atto in concreto sia o non sia contrario ai doveri di ufficio.

La finalità sì riferisce al fatto ed il valore del profilo soggettivo diviene così preponderante ai fini della ipotizzabilità del fatto di corruzione giudiziaria da cancellare la distinzione tra atto contrario ai doveri di ufficio e atto di ufficio, rimanendo esponenziale il presupposto che l'autore del fatto sia venuto meno al dovere di imparzialità e terzietà (non solo soggettiva ma anche oggettiva) costituzionalmente presidiato, così da alterare la dialettica processuale.

L'elemento soggettivo peculiare (come rilevato nella sentenza Giombini) "finalizza la stessa tipicità dei fatti previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. entro un ambito puntualmente delimitato dalla finalità del contegno".

Trattasi di un comportamento psicologicamente orientato, riconducibile a quelli che, come viene rilevato in dottrina, "per la loro stessa natura o per i modi di estrinsecazione nella realtà, parlano, per così dire, il linguaggio del dolo".

E' opportuno altresì evidenziare il rapporto di specialità che sussiste tra la corruzione "comune" di cui agli artt. 318 e 319 c.p. e la corruzione in atti giudiziali, con la conseguenza che la species di cui all'art. 319 ter c.p. non può non contenere tutti gli elementi del genus (quindi quelli integranti la corruzione propria ed impropria, antecedente e susseguente), ai quali si aggiunge l'elemento specializzante di essere commessa per favorire o danneggiare una parte.

3.3 Quanto all'atteggiarsi del dolo, poi, sono senz'altro da condividersi le argomentazioni svolte nella medesima sentenza Giombini (di cui si è detto diffusamente dianzi).

E' vero che, nel caso della corruzione antecedente, la condotta del pubblico ufficiale, rivolta a favorire o danneggiare una parte, trova la sua ragione in un accordo corruttivo già intervenuto, laddove invece, nella corruzione susseguente, la condotta medesima non costituisce la controprestazione rispetto ad una promessa o ad una dazione di denaro o di altra utilità: l'attività giudiziaria, però in entrambi i casi resta comunque influenzata dall'atto o dal comportamento contrario ai doveri d'ufficio, mediante il quale si realizza il fine perseguito dal pubblico ufficiale.

In tutte le forme di corruzione antecedente (e quindi anche nella corruzione antecedente in atti giudiziali) l'atto o il comportamento del pubblico ufficiale si inserisce nel contesto di una condotta del corrotto penalmente rilevante già in itinere. Nelle ipotesi di corruzione susseguente, invece, l'atto del pubblico ufficiale si inserisce nel contesto di una condotta che non ha ancora assunto rilevanza penale con riferimento al delitto di corruzione e che tale rilevanza assume se, successivamente all'atto o al comportamento, il pubblico ufficiale accetta denaro o altra utilità (ovvero la loro promessa) per averlo realizzato. Pure in questo caso, comunque, si è in presenza di una strumentalizzazione della pubblica funzione, sotto l'aspetto particolare, quanto alla corruzione in atti giudiziali, di uno sviamento della giurisdizione (anche solo tentato), non essendo necessario, infatti, per il perfezionamento del reato, che la finalità avuta di mira sia conseguita.

Le considerazioni anzidette si attagliano agevolmente ai casi di corruzione susseguente propria; mentre perplessità vengono manifestate in dottrina per la corruzione susseguente impropria, evidenziandosi che un atto conforme ai doveri di ufficio, in mancanza di un accordo preventivo, difficilmente può essere considerato volto a favorire o danneggiare una parte nel momento in cui è stato posto in essere per il solo fatto che successivamente il pubblico ufficiale riceva per esso denaro o altra utilità.

La circostanza che oggettivamente sussistano difficoltà probatorie, però, non può essere confusa con la ontologica strutturale impossibilità di realizzare un tale tipo di corruzione.

3.4 Nè argomentazioni decisive, a favore della tesi contraria alla configurabilità della corruzione in atti giudiziali susseguente, possono farsi derivare dalla prospettazione che la disposizione di cui all'art. 319 ter c.p. si pone in continuità normativa con l'art. 319 c.p., comma 2, che nella formulazione anteriore alla sua sostituzione ad opera della L. 26 aprile 1990, n. 86, art. 7 prevedeva un aumento della pena per la corruzione propria antecedente "se dal fatto deriva il favore o il danno di una parte in un processo ...".

La L. n. 86 del 1990, infatti, ha introdotto un'autonoma figura delittuosa per la corruzione in atti giudiziali, in un contesto ispirato alla ratio generale dell'inasprimento delle sanzioni per i fatti di corruzione, con lo scopo pratico di sottrarre la preesistente aggravante al giudizio di bilanciamento e di anticipare la soglia della tutela (e, quindi, della punibilità) nella più ampia finalizzazione di rafforzamento del dovere di imparzialità, il quale incombe su tutti i pubblici dipendenti, ex art. 97 Cost., comma 1, ma assume peculiari connotazioni per coloro che partecipano, con un ruolo potenzialmente decisivo, all'attuazione della giurisdizione.

Se lo scopo della innovazione legislativa è stato, dunque, quello di apprestare una più incisiva tutela alla funzione giurisdizionale, per la preminente rilevanza che essa ha nell'organizzazione statuale, non è dato comprendere per quale ragione ciò dovrebbe valere solo per la corruzione antecedente, mentre quella susseguente resterebbe residualmente relegata nell'ambito della sfera di operatività degli artt. 318 e 319 c.p. e sarebbe conseguentemente parificata ad una corruzione "comune", il che palesemente integrerebbe un contrasto sistematico con la stessa L. n. 86 del 1990, che ha inteso differenziare la corruzione in atti giudiziari dalla corruzione "comune".

Nella medesima prospettiva va letta la rilevanza penale desumibile dall'art. 321 c.p. con il suo integrale rinvio all'art. 319 ter c.p. della condotta dell'extraneus in tutti i casi di corruzione in atti giudiziari, rispetto all'irrilevanza della condotta dell'extraneus nel caso di corruzione "comune" impropria susseguente.

Appare del resto assolutamente irrazionale ed asistematico ritenere che
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            <pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:38:48 GMT</pubDate>
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            <title>Si può rifiutare il pagamento con assegno? </title>
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            <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Corte di cassazione civile sentenza 13658/10 del 04/06/2010 -------------------------------------------------------------------------------- Il solo fatto dell’adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un “altro sistema” di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del “valore monetario” spettante) - “sistema” che, comunque, “assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta” - non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all’uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un “giustificato motivo”, che il creditore deve “allegare ed all’occorrenza anche provare”. Redazione -------------------------------------------------------------------------------- Cassazione civile, Sezioni unite, 4.06.2010, n. 13658 …omissis… Motivi della decisione 1. Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma - riprodotte le seguenti “conclusioni”: “per l’opponente: «dichiarare interamente estinta, per compensazione, la obbligazione e pertanto soddisfatta la creditrice procedente e, per l’effetto, dichiarare nulli il precetto e tutti gli atti conseguenti; in subordine, nell’ipotesi di rigetto della eccezione di compensazione, dichiarare non dovute alcune voci di precetto ...»; per l’opposto: «respingere l’opposizione perché infondata»” -, respinta “l’eccezione di compensazione sollevata dall’opponente” (“in quanto non stata fornita la prova del passaggio in giudicato del titolo ... solo provvisoriamente eseguibile e quindi non certo”), ha accolto (“nei limiti ... esposti” nella motivazione) l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla società di assicurazione osservando: - “merita accoglimento la doglianza sulla illegittimità di alcune voci di precetto (ad es. consultazione col cliente, corrispondenza informativa, delega ed autentica, fascicolazione ed indice) e di tale eccezione, si osserva incidentalmente, dovrà tener conto il GE nella eventuale assegnazione del credito”; - sul “motivo principale di opposizione” (da accogliere “nei limiti che seguono”): “l’assegno inviato alla creditrice prima della notifica del precetto aveva ad oggetto un importo corrispondente alle somme capitali e ai relativi interessi come dovute all’epoca del pagamento”; “secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 27158 del 19 dicembre 2006), nelle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, il pagamento effettuato mediante corresponsione di un assegno costituisce, secondo gli usi negoziali, idoneo modo di estinguere la obbligazione, senza che occorra un preventivo accordo tra le parti”. Per il giudice a quo, infine, “è da considerare, altresì, il comportamento della creditrice certamente contrario ai principi di correttezza e buona fede, intesa senso oggettivo (Cass. 9 luglio 2002 n. 18240; Cass. 28 luglio 1997 n. 7051)”: “il rifiuto della creditrice di ricevere l’assegno è stato oltremodo contrario a buona fede anche alla luce del motivo addotto a sostegno di tale rifiuto, vale a dire la non congruità dell’importo portato dal titolo”. 2. La ricorrente chiede di cassare tale decisione in forza di due motivi. A. Con il primo la TRALICCI - esposto che nel caso “l’assegno corrisposto dalla debitrice è consistito in un assegno bancario” - denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1182 e 1217 cod. civ. nonché dell’ art. 112 c.p.c. (error in procedendo) adducendo che - avendo questa Corte affermato, “in numerosissime massime” (“comprese quelle richiamate nella sentenza gravata”), che “ai fini dell’estinzione dell’obbligazione pecuniaria sia necessaria la ‘dazione’ di moneta contante avente corso legale ... ex art. 1277 cc” ed esteso “solo recentemente” (“Cass. civ. sez. unite, 18 dicembre 2007 n. 26617”) “tale potere estintivo esclusivamente all’assegno circolare anche se con ‘determinate limitazioni’” - l’assegno bancario non rientra “nell’ambito degli ‘strumenti legali’ di estinzione delle obbligazioni pecuniarie” e conserva la “sua natura di datio pro solvendo e pertanto rifiutabile dal debitore” (“in tal senso ... Cass. III, 10 febbraio 2003 n. 1939”). La ricorrente aggiunge che il “contrasto” del “rifiuto” del “titolo di credito” da parte del creditore con “l’art. 1175 c.c.” è stato affermato da un “orientamento minoritario” di questa Corte “ma sempre con riguardo all’assegno circolare” per cui la decisione impugnata è illegittima “non solo per contrasto con gli artt. 1277 e 1182 cc ma soprattutto per omessa pronuncia su una specifica domanda di [essa] parte creditrice” (“nel caso ..., al contrario l’impresa assicuratrice ha versato un assegno bancario e pertanto nessun obbligo di restituzione grava in capo allo scrivente”) “consistente” nella “carenza di efficacia ‘solutoria’ del pagamento tramite assegno bancario in luogo della moneta contate o circolare” atteso che “il giudice si è limitato a pronunciarsi ... sull’efficacia solutoria dell’assegno circolare ma non su quella del titolo oggetto di causa” (“assegno bancario”). A conclusione la TRALICCI chiede (quesito di diritto): - “se nella fattispecie in esame in cui parte debitrice aveva inviato, alla creditrice, ad estinzione del debito portato dalla sentenza del Giudice di Pace di Roma un semplice assegno bancario, poteva la parte creditrice rifiutare la forma di pagamento utilizzata dal debitore”; - “se nella fattispecie in esame in cui parte debitrice aveva inviato alla creditrice, quale estinzione dell’obbligazione pecuniaria pendente, un assegno bancario poteva il giudice dell’opposizione equiparare il pagamento tramite assegno bancario a quello effettuato tramite assegno circolare e pertanto considerare il rifiuto del pagamento tramite assegno bancario contrario alle regole di correttezza e buona fede”; - “se, nella fattispecie in esame, in cui parte debitrice aveva proposto opposizione ad atto di precetto deducendo l’avvenuta estinzione dell’obbligazione per avvenuto inoltro, alla creditrice, prima della notifica del precetto, di un assegno bancario di importo pari alle spese liquidate, poteva il giudice ritenere estinta l’obbligazione pecuniaria attribuendo all’assegno bancario efficacia di datio pro soluto”. B. Con l’altro motivo la ricorrente - assunto aver “parte debitrice” richiesto, “nelle conclusioni dell’atto di opposizione”, di “‘condannarla a rimborsare alla Compagnia la somma di euro 220,00 versata quale sostituto d’imposta ...’ (cfr. opposizione all’esecuzione)” - denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c. adducendo dover “ritenersi che trattandosi di ‘controversia fra sostituito e sostituto, relativa alla legittimità delle ritenute d’acconto operate dal secondo, anche nella ipotesi in cui la domanda del sostituito venga formulata nei confronti del sostituto invocando l’art. 2043 c.c.’, il ... giudice avrebbe dovuto primariamente dichiarare la sua incompetenza per materia, sulla questione, in favore delle ‘commissioni tributarie’ (cfr. Cass. civ., sez. Unite, 24 ottobre 1997 n. 10456), con la conseguenza che l’omessa declaratoria di incompetenza, cui ha fatto seguito una pronuncia del seguente tenore ‘accoglie l’opposizione ...’ (pag. 4 sentenza gravata) ha determinato una violazione dell’art. 31 cpc”. A conclusione la TRALICCI chiede (quesito di diritto) “se nell’ipotesi di specie in cui parte debitrice, nella propria opposizione all’esecuzione, aveva richiesto la restituzione, al sostituto d’imposta, della ritenuta di acconto versata, il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto dichiarare la sua incompetenza sulla questione in favore delle Commissioni Tributarie”. 3. La società di assicurazioni - esposto essere “illuminante sul comportamento” della creditrice il fatto che la stessa, “pur iniziando una procedura esecutiva”, abbia trattenuto “l’assegno inviatole a saldo delle sue spettanze” -, dal suo canto, oppone (in sintesi): - sul primo motivo dell’avverso ricorso, che “deve considerarsi altamente pregevole nell’ottica di uno sviluppo dei commerci e della effettiva rispondenza delle decisioni ai casi concreti, come il Tribunale abbia ritenuto ‘certo’ il pagamento avvenuto a mezzo dell’assegno bancario ... come deve ritenersi ... logica e coerente la motivazione della corte di merito laddove afferma che il ‘rifiuto della creditrice stato contrario ai criteri di correttezza e buona fede’”; - quanto al secondo motivo del medesimo ricorso, che si tratta di una “questione ... secondaria ... trattata dal Tribunale solo per economia processuale e per una forma di ‘attrazione’ da parte della questione principale”. 4. Il ricorso deve essere respinto perché infondato. A. La sentenza impugnata - come si evince univocamente dalle riportate argomentazioni che la sorreggono - fondata su due autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali idonea, da sola, a sorreggere la statuizione adottata: - l’una (a conforto della quale il Tribunale richiama la «più recente giurisprudenza di legittimità»: «Cass. ... n. 27158 del 19 dicembre 2006») affermativa della idoneità della «corresponsione di un assegno» ad «estinguere l’obbligazione» («senza che occorra un preventivo accordo tra le parti»); - l’altra fondata sulla contrarietà a «correttezza e buona fede» del «comportamento» tenuto nel caso dalla creditrice, il cui «rifiuto» è stato ritenuto (appunto) «oltremodo contrario a buona fede» perché giustificato (unicamente) con l’asserita (ma, in realtà, infondata al momento dell’invio del titolo [né la TRALICCI ha in alcun modo censurato lo specifico accertamento fattuale del giudice del merito secondo cui “l’assegno inviato alla creditrice prima della notifica del precetto aveva ad oggetto un importo corrispondente alle somme capitali e ai relativi interessi come dovute all’epoca del pagamento”]) non congruità dell’importo portato dall’assegno bancario rimesso dalla debitrice. Tale ragione - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - non costituisce affatto espressione di un “orientamento minoritario” di questa Corte (né, tampoco, relativo al solo “assegno circolare”) perché (Cass., un., 23 dicembre 2009 n. 27214, in materia non contrattuale), “l’obbligo di buona fede o correttezza costituisce, ex art. 2 Cost., un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale (cfr. Cass. 5 marzo 2009 n. 5349)”, “applicabile in ambito contrattuale od extracontrattuale”, che “impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale”, comunque “volto alla salvaguardia dell’utilità altrui, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio (in termini ..., Cass. 5 febbraio 2007 n. 3462)”: “il principio di correttezza e buona fede, in particolare, deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento (Cass., sez. un., 15 novembre 2007 n. 23726; Cass. 11 giugno 2008 n. 15746)”. La necessità (affermata nella stessa decisione) di osservare la “regola della correttezza e della buona fede oggettiva” nella “valutazione del comportamento del creditore”, peraltro, costituisce l’imprescindibile fondamento logico anche della sentenza n. 26617 depositata il 18 dicembre 2007 da queste sezioni unite quando hanno affermato il principio secondo cui “nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 Euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno”. Questa decisione, infatti, contiene ulteriori (pienamente condivisibili) considerazioni relative alla “valutazione del comportamento del creditore”, particolarmente utili ai fin della presente controversia, laddove osserva che : - l’inciso “moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento” contenuto nel primo comma dell’art. 1277 cod. civ. “significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio”: “la moneta avente corso legale”, infatti, “non è l’oggetto del pagamento” perché questo “è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro”; - “l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria inteso non come atto materiale di consegna della moneta contante, bensì come prestazione diretta all’estinzione del debito” (“nella quale le parti debbono collaborare osservando un comportamento da valutare per il creditore secondo la regola della correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza”); - “nell’ambiente socio-economico l’assegno circolare e quello bancario costituiscono mezzi normali di pagamento”. Nella medesima sentenza, poi, si è precisato che “il concetto di domicilio del creditore non coincide con il suo domicilio anagrafico soggettivamente riconducibile alla persona fisica, ma deve essere oggettivizzato e può individuarsi nella sede (filiale, agenzia o altro) della banca presso la quale il creditore ha un conto”, con la conseguenza che “se il debitore paga con assegno circolare o con altro sistema che assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta, il creditore può rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo che deve allegare ed all’occorrenza anche provare”. Da tali principi discende che il solo fatto dell’adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un “altro sistema” di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del “valore monetario” spettante) - “sistema” che, comunque, “assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta” - non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all’uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un “giustificato motivo”, che il creditore deve “allegare ed all’occorrenza anche provare”. Nel caso la ricorrente non ha dedotto l’esistenza di nessun motivo a giustificazione del mancato incasso dell’assegno benché l’avesse ricevuto (come accertato dal giudice a quo) oltre sei mesi prima di intraprendere l’azione esecutiva opposta dalla debitrice proprio per effetto di detto invio e tanto dimostra la effettiva contrarietà del suo «comportamento» ai «principi di correttezza e buona fede», come ritenuto dal giudice del merito. L’infondatezza della doglianza relativa al punto di censura esaminato, in una con la già evidenziata autonomia di questa ratio decidendi a sorreggere da sola la decisione impugnata, rende del tutto inutile l’esame della censura avente ad oggetto l’altra ragione della medesima decisione (capacità della «corresponsione di un assegno» di «estinguere l’obbligazione», «senza che occorra un preventivo accordo tra le parti») attesa la evidente inidoneità dell’eventuale fondatezza di quest’ultima a determinare, da sola, la cassazione della sentenza impugnata. B. Il secondo motivo - il cui quesito ex art. 366 bis c.p.c. risulta, peraltro, imperfettamente formulato laddove fa riferimento ad ipotesi “in cui parte debitrice ... aveva richiesto la restituzione, al sostituto d’imposta, della ritenuta di acconto versata” mentre il soggetto obbligato alla restituzione dovrebbe identificarsi nel “sostituito” (non nel “sostituto”) - inammissibile perché (diversamente da quanto suppone anche la società che parla comunque di “questione ... trattata dal Tribunale”) diretto a censurare una pronuncia inesistente: nella sentenza impugnata, infatti, non vi è traccia (nemmeno nelle “conclusioni” della detta “debitrice” riportate nell’epigrafe) né della proposizione di siffatta richiesta da parte della “debitrice” né, soprattutto, di una qualche decisione sulla stessa adottata dal giudice a quo nella cui pronuncia di “accoglimento dell’opposizione” spiegata dalla debitrice non si rinviene alcuna condanna della odierna ricorrente a pagare alcunché in favore di quella “debitrice”. L’eventuale violazione dell’art. 112 c.p.c. - per omissione di pronuncia attinente detta richiesta - in cui potrebbe essere incorso il giudice a quo, comunque, non è stata denunziata dalla società, unica avente interesse (art. 100 c.p.c.), per cui la pretesa domanda di restituzione (se effettivamente prospettata) deve ritenersi definitivamente estranea al thema decidendi: va, quindi, rilevata la carenza di qualsiasi presupposto fattuale che possa involgere l’applicazione dell’art. 37 c.p.c. del quale la TRALICCI denunzia la violazione con il motivo in esame. 4. Per la sua totale soccombenza la ricorrente, sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere alla società le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe forensi, al valore della controversia ed all’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa (il cui controricorso deve ritenersi inammissibile perché proposto oltre il termine di cui all’art. 370, primo comma, c.p.c.). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla società le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 920,00, di cui euro 720,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.</p>]]></description>
            <pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:37:56 GMT</pubDate>
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